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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; spese di pubblicità</title>
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		<title>Spese di pubblicità e di sposorizzazione</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[spese di pubblicità]]></category>

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		<description><![CDATA[Spese di pubblicità e di rappresentanza: deducibilità fiscale &#160; Ai fini fiscali la differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza assume fondamentale rilievo in quanto, mentre le prime sono completamente deducibili, le seconde sono sottoposte a specifici limiti. &#160; Da un punto di vista fiscale, l’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986 prevede quanto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Spese di pubblicità e di rappresentanza: deducibilità fiscale</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini fiscali la differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza assume fondamentale rilievo in quanto, mentre le prime sono completamente deducibili, le seconde sono sottoposte a specifici limiti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da un punto di vista fiscale, l’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986 prevede quanto segue “<em>Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell&#8217;esercizio stesso e nei quattro successivi</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In base alla normativa anzidetta, le spese di pubblicità sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diversamente, in base alle disposizioni <strong>dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986</strong>, i costi sostenuti per l’acquisto di beni<strong> </strong>destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono <strong>deducibili</strong>:</p>
<p>ð    <strong>integralmente</strong>, se di valore unitario<strong> non superiore a € 50</strong>;</p>
<p>ð    <strong>se di valore unitario superiore a € 50</strong>, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel <strong>D.M. 19.11.2008</strong>, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:</p>
<p>ð    1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;</p>
<p>ð    0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;</p>
<p>ð    0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672"><strong>Deducibilità fiscale spese di rappresentanza e spese di pubblicità</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Sentenza n. 10914/2015 dello scorso 27 maggio</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione alla stregua di spese di pubblicità, è necessario che il <strong>contribuente dimostri</strong>, non solo la congruità dei costi sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all&#8217;attività caratteristica e al volume d&#8217;affari che ne costituiscono il risultato, ma anche la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell&#8217;impresa nell&#8217;ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, in tale ottica non essendo sufficiente che la spesa sia debitamente documentata, ma occorrendo altresì che ne sia <strong>comprovata l&#8217;inerenza</strong> sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello<strong> specifico contesto territoriale</strong> ne possono ritrarre le attività del contribuente <strong>in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi</strong>.</p>
<p>Le spese di sponsorizzazione <strong>costituiscono, invece, spese di rappresentanza</strong>, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 del TUIR ove il<strong> contribuente non provi </strong>che all&#8217;attività sponsorizzata sia riconducibile una <strong>diretta aspettativa</strong> di ritorno commerciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>OSSERVA –</strong> In termini pratici, vi dev’essere la dimostrazione, da parte della società contribuente, dell’esistenza del <strong>requisito dell’inerenza</strong> sotto il profilo del concetto di vantaggio in termini <strong>d’allargamento della clientela e d’incremento dei ricavi</strong>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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