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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; ravvedimento operoso</title>
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		<title>Ravvedimento</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/10/05/ravvedimento/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/10/05/ravvedimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                                Ai gentili Clienti                                                                                                                                                 Loro sedi &#160; OGGETTO: Il ravvedimento delle ritenute &#160; Cliente, Gentile con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti sanzionatori legati all’omessa trattenuta e versamento delle ritenute (a titolo d’acconto e a titolo d’imposta) soffermandoci sulla possibilità di rimedio attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. INTRODUZIONE (SEMPLICE PER [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Il ravvedimento delle ritenute</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cliente, Gentile</em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti sanzionatori legati all’omessa trattenuta e versamento delle ritenute (a titolo d’acconto e a titolo d’imposta) soffermandoci sulla possibilità di rimedio attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.</em></p>
<table width="671">
<tbody>
<tr>
<td width="197"><strong><em>INTRODUZIONE (SEMPLICE PER IL CLIENTE)</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></td>
<td width="474">Il sostituto d’imposta (inteso come datore di lavoro, committente, ecc.) sui compensi erogati è tenuto ad operare e versare le ritenute fiscali, le quali possono essere a titolo d’acconto o a titolo d’imposta.</p>
<p>Stiamo parlando, ad esempio, della ritenuta d’acconto del 20% che deve essere operata sul compenso pagato all’avvocato che opera in regime ordinario, oppure della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% da operare sui ristorni pagati ai soci di cooperative alla risoluzione del rapporto sociale, oppure della ritenuta IRPEF da operare sullo stipendio del lavoratore dipendente.</p>
<p>Le predette ritenute devono essere trattenute dal compenso erogato e versate entro il 16 del mese successivo a quello di <strong>pagamento</strong> del compenso stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Ritenute (a titolo di acconto o a titolo d’imposta)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Il sostituto d’imposta le versa all’erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di <strong>pagamento</strong> del compenso su cui sono trattenute.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em> il sistema sanzionatorio</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></td>
<td width="474">Qualora il sostituto non dovesse operare o non versare la ritenuta entro il termine indicato in premessa, si rendono applicabili le sanzioni previste alla luce del nuovo sistema sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. n. 158/2015 ed entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 2016 (con applicazione del favor rei).</p>
<p>Se ne riporta il dettaglio nella tabella che segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Sistema sanzionatorio ritenute</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ipotesi</strong></td>
<td><strong>Sanzione applicabile</strong></td>
<td><strong>Note</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Il sostituto d’imposta opera la ritenuta (ossia eroga il compenso al netto della ritenuta) ma non la versa entro il 16 del mese successivo.</td>
<td>30%</td>
<td>Si configura “omesso versamento”.</td>
</tr>
<tr>
<td>Il sostituto d’imposta versa la ritenuta ma non la applica (ossia eroga il compenso senza trattenere la ritenuta che però è comunque, versata entro il 16 del mese successivo).</td>
<td>20%</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Il sostituto d’imposta omette di applicare e di versare la ritenuta.</td>
<td>30%</td>
<td>Tra le due sanzioni (20% e 30%) si applica quella prevista per l’omesso versamento.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>Il ravvedimento </em></strong></td>
<td width="474">L’omesso versamento della ritenuta è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Ravvedimento omessa ritenuta</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="202"><strong>Termine di ravvedimento</strong></td>
<td width="127"><strong>Sanzione prevista</strong></td>
<td><strong>Sanzione percentuale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Dal 1° al 14° giorno di ritardo</td>
<td width="127">0,1% per ogni giorno di ritardo</td>
<td>Sanzione massima 1,4% (se ci si ravvede il 14° giorno)</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Dal 15° al 30° giorno di ritardo</td>
<td width="127">1/10 del 15%</td>
<td>1,5%</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Dal 31° al 90° giorno di ritardo</td>
<td width="127">1/9 del 15%</td>
<td>1,67%</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;</td>
<td width="127">1/8 del 30%</td>
<td>3,75%</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</td>
<td width="127">1/7 del 30%</td>
<td>4,29%</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;</td>
<td width="127">1/6 del 30%</td>
<td>5%</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione).</td>
<td width="127">1/5 del 30%</td>
<td>6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Se la ritenuta, oltre a non essere versata non è stata nemmeno operata, il sostituto d’imposta deve provvedere altresì a rettificare il compenso nel frattempo erogato</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oltre alla sanzione occorre versare anche gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito si riportano le regole da seguire per la compilazione dell’F24 in caso di ravvedimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Regole compilazione Modello F24</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oggetto</strong></td>
<td><strong>Regola</strong></td>
<td><strong>Note</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Ritenuta</td>
<td>Da indicare con il codice tributo previsto.</td>
<td>Il codice tributo è diverso a seconda del tipo di ritenuta</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanzione</td>
<td>Da indicare con l’apposito codice tributo previsto.</td>
<td>Codice tributo 8906</td>
</tr>
<tr>
<td>Interessi</td>
<td>Da NON indicare con apposito codice tributo (vanno sommati alla ritenuta da versare).</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mese e anno di riferimento</td>
<td>Indicare rispettivamente il mese e l’anno cui la ritenuta ravveduta si riferisce.</td>
<td><strong>Esempio</strong> – È stato omesso il versamento della ritenuta riferita al compenso pagato a marzo 2016 (che andava versato entro il 16/04/2016). Indicare come mese “3” e come anno “2016”, indipendentemente dal momento in cui ci si ravvede.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>ESEMPIO</em></strong></td>
<td width="474">Un committente ha omesso il versamento della ritenuta del 20% relativa al compenso pagato ad un ingegnere che opera in regime ordinario.</p>
<p>La ritenuta ammontava ad euro 1.200 ed il compenso è stato pagato a febbraio 2016.</p>
<p>Dunque, il committente doveva versare la ritenuta entro il 16 marzo 2016.</p>
<p>Decide di ravvedersi, provvedendo al versamento in data 31 ottobre 2016.</p>
<p>Questi dovrà versare:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Ritenuta (<em>codice tributo 1040</em>) = 1.200 euro</li>
<li>Sanzione (<em>codice tributo 8906</em>) = (1.200 x 3,75%) = 45,00 euro</li>
<li>Interessi = [(1200 x 0,2%) / 365] x 229 giorni di ritardo = 1,51</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il modello F24 per il versamento sarà così compilato:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong><em>CHECK LIST</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>DENOMINAZIONE</em></strong></td>
<td width="474"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>CODICE FISCALE</em></strong></td>
<td width="474"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>P. IVA (EVENTUALE)</em></strong></td>
<td width="474"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>BREVE CHECK</em></strong></td>
<td width="474">q                       <strong>compenso pagato </strong></p>
<p>o    Si</p>
<p>o    No</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>q                       <strong>Compenso soggetto a ritenuta</strong></p>
<p>o    Si</p>
<p>o    No</p>
<p>q                       <strong>Ritenuta </strong></p>
<p>o    Operata e versata</p>
<p>o    Operata e non versata (ravvedersi)</p>
<p>o    Non operata e non versata (ravvedersi)</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>RECAPITI NECESSARI</em></strong></p>
<p><strong><em>AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA</em></strong></td>
<td width="474">&nbsp;</p>
<p>MAIL _____________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TELEFONO ________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FAX ______________________________________________</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong><em> </em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>ravvedimento acconti 2015</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/12/02/ravvedimento-acconti-2015/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;                                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                                            Loro sedi &#160; OGGETTO: Unico 2015: ravvedimento acconti  &#160; Premessa &#160; I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2015 entro il termine ultimo del 30 novembre 2015, possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti entro i 30 giorni successivi, effettuando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>                                                                                                                                                           Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                           Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Unico 2015: ravvedimento acconti </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2015 entro il termine ultimo <strong>del 30 novembre 2015</strong>, possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti entro i 30 giorni successivi, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell&#8217;articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo).</p>
<p>L<strong><em>a regolarizzazione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per <strong>regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti</strong> il contribuente deve effettuare, entro il 14 dicembre 2015, i seguenti versamenti:</p>
<ul>
<li>imposte dovute;</li>
<li>interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;</li>
<li>sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo dalla data in cui la violazione è stata commessa.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Versamenti tra il 15° giorno e il 30° giorno</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per i versamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato.</p>
<p>La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando:</p>
<ul>
<li>l’imposta o maggiore imposta;</li>
<li>gli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno);</li>
<li>la <strong>sanzione in misura ridotta pari a 1/10 della sanzione del 30%, corrispondente quindi al 3%.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Versamenti oltre il 30° giorno</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche per i versamenti effettuati <strong>oltre il 30° giorno dalla scadenza</strong> la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando:</p>
<ul>
<li>l’imposta o maggiore imposta;</li>
<li>gli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno)</li>
<li>la sanzione che è così suddivisa:</li>
<li><strong>Ravvedimento medio </strong></li>
</ul>
<p>ð      è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione del 30% ridotta ad 1/9) dell&#8217;importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (comma 637 Legge di Stabilità 2015);</p>
<ul>
<li><strong>Ravvedimento Lungo </strong></li>
</ul>
<p>ð      è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è stata commessa la violazione. È prevista una sanzione fissa del 3,75% (1/8 del 30%) dell&#8217;importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Modifiche Legge di Stabilità 2016</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il D.Lgs. 158/2015, molte penalità amministrative relative alla violazione delle norme tributarie risultano più favorevoli rispetto alla versione oggi in vigore. Il D.Lgs. 158/2015 <strong>dispone la decorrenza delle nuove sanzioni dal 1° gennaio 2017. Il DDL Stabilità 2016, tuttavia, anticipa la decorrenza al 1° gennaio 2016</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Secondo le nuove norme la sanzione per insufficiente/omesso versamento del tributo (articolo 13 del D.Lgs. 471/97) viene ridotta alla <strong>metà</strong> dal D.Lgs. 158/2015 se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (fermo restando che se il tributo viene versato con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione si riduce ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo).</p>
<p>Sicché, nel caso di pagamento entro il 90esimo giorno successivo, la <strong>penalità passa dal 30% al 15%</strong> (e all’1% per ogni giorno di ritardo fino al 15esimo giorno).</p>
<p>Per gli acconti dovuti lo scorso 30 novembre se, il contribuente <strong>attende l’inizio anno 2016</strong>, sarà possibile applicare la riduzione da ravvedimento (1/9 nei 90 giorni) sul 15%, la quale risulta più conveniente rispetto al caso del ravvedimento eseguito nel 2015.</p>
<p>In sostanza se l’anticipo delle nuove norme al 1.1.2016 verrà confermato nel testo finale della Legge di Stabilità in caso di omesso pagamento dell’acconto qualora questo non venisse regolarizzato entro gli 8 giorni successivi risulterà conveniente aspettare il 1.1.2016 e sanare l’omissione entro 90 giorni dall’omissione (28 febbraio) in quanto si fruirebbe di un ravvedimento “super conveniente“ pari all’1,67 per cento (la penalità passerebbe dal 30 al 15 per cento ridotta ad 1/9 fruendo del ravvedimento operoso).</p>
<p>Distinti saluti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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