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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; milleproroghe</title>
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		<title>Decreto milleproroghe</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/02/22/decreto-milleproroghe/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2017/02/22/decreto-milleproroghe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 10:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[milleproroghe]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                              Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Modelli Intrastat – acquisti: tra D.L. 193/2016 e Milleproroghe Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato ripristinato l&#8217;obbligo di comunicare, entro il giorno 25.02.2017 (27.02.2017 essendo il 25 festivo), gli acquisti di beni e servizi effettuati nel mese [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                              Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Modelli Intrastat – acquisti: tra D.L. 193/2016 e Milleproroghe</em></strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="682">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato ripristinato l&#8217;obbligo di comunicare, entro il giorno 25.02.2017 (27.02.2017 essendo il 25 festivo), gli acquisti di beni e servizi effettuati nel mese di gennaio con paesi aderenti all&#8217;Unione Europea, il cui invio era stato abrogato dal D.L. n. 193/2016, trasmettendo i Modelli Intra – 2 telematicamente.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>I<strong><em>ntroduzione</em></strong></p>
<p>In relazione alle operazioni di cessioni intracomunitarie, dobbiamo informarLa che a seguito della conversione del D.L. n. 244/2016 “Milleproroghe” è stato ripristinato l&#8217;obbligo di presentazione telematica, all&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o all&#8217;Agenzia delle Entrate, del Modello Intra – 2 che riepiloghi l&#8217;ammontare delle operazioni di acquisti di beni e servizi svolte con riferimento al mese di gennaio 2017 con paesi appartenenti all&#8217;Unione Europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Dal D.L. 193/2016 al milleproroghe</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;articolo 4 comma 4, lettera b) del D.L. 193/2016 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017) prevede che <em>“&#8230; b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato Membro dell&#8217;Unione Europea, le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse&#8230;”.</em></p>
<p>Ciò comportava, con decorrenza dal periodo d’imposta in essere all&#8217;01.01.2017 l&#8217;abolizione dell&#8217;obbligo della presentazione delle Dichiarazioni Intrastat con riferimento <strong>alle sole operazioni di acquisto di beni o servizi intracomunitari (conseguentemente con riferimento al modello Intra-2).</strong></p>
<p>Secondo questa previsione quindi la scadenza del 25.01.2017 per queste operazioni (operazioni di acquisto di beni e servizi intracomunitarie) effettuate nel mese di dicembre 2016 o nel 4º trimestre dello stesso anno avrebbe dovuto rappresentare l&#8217;ultimo adempimento, in quanto l&#8217;abolizione dell&#8217;obbligo era previsto a partire dalle operazioni poste in essere a far data dall&#8217;01.01.2017.</p>
<p>In tal senso si era espressa l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fugando i legittimi dubbi in tal senso con propria <strong>nota prot. n. 244 del 10.01.2017.</strong></p>
<p>In sede di conversione del D.L. n. 244/2016 “Milleproroghe” ha abrogato il contenuto del D.L. n. 193/2016 ripristinando per l&#8217;anno d’imposta 2017 l&#8217;obbligo di comunicazione anche per gli acquisti sia con riferimento agli aspetti fiscali che con riferimento agli aspetti statistici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contenuto</em></strong></p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate congiuntamente con l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno precisato con un Comunicato Stampa del 17.02.2017 pubblicato sul sito istituzionale che i Contribuenti dovranno inviare, entro la stessa scadenza prevista per le cessioni, i Modelli Intra 2 con riferimento agli acquisti intracomunitari del mese di gennaio.</p>
<p>Ciò in attesa di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e la completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti UE e ad escludere la doppia imposizione.</p>
<p>Si è voluto così risolvere con una proroga i dubbi interpretativi e applicativi delle novità introdotte dal D.L. 193/2016.</p>
<p>Per esempio ci si chiedeva se l&#8217;abrogazione dell&#8217;invio del Modello Intra – 2 con riferimento agli acquisti intracomunitari valesse non solo ai fini fiscali ma anche ai fini statistici. Da qui il ripristino totale dell&#8217;adempimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;abrogazione del Modello Intra – 2 con riferimento agli acquisti intracomunitari rappresentava comunque solo simbolicamente una semplificazione degli adempimenti.</p>
<p>Il D.P.R. 193/2016 infatti ha introdotto l&#8217;obbligo di trasmissione del “nuovo spesometro” introdotto dall&#8217;art. 4 comma 1 del D.L. n. 193/206 il quale ha modificato l&#8217;art. 21 del D.L. n. 78/2010, istitutivo appunto della nuova comunicazione delle fatture di acquisto e di cessione di beni (compresi quelle intracomunitarie) con periodicità trimestrale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Da ricordare</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ricordiamo che la periodicità varia in relazione al volume delle operazioni poste in atto e può essere:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679"><strong>Mensile: </strong>per cessioni di beni o servizi intracomunitari uguali o maggiori di € 50.000,00, per ciascuna categoria di operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestre precedenti. L&#8217;invio dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento delle operazioni.</p>
<p><strong>Trimestrale: </strong>per cessioni di beni o servizi intracomunitari d’importo inferiore a € 50.000,00 con invio il 25 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco quindi che il 25.02.2017 (27.02.2017 essendo il 25 febbraio festivo), a seguito delle nuove disposizioni introdotte o meglio reintrodotte dal Decreto Milleproroghe, dovranno essere inviate le dichiarazioni con riferimento agli acquisti e alle cessioni poste in essere nel mese di gennaio 2017.</p>
<p>I contribuenti interessati all&#8217;invio dei modelli Intra sono:</p>
<ul>
<li>imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;</li>
<li>lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;</li>
<li>società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi associati;</li>
<li>società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, Soc. Cooperative, Enti pubblici e privati diversi dalle Società;</li>
<li>istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari e società fiduciarie.</li>
</ul>
<p>L&#8217;adempimento ha lo scopo di riepilogare, consentendo quindi un adeguato monitoraggio delle operazioni compiute nonché un controllo incrociato con gli operatori economici coinvolti, le operazioni di cessione di beni e servizi effettuati con i Paesi aderenti all&#8217;UE.</p>
<p>La dichiarazione avrà rilevanza sia ai fini dei dati fiscali che dei dati statistici oggetto di comunicazione.</p>
<p>Infatti, i modelli Intrastat consentono di effettuare valutazioni di natura statistica sugli scambi effettuati tra i vari operatori economici nazionali con il resto dei Paesi aderenti all&#8217;Unione Europea, per questo motivo tra l&#8217;altro tutti i Paesi membri hanno adottato normative comuni in relazione alle suddette operazioni sia ai fini fiscali che ai fini statistici.</p>
<p>Sono considerate “operazioni intracomunitarie” tutti gli scambi tra soggetti aderenti all&#8217;UE in possesso dei requisiti soggetti e oggettivi qui sotto indicati.</p>
<p><strong>Requisiti soggettivi:</strong></p>
<ul>
<li>devono essere in possesso di Partita Iva Comunitaria attiva (i soggetti devono quindi risultare attivamente iscritti al Vies); la verifica è fattibile attraverso l&#8217;accesso al sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti oggettivi:</strong></p>
<ul>
<li><strong>onerosità dell&#8217;operazione:</strong> le transazioni devono prevedere il pagamento di un corrispettivo (non è prevista quindi la gratuità dell&#8217;operazione);</li>
<li><strong>effettiva movimentazione:</strong> i beni ceduti devono essere trasportati o spediti da Paese UE verso altro Paese UE; ciò indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto. In assenza di trasferimento fisico l&#8217;operazione si considera interna e quindi imponibile Iva;</li>
<li><strong>soggettività passiva:</strong> è necessario che l&#8217;operazione abbia per contraenti soggetti passivi comunitari;</li>
<li><strong>costituzione del diritto di proprietà:</strong> l&#8217;operazione deve comportare il trasferimento e la costituzione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di scambio.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>Informazioni pratiche</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="669"><strong>1) Reperibilità dei modelli</strong></p>
<p>I modelli e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove tra l&#8217;altro risultano disponibili anche i software per la compilazione e per il controllo della dichiarazione oltre che per la preparazione del file telematico da inviare.</p>
<p>I modelli, le istruzioni, il relativo software di compilazione e di controllo sono altresì reperibili anche sul tradizionale sito istituzionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate seguendo il link: cosa devi fare; dichiarare; dichiarazione operazioni intracomunitarie; elenchi riepilogativi Intrastat.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="666"><strong>2) Modalità di trasmissione</strong></p>
<p>I modelli, debitamente compilati, devono essere trasmessi obbligatoriamente con modalità telematica attraverso i seguenti canali:</p>
<ul>
<li>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li>
<li>Agenzia delle Entrate canale Entratel (se all&#8217;invio è delegato Intermediario abilitato);</li>
<li>Agenzia delle Entrate canale Fisconline (se all&#8217;invio provvede direttamente il contribuente con le proprie credenziali di accesso).</li>
</ul>
<p>Sul sito dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il software <a href="mailto:Intr@web">Intr@web</a> ed i relativi moduli utilizzabili per la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e a questo punto anche degli acquisti intracomunitari di beni e servizi.</p>
<p>I moduli presenti sono:</p>
<ul>
<li>modulo di compilazione, con funzione guidata per la compilazione dei modelli Intrastat;</li>
<li>modulo di controllo, per il controllo formale sui file prodotti anche con altri software;</li>
<li>modulo telematico, per l&#8217;invio telematico.</li>
</ul>
<p>Il pacchetto software è utilizzabile sia dai contribuenti, che direttamente provvedono alla compilazione ed invio degli elenchi, sia dai soggetti delegati che vi provvedono per conto Terzi.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="673"><strong>3) Possibilità di ravvedimento</strong></p>
<p>Con riferimento alle violazioni in materia di dichiarazione “Intrastat” è possibile avvalersi dell&#8217;istituto del ravvedimento con l&#8217;applicazione di sanzioni ridotte modulate in relazione al “ritardo” con il quale il contribuente provvede a sanare volontariamente, prima quindi dell&#8217;avvio dell&#8217;attività di accertamento dell&#8217;Ufficio, le violazioni in materia di dati fiscali o di dati statistici.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Distinti saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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