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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; inps</title>
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		<title>Comunicazione Inps forfettari</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 10:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione all’INPS per i forfettari Premessa Come noto la Legge di Stabilità 2015 (con l&#8217;art.1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime, in vigore dal 1°gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell&#8217;anno precedente i seguenti requisiti: • ricavi/Compensi: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                                 Ai gentili Clienti<br />
									Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Comunicazione all’INPS per i forfettari </p>
<p>Premessa </p>
<p>Come noto la Legge di Stabilità 2015 (con l&#8217;art.1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime, in vigore dal 1°gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell&#8217;anno precedente i seguenti requisiti:<br />
•	ricavi/Compensi: non superiori ai limiti indicati nell&#8217;allegato 4 della Legge 190/2014, diversi in base all&#8217;attività ATECO esercitata (non rilevano i ricavi da adeguamento a studi di settore);<br />
•	costi per lavoratori/dipendenti: non superiori a 5.000 Euro lordi;<br />
•	costi per beni strumentali: non superiori a 20.000 Euro al lordo degli ammortamenti (i beni utilizzati promiscuamente per l&#8217;esercizio di impresa, arte o professione concorrono per il 50%, non rilevano i beni immobili e per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente);<br />
•	prevalenza dei redditi da lavoro autonomo: rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati (non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma dei due diversi tipi di reddito non eccede complessivamente i 20.000 Euro).</p>
<p>I contribuenti che scelgono di aderire al nuovo regime forfetario versano un&#8217;imposta sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale e comunale all&#8217;IRPEF ed IRAP pari al 15% del reddito percepito nel periodo d&#8217;imposta e calcolato forfetariamente in base all&#8217;attività esercitata ai fini ATECO.</p>
<p>Regime previdenziale agevolato</p>
<p>Soltanto i contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, hanno il diritto di godere di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.</p>
<p>Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”).</p>
<p>L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS subito dopo l’iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.</p>
<p>Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.</p>
<p>Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.</p>
<p>Comunicazione INPS </p>
<p>L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte:</p>
<p>	Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa<br />
I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.<br />
Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.</p>
<p>Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.<br />
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione &#8211; attraverso la citata procedura telematizzata &#8211; al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.<br />
Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i Modelli F24 precompilati con i Codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.<br />
Cordiali saluti.<br />
Roberta Vailati</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Gestione separata  inps</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/01/22/gestione-separata-inps/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2015/01/22/gestione-separata-inps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Aumento delle aliquote previste per la Gestione separata INPS Premessa Dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto un aumento 3 punti percentuali per i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015. L’aliquota dovrà portarsi al 33% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Aumento delle aliquote previste per la Gestione separata INPS</p>
<p>Premessa</p>
<p>Dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto un aumento 3 punti percentuali per i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015. </p>
<p>L’aliquota dovrà portarsi al 33% per l’anno 2018, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero).</p>
<p>GESTIONE SEPARATA<br />
GLI AUMENTI DISPOSTI DALLA RIFORMA FORNERO<br />
2012 e 2013	27%<br />
2014	28%<br />
2015	30%<br />
2016	31%<br />
2017	32%<br />
2018	33%</p>
<p>Tuttavia, per i professionisti titolari di Partita IVA era intervenuta la Legge di Stabilità 2014 che li aveva sottratti agli aumenti appena richiamati: il motivo di questa scelta risiedeva principalmente nel fatto che i lavoratori autonomi erano ritenuti i soggetti più penalizzati dall’eventuale aumento.<br />
Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di Partita IVA tutti i contributi sono a carico dello stesso, ragion per cui l’aumento delle aliquote avrebbe avuto effetti più rilevanti.</p>
<p>In virtù delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, pertanto, si era creato un doppio binario che prevedeva aliquote diverse per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati.</p>
<p>GESTIONE SEPARATA<br />
PARASUBORDINATI<br />
2012 e 2013	27%<br />
2014	28%<br />
2015	30%<br />
2016	31%<br />
2017	32%<br />
2018	33%<br />
GESTIONE SEPARATA<br />
LAVORATORI AUTONOMI<br />
2012 e 2013	27%<br />
2014	28%</p>
<p>2015	30%<br />
2016	31%<br />
2017	32%<br />
2018	33%</p>
<p>È infine da ricordare che, per consentire la riduzione dei contributi per i lavoratori autonomi nell’anno 2014, erano state introdotte particolari penalizzazioni per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale.<br />
Per questi ultimi la Riforma Fornero aveva già previsto un graduale aumento dell’aliquota, la quale sarebbe passata dal 18 per cento per l&#8217;anno 2012, al 20 per cento per l&#8217;anno 2013, per poi essere portata al 21 per cento per l&#8217;anno 2014, al 22 per cento per l&#8217;anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall&#8217;anno 2016.<br />
La Legge di Stabilità 2014 era intervenuta sugli aumenti previsti, portandoli al 22% per il 2014 (e non più il 21% previsto), e al 23,5% per il 2015 (invece del 22% previsto).</p>
<p>Le nuove aliquote</p>
<p>La misura agevolativa contenuta nella Legge di Stabilità 2014 non è stata riproposta quest’anno, ragion per cui, dal 1° gennaio 2015 si deve ritenere applicabile a tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata l’aliquota del 30%, cui andrà ad aggiungersi lo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni minori per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.</p>
<p>Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata i soggetti che percepiscono le seguenti categorie di reddito:<br />
	redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;<br />
	redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;<br />
	redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;<br />
	redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.</p>
<p>Distinti saluti</p>
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