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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; modello unico</title>
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		<title>Controlli formali Unico 2014</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[modello unico]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                                  Ai gentili Clienti                                                                                                                                                        Loro sedi &#160; OGGETTO: Unico 2014: risposta ai controlli formali entro il 30.09 Premessa &#160; L’Agenzia delle Entrate può emettere comunicazioni a seguito di tre diversi tipi di attività: il controllo automatico; il controllo formale; la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                  Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                       Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Unico 2014: risposta ai controlli formali entro il 30.09</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate può emettere comunicazioni a seguito di tre diversi tipi di attività:</p>
<ul>
<li>il controllo automatico;</li>
<li>il controllo formale;</li>
<li>la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<p><strong><em>Le comunicazioni a seguito di controllo formale </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>controllo formale</strong> (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:</p>
<ul>
<li>la documentazione conservata dal contribuente;</li>
<li>i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.</li>
<li>Il controllo formale consente di:</li>
<li>Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.</li>
<li>Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.</li>
<li>La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.</li>
<li>Prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dai controlli formali il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.</li>
</ul>
<ul>
<li>escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;</li>
<li>rideterminare i crediti d’imposta;</li>
<li>calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;</li>
<li>correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.</li>
<li></li>
</ul>
<p><strong><em>Controllo formale Unico 2014</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come accennato, l’Agenzia delle Entrate, nel <strong>mese di luglio ha inviato ai contribuenti le richieste di documentazione relative al controllo formale del mod. UNICO 2014</strong> ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Generalmente il contribuente ha a disposizione 30 giorni per fornire all’Agenzia delle Entrate la predetta documentazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il Comunicato stampa del 28.7.2016, la stessa Agenzia ha precisato che:</p>
<ul>
<li>“<em>c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto …”.</em></li>
</ul>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Cosa fare quando non si è d’accordo con quanto comunicato </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contribuente che non ritiene fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può segnalare (all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, o attraverso il canale Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trascorso questo termine, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all’ufficio dei dati non considerati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all’ufficio territoriale) una parte dell’importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Check list </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="373">Il contribuente ha ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate nel mese di luglio?</td>
<td width="297">__________________</td>
</tr>
<tr>
<td width="373">L’avviso riguarda il modello Unico 2014?</td>
<td width="297">__________________</td>
</tr>
<tr>
<td width="373">L’avviso riguarda il riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati</td>
<td width="297">__________________</td>
</tr>
<tr>
<td width="373">Il contribuente concorda con quanto indicato nell’avviso?</td>
<td width="297">__________________</td>
</tr>
<tr>
<td width="373">Il contribuente intende pagare ?</td>
<td width="297">__________________</td>
</tr>
<tr>
<td width="373">Il contribuente non concorda con quanto indicato nell’avviso?</td>
<td width="297">__________________</td>
</tr>
<tr>
<td width="373">Il contribuente ha preparato la documentazione richiesta nell’avviso ?</td>
<td width="297">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>__________________</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Distinti saluti</p>
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