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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; lettera d&#8217;intento</title>
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		<title>Nuove lettere d&#8217;intento</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/01/19/nuove-lettere-dintento/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 11:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[lettera d'intento]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Nuovo modello delle lettere d’intenti &#160; Introduzione   Con Provvedimento del 2.12.2016, n. 213221 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione di lettera d’intenti ad uso degli esportatori abituali. Successivamente, a causa del fatto che il modello è utilizzabile solo a far data [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Nuovo modello delle lettere d’intenti</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="95"><strong>Introduzione </strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></td>
<td width="576">Con Provvedimento del 2.12.2016, n. 213221 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione di lettera d’intenti ad uso degli esportatori abituali.</p>
<p>Successivamente, a causa del fatto che il modello è utilizzabile solo a far data dal 1.3.2017, l’agenzia ha provveduto con la Risoluzione120/E del 22 dicembre 2016 a fornire i primi chiarimenti, a causa dei dubbi esposti dalle associazioni di categoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quando e perché presentare la lettera d’intenti</strong></p>
<p>La presentazione della lettera d’intenti permette a colui che presenta lo status di “esportatore abituale” (operazioni non imponibili a fini IVA maggiori del 10% rispetto al totale delle operazioni) di poter acquistare da operatori italiani o effettuare importazioni in dogana, senza venire gravato dall’IVA, ciò nel limite del suo plafond.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La lettera d’intenti deve:</p>
<p>æ      essere inviata telematicamente dall’esportatore abituale a mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline) o a mezzo di un intermediario telematico;</p>
<p>æ      essere fatta pervenire al fornitore che dovrà procedere a:</p>
<p>o       verificare la validazione dell’avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link:</p>
<ul>
<li>http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica;</li>
</ul>
<p>o       una volta andato a buon fine il controllo di cui sopra, emettere fattura senza IVA, a sensi dell’art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel copro della fattura la dicitura “<em>operazione senza IVA come da Vs lettera d’intenti n. …. del…”</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entrambi gli operatori: cedente e cessionario/esportatore abituale, dovranno annotare nell’apposito registro delle lettere d’intenti emesse e ricevute gli estremi della lettera di cui si tratta.</p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="559"><strong>Validità della lettera d’intenti</strong></p>
<p>La lettera d’intenti può essere emessa:</p>
<p>      relativamente ad una specifica operazione;</p>
<p>      relativamente ad un determinato importo, raggiunto il quale il cedente torna ad emettere fatture con IVA;</p>
<p>      relativamente ad un periodo di tempo, il quale può coincidere al massimo con l’anno solare.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Il nuovo modello e le precisazioni della Ris. 120/E</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Le differenze fra il nuovo ed il vecchio modello sono indicate nelle immagini di seguito:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>      <strong>Nuova versione dal 1.3.2017</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>      <strong>Vecchia versione fino al 28.02.2017</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="559"><strong>Cosa è cambiato rispetto alla precedente versione</strong></p>
<p>L’unica variazione consiste nella scomparsa, nella nuova versione, in vigore dal 1.3.2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un determinato periodo dell’anno (dal… al…).</p>
<p>Nelle motivazioni a corredo del provvedimento di modifica al modello si legge:</p>
<p>Þ     <em>le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>La decorrenza dell’utilizzo</strong> – il nuovo modello entrerà in uso dal 1.3.2017.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Quindi, gli operatori che si troveranno fino al 28.02.2017 ad avere esigenza di inviare ai propri fornitori/dogana, una lettera d’intenti dovranno farlo avendo cura di utilizzare il vecchio modello. Dall’ 1.3.2017 dovranno utilizzare il nuovo modello.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>La Risoluzione 120/E tuttavia chiarisce alcuni aspetti che riportiamo nella tabella che segue.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="264"><strong>SITUAZIONE</strong></td>
<td width="296"><strong>QUALE MODULO USARE?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="264">Presentazione della lettera per operazioni dal 1.1.2017 al 28.02.2017</p>
<p>&nbsp;</td>
<td width="296"><strong>Vecchio modello</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="264">Presentazione della lettera per operazioni dal 1.3.2017 al 31.03.2017</p>
<p>&nbsp;</td>
<td width="296"><strong>Nuovo modello</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="264">Presentazione della lettera per operazioni dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (effettuate su vecchio modello)</td>
<td width="296">Il vecchio modello sarà valido solo per le operazioni intrattenute fino al 28.02.2017.</p>
<p>Sarà necessario presentare il nuovo modello per le operazioni dal 1.3.2017 al 31.12.2017.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="280">In difetto della presentazione del nuovo modello le operazioni saranno assoggettate ad Iva.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="264">Lettere d’intento presentate relativamente a:</p>
<ul>
<li>specifico ammontare di operazioni;</li>
<li>una sola operazione.</li>
</ul>
</td>
<td width="296"><strong>Vecchio modello per operazioni ante 28.02.2017.</strong></p>
<p><strong>Nuovo modello per operazioni dal 1.3.2017.</strong></p>
<p><strong>In caso di utilizzo del vecchio modello per comunicare uno specifico ammontare di operazione che alla data del 1.3.2017 non si è ancora esaurito </strong><strong>à</strong><strong> non necessario presentare una nuova lettera d’intenti su nuovo modello.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
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		<title>Lettera d&#8217;intento</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/05/28/lettera-dintento/</link>
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		<pubDate>Thu, 28 May 2015 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[lettera d'intento]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO: Niente lettera d’intento cartacea in Dogana Premessa L’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l&#8217;Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d&#8217;intento. La [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
OGGETTO: Niente lettera d’intento cartacea in Dogana</p>
<p>Premessa</p>
<p>L’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l&#8217;Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d&#8217;intento.<br />
La norma prevede che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma (13.12.2014 -12.04.2015) l&#8217;Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d&#8217;intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.</p>
<p>In conformità a tale previsione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, esonerando l’esportatore abituale dalla consegna della lettera d’intento alle Dogane.</p>
<p>Il ritardo della semplificazione<br />
Per difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata. L’Agenzia delle Dogane (con nota 46452/RU del 20 Aprile 2015) comunicava che con un apposita nota saranno diramate le istruzioni di dettaglio relative all’attivazione dei controlli sostanziali bloccanti che “consentiranno la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento”.</p>
<p>Dal 25 Maggio operativa la semplificazione: niente più lettere d’intento cartacee in Dogana</p>
<p>Essendo state superate le suddette difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, è stata fissata al 25 maggio 2015 la data di attivazione dell’interoperabilità con l’Agenzia delle entrate. Pertanto, da tale data, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione (vedi Nota n. 58510 del 20 maggio 2015 dell’Agenzia delle Dogane).<br />
Viene inoltre resa operativa la possibilità di presentare la Dichiarazione d’intento per più importazioni.<br />
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38 del 13.04.2015, ha ammesso la possibilità, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, di presentare una dichiarazione d&#8217;intento che possa riguardare una serie di operazioni doganali d&#8217;importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell&#8217;anno di riferimento. Nella nota 46452/RU del 20 Aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito che “con successiva nota, che sarà diramata non appena si ridurrà la percentuale degli errori di compilazione riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento …….., si comunicherà la data a partire dalla quale saranno in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana anche della dichiarazione d’intento valida per più operazioni”.<br />
In linea con quanto previsto dalla citata risoluzione, con comunicazione del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni d’intento. Pertanto, per le operazioni di importazione, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento.<br />
Nel primo caso, inserisce il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.<br />
Nel secondo caso, inserisce l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.</p>
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