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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; minimi</title>
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		<title>Nuovo regime dei minimi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/02/04/nuovo-regime-dei-minimi-2/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Nuovi minimi e ritenute d’acconto Premessa Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000). Il regime [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Nuovi minimi e ritenute d’acconto </p>
<p>Premessa </p>
<p>Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000).<br />
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:<br />
•	esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;<br />
•	non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;<br />
•	esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;<br />
•	non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;<br />
•	non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);<br />
•	esclusione dall’IRAP;<br />
•	possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;<br />
•	esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;<br />
•	reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;<br />
•	introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;<br />
•	applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.</p>
<p>L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.</p>
<p>Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta </p>
<p>Tra le semplificazione sopraesposte figura anche la non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta.<br />
Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, sebbene entro il plafond annuale di 5.000 euro, si è posto il problema dell’applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori.<br />
In questo caso la norma prevede l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione. </p>
<p>L’esclusione dall’obbligo di operare la ritenuta alla fonte si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute. </p>
<p>ATTENZIONE &#8211; In questi casi è previsto solamente che l’imprenditore o professionista deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.</p>
<p>Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta </p>
<p>Rimanendo in tema di ritenute è anche previsto che i ricavi o compensi relativi al reddito soggetto al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d’acconto.<br />
A tal fine l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.<br />
L’uso delle parole “ricavi o compensi” rende chiaro che l’esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.</p>
<p>Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura:<br />
→	“Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.	</p>
<p>ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI EROGATI<br />
I contribuenti forfetari non sono sostituti d&#8217;imposta ma sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l&#8217;ammontare degli stessi redditi corrisposti.<br />
ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI PERCEPITI<br />
I ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell&#8217;ambito del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d&#8217;acconto da parte del sostituto d&#8217;imposta.  Il contribuente, a tal fine, deve rilasciare al proprio sostituto un&#8217;apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto ad imposta sostitutiva</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Nuovo Regime dei minimi</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[regimi contabili]]></category>
		<category><![CDATA[dei]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[regime dei minimi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il nuovo regime dei minini L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015. Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve: la determinazione particolarmente semplificata del reddito, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo regime dei minini</p>
<p>L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.</p>
<p>Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:<br />
la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;<br />
l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;<br />
l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;<br />
adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi</p>
<p>Si evidenzia che il regime in esame >non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche< che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.    Il reddito e l’imposta     Nel nuovo regime l’onere fiscale varia sulla base dell’attività esercitata.  Infatti  il reddito imponibile dei nuovi forfettari è individuato:  applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all'attività esercitata;  il risultato così ottenuto:  è soggetto a una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'Irap pari al 15%.  Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.  Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.  L’opzione è vincolante per almeno un triennioe si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.  Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti.  È possibile restare nel regime agevolato <strong>senza più vincoli di tempo.<br />
La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.<br />
Il nuovo regime <strong>sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore</p>
<p>In particolare</p>
<p>       il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);</p>
<p>       il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.l. 98/2011);</p>
<p>       il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.l. 98/2011):</p>
<p>saranno sostituti dal nuovo regime forfettario</strong>.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).In questo modo non viene “cancellato” dal 1° gennaio 2015 il precedente regime dei minimi ma si viene a determinare, di fatto, un “affiancamento” dei due regimi. In questo modo per un lungo periodo la novità prevista si accosterà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento.<br />
I calcoli di convenienza<br />
Questo “affiancamento” può determinare per il contribuente che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi una spinta a non attendere troppo e a procedere ad effettuarla entro il fine anno.<br />
Qualora l’inizio attività avvenisse entro il prossimo 31 dicembre il contribuente potrebbe, infatti, accedere all’attuale regime dei minimi che fiscalmente risulta più conveniente rispetto al nuovo “regime forfettario”.<br />
I vantaggi sono dati innanzitutto dal fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dall’attuale 5% al 15%. Inoltre il limite dei ricavi, fisso a 15.000 per l’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime forfettario varia dai 15.000 a 40.000 differenziandosi sulla base del codice ateco.</p>
<p>Considerando che i regimi agevolati sono molto utilizzati da giovani professionisti questi si troveranno a confrontarsi con il nuovo limite di 15.000 ero di parcelle emesse rispetto all’attuale limite di 30.000. Inoltre mentre nel regime dei minimi il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% è dato analiticamente dai ricavi meno i costi nel nuovo forfettario il reddito imponibile si calcola attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. In particolare per i professionisti il coefficiente è pari al 78% pertanto in caso di fatturato pari a 10.000 € l’imposta sostituiva si calcolerà su una base imponibile di 7.800 euro.<br />
Per contro il contribuente che aprisse la partita Iva entro fine anno si troverebbe a versare le imposte per questi ultimi due mesi del 2014 e nel nuovo regime il versamento dei contributi non avviene più sui minimali ma sul reddito dichiarato.</p>
<p>Inoltre non bisogna scordare il fatto che per il contribuente che aderisce al nuovo regime forfettario nel primo triennio l’onere fiscale viene ridotto a un terzo. In particolare il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi. Un’agevolazione non irrilevante anche se peggiorativa rispetto all’attuale regime dei minimi visto che in questo caso il privilegio dura cinque anni.</p>
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