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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; regime dei minimi</title>
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		<title>Regime contributi agevolato 2017 per contribuenti forfettari</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/02/08/regime-contributi-agevolato-2017-per-contribuenti-forfettari/</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[regime dei minimi]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Regime contributi agevolato 2017 per i contribuenti forfettari Introduzione &#160; Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ed è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Regime contributi agevolato 2017 per i contribuenti forfettari</em></strong></p>
<p><strong><em>Introduzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ed è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), il legislatore è intervenuto, tra l’altro, sul regime contributivo agevolato per chi opera nel forfettario, sostituendo il comma 77 della Legge di Stabilità 2015 (il quale prevedeva la non applicazione del minimale contributivo INPS).</p>
<p>In particolare, con il citato comma 111, dal periodo d’imposta 2016, per tali contribuenti, è reintrodotto il minimale contributivo ma è prevista la possibilità di richiedere all’INPS una riduzione del 35%.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679"><strong>OSSERVA </strong>- L’agevolazione in commento riguarda solo gli imprenditori individuali iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.</p>
<p>Non riguarda, invece:</p>
<p>ð         lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;</p>
<p>ð         professionisti iscritti alla cassa di appartenenza.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ad ogni modo, al fine di vedersi riconoscere il predetto regime contributivo agevolato, occorre presentare apposita domanda all’INPS. Al riguardo, occorre distinguere tra:</p>
<ul>
<li>contribuente forfettario già in attività;</li>
<li>contribuente forfettario che inizia l’attività.</li>
</ul>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Contribuente già in attività</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per il contribuente forfettario già in attività, al fine di ottenere il regime contributivo in commento, con riferimento al periodo d’imposta 2017, bisogna presentare apposita domanda all’INPS:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><i><em>entro il 28 febbraio 2017.</em>Si tratta ad esempio del contribuente forfettario in attività nel 2016 e che non ha aderito lo scorso anno al regime contributivo agevolato in commento.</i></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><em> </em></li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>NOTA BENE -</strong> Il suddetto termine è perentorio, nel senso che se la domanda non è presentata entro il predetto termine, lo sconto del 35% non troverà applicazione per il periodo d’imposta 2017, ma si dovrà attendere il 2018, presentando domanda entro il 28/02/2018, per vedersi riconoscere l’agevolazione per lo stesso periodo 2018 (dunque, l’agevolazione per il 2017 andrà persa).</p>
<p>Chi ha già presentato domanda per il periodo d’imposta 2016, NON dovrà comunque ripresentarla per il 2017. Il regime in parola, infatti, si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso (Circolare INPS del 31/01/2017).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Contribuente forfettario già in attività nel 2017</strong></p>
<p><strong>(Sconto 35% ai fini contributivi per il periodo d’imposta 2017)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Termine di domanda</strong></td>
<td><strong>Descrizione</strong></td>
<td><strong>Modalità di presentazione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Entro il 28/02/2017</td>
<td>INPS</td>
<td>Telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>In caso di inizio attività</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche il contribuente che inizia l’attività nel 2017 e che aderisce al regime forfettario, può far richiesta per ottenere il regime contributivo agevolato in commento. In tal caso è previsto che la domanda sia presentata:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><i><em>con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.</em></i></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li></li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Contribuente forfettario che inizia l’attività nel 2017</strong></p>
<p><strong>(Sconto 35% ai fini contributivi per il periodo d’imposta 2017))</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Termine di domanda</strong></td>
<td><strong>Descrizione</strong></td>
<td><strong>Modalità di presentazione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Massima tempestività</td>
<td>INPS</td>
<td>Telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ambito applicativo</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In merito all’ambito applicativo del regime contributivo agevolato, la riduzione del 35% in commento troverà una doppia applicazione, ossia:</p>
<ul>
<li><i><em>sui contributi dovuti sul minimale reddituale;</em></i></li>
</ul>
<ul>
<li><em>sull’eventuale quota di contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale.</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li></li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Ambito applicativo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cosa</strong></td>
<td><strong>Sconto</strong></td>
<td><strong>Scadenze</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Contributi dovuti sul minimale di reddito 2017</td>
<td>Ridotti del 35%</td>
<td>Continuano ad essere dovuti secondo le ordinarie scadenze trimestrali, ossia:</p>
<p>ð      16 maggio 2017</p>
<p>ð      21 agosto 2016</p>
<p>ð      16 Novembre 2017</p>
<p>ð      18 Febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale 2017</td>
<td>Ridotti del 35%</td>
<td>&nbsp;</p>
<p>ð      Saldo 2017 ed Acconto 2018</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Liquidati nel Modello Redditi/2018)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="678">
<tbody>
<tr>
<td width="214"><strong><em>DENOMINAZIONE</em></strong></td>
<td width="464"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="214"><strong><em>CODICE FISCALE/PARTITA IVA</em></strong></td>
<td width="464"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="214"><strong><em>RECAPITI NECESSARI</em></strong></p>
<p><strong><em>AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA</em></strong></td>
<td width="464">&nbsp;</p>
<p>MAIL _____________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TELEFONO ________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FAX ______________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Regime dei minimi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/08/03/regime-dei-minimi/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2015/08/03/regime-dei-minimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[regime dei minimi]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Minimi e inizio attività nel 2015 Regimi fiscali agevolati Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto dall’1.1.2015 un nuovo regime forfettario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Minimi e inizio attività nel 2015</p>
<p>Regimi fiscali agevolati  </p>
<p>Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto dall’1.1.2015 un nuovo regime forfettario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:<br />
•	il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;<br />
•	il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;<br />
•	il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.</p>
<p>Tuttavia, a favore di coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art. 27, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.</p>
<p>La Legge n. 11/2015 di conversione al D.L. 192/2014 (“Decreto Milleproroghe”) ha, però successivamente, previsto la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.<br />
Di fatto, quindi, il regime dei minimi può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che la iniziano nel corso del 2015.</p>
<p>Adempimenti per chi ha iniziato nel 2015</p>
<p>Chi ha iniziato nel corso del 2015 prima del 29 febbraio (data di entrata in vigore della Legge 11/2015) ha quindi scelto il proprio regime fiscale senza sapere che si sarebbe riaperta la possibilità di accedere ai superminimi che, come regime agevolato, è quello di maggior convenienza.<br />
Infatti, solo con il Provvedimento delle Entrate 75295 del 3 giugno scorso è stato aggiornato il modello di inizio attività AA9/12. Di qui il chiarimento richiesto a cui le Entrate hanno risposto con la Risoluzione 67/E/2015.<br />
Nella Risoluzione 67/E/2015 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:<br />
•	per quanto ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies del D.L. 192/2014 l’applicazione del regime fiscale di vantaggio sia espressione di una specifica scelta del contribuente – l’opzione resta comunque regolata dal D.P.R. 442/1997;<br />
•	in base al comma 1 dell’articolo 1 di questo Decreto, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;<br />
•	la validità dell’opzione è quindi subordinata alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno e il contribuente è poi tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. </p>
<p>In pratica, quindi, quello che rileva è il comportamento concludente, per cui la mancanza o la tardività della comunicazione di opzione, pur essendo in linea di principio sanzionabile, non determina l’inefficacia della scelta. </p>
<p>Per questo motivo l’Agenzia precisa che coloro che hanno intrapreso un’attività nel corso del 2015 e che, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa, laddove non abbiano manifestato nel modello di inizio attività l’opzione:<br />
	possono comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Viene poi precisato che questa facoltà si applica anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima del 29 febbraio 2015.</p>
<p>Le Entrate evidenziano anche che il contribuente, al fine di esercitare l’opzione per i superminimi, dovrà apportare le necessarie rettifiche dei documenti eventualmente già emessi con addebito dell’imposta. Per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell&#8217;importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.<br />
Sarà, inoltre, necessario effettuare la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. </p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Nuovo Regime dei minimi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/11/12/nuovo-regime-dei-minimi/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2014/11/12/nuovo-regime-dei-minimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[regimi contabili]]></category>
		<category><![CDATA[dei]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[regime dei minimi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il nuovo regime dei minini L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015. Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve: la determinazione particolarmente semplificata del reddito, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo regime dei minini</p>
<p>L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.</p>
<p>Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:<br />
la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;<br />
l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;<br />
l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;<br />
adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi</p>
<p>Si evidenzia che il regime in esame >non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche< che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.    Il reddito e l’imposta     Nel nuovo regime l’onere fiscale varia sulla base dell’attività esercitata.  Infatti  il reddito imponibile dei nuovi forfettari è individuato:  applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all'attività esercitata;  il risultato così ottenuto:  è soggetto a una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'Irap pari al 15%.  Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.  Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.  L’opzione è vincolante per almeno un triennioe si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.  Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti.  È possibile restare nel regime agevolato <strong>senza più vincoli di tempo.<br />
La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.<br />
Il nuovo regime <strong>sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore</p>
<p>In particolare</p>
<p>       il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);</p>
<p>       il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.l. 98/2011);</p>
<p>       il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.l. 98/2011):</p>
<p>saranno sostituti dal nuovo regime forfettario</strong>.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).In questo modo non viene “cancellato” dal 1° gennaio 2015 il precedente regime dei minimi ma si viene a determinare, di fatto, un “affiancamento” dei due regimi. In questo modo per un lungo periodo la novità prevista si accosterà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento.<br />
I calcoli di convenienza<br />
Questo “affiancamento” può determinare per il contribuente che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi una spinta a non attendere troppo e a procedere ad effettuarla entro il fine anno.<br />
Qualora l’inizio attività avvenisse entro il prossimo 31 dicembre il contribuente potrebbe, infatti, accedere all’attuale regime dei minimi che fiscalmente risulta più conveniente rispetto al nuovo “regime forfettario”.<br />
I vantaggi sono dati innanzitutto dal fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dall’attuale 5% al 15%. Inoltre il limite dei ricavi, fisso a 15.000 per l’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime forfettario varia dai 15.000 a 40.000 differenziandosi sulla base del codice ateco.</p>
<p>Considerando che i regimi agevolati sono molto utilizzati da giovani professionisti questi si troveranno a confrontarsi con il nuovo limite di 15.000 ero di parcelle emesse rispetto all’attuale limite di 30.000. Inoltre mentre nel regime dei minimi il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% è dato analiticamente dai ricavi meno i costi nel nuovo forfettario il reddito imponibile si calcola attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. In particolare per i professionisti il coefficiente è pari al 78% pertanto in caso di fatturato pari a 10.000 € l’imposta sostituiva si calcolerà su una base imponibile di 7.800 euro.<br />
Per contro il contribuente che aprisse la partita Iva entro fine anno si troverebbe a versare le imposte per questi ultimi due mesi del 2014 e nel nuovo regime il versamento dei contributi non avviene più sui minimali ma sul reddito dichiarato.</p>
<p>Inoltre non bisogna scordare il fatto che per il contribuente che aderisce al nuovo regime forfettario nel primo triennio l’onere fiscale viene ridotto a un terzo. In particolare il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. Un’agevolazione non irrilevante anche se peggiorativa rispetto all’attuale regime dei minimi visto che in questo caso il privilegio dura cinque anni.</p>
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