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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; fisco</title>
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		<title>La nuova rottamazione dei ruoli</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/la-nuova-rottamazione-dei-ruoli/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: la nuova rottamazione dei ruoli Premessa La legge consente l’accesso al nuovo istitutoai contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, nonché a coloro che presentano carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione. Viene altresì concessodi aderire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: la nuova rottamazione dei ruoli</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>La legge consente l’accesso al nuovo istitutoai <strong>contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017,</strong> nonché a coloro che presentano<strong> carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione</strong>. Viene altresì concessodi aderire alla nuova rottamazione ai<strong> contribuenti esclusi in precedenza, </strong>ossia a coloro che, nella precedente edizione dell’istituto, si erano visti respingere l’istanza poiché, al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.</p>
<p>Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata dei ruoli beneficerà di alcuni vantaggi che, in alcuni casi porteranno allo stralcio quasi totale dell’importo a debito risultante in esattoria (es. nel caso in cui la cartella di pagamento contenga solo sanzioni).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="375">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come detto, i soggetti cui si rivolge l’istituto possono essere ricondotti in tre categorie:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="376">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Soggetti interessati</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Di seguito, si riportano, in dettaglio, i termini previsti per ciascuna delle tre fattispecie soggettive previste dalla legge.</p>
<p><strong><em>Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</em></strong></p>
<p>Tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ivi compresi contributi INPS e INAIL, possono aderire alla nuova rottamazione dei ruoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>31 marzo 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati</li>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> &#8211; pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della terza rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della quarta rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una comunicazione riguardante le somme che le sono state affidate dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4" width="168">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Il contribuente che intende aderire all’istituto della definizione agevolata, dovrà presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione utilizzando l’apposito modello, il “<strong>Modello DA 2000/17</strong>” – “<em>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download</em> sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali, <strong>entro e non oltre il 15 maggio 2018, a pena di decadenza. </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="236">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679">l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti dovranno essere saldati, a discrezione del contribuente, in <strong>un’unica soluzione</strong>, entro il 31 luglio 2018, <strong>o al più in cinque rate</strong> con scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679"><strong>L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatori</strong>a, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili). In proposito, si rammenta che «<em>Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari</em>» può essere impugnato dal contribuente.   L’impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui la stessa si riveli errata.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La nuova rottamazione dei ruoli abbraccia anche i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, <strong>purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="99%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’<strong>eventuale</strong> ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> &#8211; pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle <strong>eventuali </strong>rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> &#8211; comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della prima rata o unica rata della rottamazione</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della terza e ultima rata della rottamazione</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="343">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>ENTRO IL 15 MAGGIO 2018, A PENA DI DECADENZA</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Anche questi contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di adesione mediante il modello “<strong>Modello DA 2000/17</strong>” – “<em>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download</em> sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’eventuale <strong>ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016</strong> che dovrà essere saldato in un’unica soluzione dal contribuente, entro il 31 luglio 2018. Anche in questo caso, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Una volta sanato l’eventuale debito pregresso, <strong>il contribuente è tenuto a pagare gli importi dovuti, a seguito della rottamazione, in massimo tre rate</strong>: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contribuenti esclusi nella prima edizione</em></strong></p>
<p>Anche i contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, possono accedere alla nuova rottamazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi esclusi nella prima edizione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli da parte degli esclusi</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> – pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della prima o unica rata della rottamazione</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della terza e ultima rata della rottamazione</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="290">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>PREVIA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">A seguito di ciò, il contribuente che, per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si era visto respingere l’istanza perché non in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potrà approfittare della <strong>remissione <em>in bonis</em> dopo aver saldato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, quanto dovuto</strong>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="219">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018</strong> l’Agente della Riscossione comunicherà</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="164">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>, entro il 30 settembre 2018 l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis, da <strong>pagare in massimo tre rate</strong>: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 nvembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5" width="243">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="206">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="202">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Peculiarità della domanda di definizione agevolata da presentare all’agente della riscossione siciliano</em></strong></p>
<p>Si precisa che, <strong>limitatamente alle domande di rottamazione da presentare all’Agente della Riscossione siciliano</strong>, ossia “Riscossione Sicilia S.p.A.”, <strong>non può essere utilizzato il “Modello DA 2000/17”</strong>, <strong>ma deve essere presentato un apposito modello</strong> disponibile al seguente link: <em>https://www.riscossionesicilia.it/images/Dichiarazione-adesione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf</em> <strong>per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</strong>, e il modello disponibile al link: <em>https://www.riscossionesicilia.it/images/Istanza-riammissione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf</em> <strong>per i carichi affidati dal 2000 al 2016 oltre che per i soggetti riammessi</strong>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovo spesometro</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/29/nuovo-spesometro/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2017/03/29/nuovo-spesometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;                                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                                             Loro sedi &#160; OGGETTO: Spesometro, liquidazioni IVA e invio telematico fatture “opzionale”: i termini per l’invio dei dati &#160; Introduzione &#160; L’Agenzia delle Entrate, il 27 marzo 2017, ha emanato un provvedimento (Prot. 58793) con cui, tra l’altro sono dettati in maniera precisa i termini entro cui inviare (telematicamente) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>                                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                            Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Spesometro, liquidazioni IVA e invio telematico fatture “opzionale”: i termini per l’invio dei dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Introduzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, il 27 marzo 2017, ha emanato un provvedimento (Prot. 58793) con cui, tra l’altro sono dettati in maniera precisa i termini entro cui inviare (telematicamente) alla stessa Amministrazione finanziaria, i dati relativi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      al nuovo spesometro di cui all’art. 21 D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D. L. n. 193/2016);</p>
<p>æ      ai dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e bolle doganali, nel caso in cui il contribuente decida di optare, comunque, per l’invio telematico;</p>
<p>æ      delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Provvedimento Prot. n. 58793</strong><strong>(Termini invio dati)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="49%"><strong>Cosa</strong></td>
<td width="50%"><strong>Rif. Normativo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Nuovo spesometro 2017</td>
<td width="50%">Art. 21 D. L. n. 78/2010</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Trasmissione telematica fatture su scelta “opzionale”</td>
<td width="50%">Articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Comunicazione liquidazione periodiche IVA</td>
<td width="50%">Art. 21 – bis D. L. n. 78/2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Termini per il nuovo spesometro</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, interamente riscritto dall’articolo 4, comma 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.</p>
<p>È questo il “nuovo spesometro”, in vigore dal 2017 (ossia per le operazioni IVA che decorrono dal 1° gennaio di quest’anno).</p>
<p>Sono esclusi dalla trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      contribuenti che trasmettono i dati delle fatture per opzione;</p>
<p>æ      produttori agricoli situati nelle zone montane;</p>
<p>æ      contribuenti in regime forfetario;</p>
<p>æ      contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l&#8217;imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;</p>
<p>æ      Amministrazioni pubbliche.</p>
<p>La disciplina prevede che i dati vanno trasmessi (telematicamente) con cadenza “trimestrale” entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p>Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione (ossia 2017), con il Decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) il legislatore ha stabilito che i dati vadano trasmessi con scadenza semestrale (18 settembre con riferimento ai dati delle fatture del I° semestre 2017 e febbraio 2018 per le fatture del II° semestre 2017). Solo a regime (ossia dal 2018), la trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Termini trasmissione telematica dati nuovo spesometro</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Periodo d’imposta di riferimento</strong></td>
<td width="67%"><strong>Scadenze </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>2017</strong></td>
<td width="67%">ð      1° semestre entro il 16 settembre 2017ð      2° semestre entro febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Dal 2018</strong></td>
<td width="67%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Invio telematico delle fatture per scelta</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, delle relative variazioni, e delle bolle doganali.</p>
<p>Per il primo anno di applicazione (ossia 2017) l’opzione è da esercitarsi (attraverso il software “Fatture e corrispettivi” messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 marzo 2017, con effetto dall’1/1 di quest’anno ed ha validità quinquennale (ossia 2017 e 4 anni successivi):</p>
<p>A regime, invece, l’opzione è da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dal quale si vuole che abbia inizio l’efficacia della scelta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Termini esercizio opzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Termine di esercizio dell’opzione</strong></td>
<td><strong>Efficacia</strong></td>
<td><strong>Revoca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Entro il 31/03/2017</strong></td>
<td>Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)</td>
<td>Entro il 31/12/2021 (con effetto dall’1/1/2022).Se non esercitata la revoca l’opzione si esistente per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2026)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017</strong></td>
<td>Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)</td>
<td>Entro il 31/12/2022 (con effetto dall’1/1/2023).Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2027)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>La normativa di riferimento prevede che, se esercitata l’opzione, i dati (fatture emesse e ricevute, note di variazione e bolle doganali) vanno trasmessi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La stessa proroga menzionata per lo spesometro (e sancita dal citato D. L. 244/2016) non era stata, tuttavia, prevista per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel caso di “scelta opzionale”, con la conseguenza che già dal 2017 l’invio sarebbe dovuto avvenire trimestralmente (ossia 31 maggio per il primo trimestre 2017, e così via).</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, così, con il provvedimento del 27 marzo 2017, ha sancito che anche in tal caso i termini sono allineati a quelli del nuovo spesometro. Pertanto:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      anche in caso di opzione esercitata entro il 31/03/2017, l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute per il 2017 dovrà avvenire entro il 16 settembre 2017 (1° semestre) e febbraio 2018 (2° semestre).</p>
<p>æ      solo dal 2018 troverà applicazione la regola generale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Termini trasmissione telematica delle fatture, note variazione e bolle doganali</strong><strong>(In caso di opzione)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Periodo d’imposta di riferimento</strong></td>
<td width="67%"><strong>Scadenze </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>2017</strong></td>
<td width="67%">ð      1° semestre entro il 16 settembre 2017ð      2° semestre entro febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Dal 2018</strong></td>
<td width="67%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ne consegue che:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Scelta opzionale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="175"><strong>Termine di esercizio dell’opzione</strong></td>
<td width="238"><strong>Efficacia</strong></td>
<td width="271"><strong>Termine trasmissione dati</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="175"><strong>Entro il 31/03/2017</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td rowspan="2" width="238">Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)</td>
<td width="271"><strong>Per il 2017</strong>ð     1° semestre entro il 16 settembre 2017</p>
<p>ð     2° semestre entro febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td width="271"><strong>Dal 2018</strong>ð      1° trimestre entro il 31 maggio</p>
<p>ð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="175"><strong>Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017</strong></td>
<td width="238">Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)</td>
<td width="271">                 <strong>Dal 2018</strong>ð      1° trimestre entro il 31 maggio</p>
<p>ð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La liquidazione periodica IVA</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa diversa riguarda, invece, l’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010) non interessate da nessuna proroga. I soggetti obbligati, già dal 2017, dovranno effettuare le comunicazioni trimestrali secondo il seguente calendario:</p>
<p>æ      1° trimestre entro il 31 maggio;</p>
<p>æ      2° trimestre entro il 16 settembre;</p>
<p>æ      3° trimestre entro il 30 novembre;</p>
<p>æ      4° trimestre entro febbraio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Prospetto di riepilogo</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito, si ritiene utile fornire un prospetto di riepilogo sulle scadenze dei termini di trasmissione dei dati alla luce del provvedimento in commento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"><strong>Tabella riepilogo scadenze invio telematico dei dati</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Tipo di comunicazione</strong></td>
<td width="40%"><strong>Periodo d’imposta 2017</strong></td>
<td width="38%"><strong>Dal 2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Nuovo spesometro (art. 21 D.L. 78/2010)</strong></td>
<td rowspan="2" width="40%">ð      1° semestre entro il 16 settembre 2017ð      2° semestre entro febbraio 2018</td>
<td rowspan="2" width="38%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art.1, comma 3, Dlgs. n. 127/2015)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010)</strong></td>
<td width="40%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
<td width="38%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2017/03/29/nuovo-spesometro/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Opzione fatture e corrispettivi telematici</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/22/opzione-fatture-e-corrispettivi-telematici/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2017/03/22/opzione-fatture-e-corrispettivi-telematici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti                                                                                                                                                 Loro sedi &#160; OGGETTO: Opzione fatture e corrispettivi telematici &#160; Introduzione &#160; I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (incluse bolle doganali e note di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Opzione fatture e corrispettivi telematici</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Introduzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (incluse bolle doganali e note di variazione). Inoltre, i commercianti al minuto possono optare per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong><em>Opzione trasmissione telematica fatture e corrispettivi</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="27%"><strong>Chi</strong></td>
<td width="72%"><strong>Cos</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Soggetti passivi IVA</td>
<td width="72%">Opzione trasmissione telematica fatture, bolle doganali, note di variazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Commercianti al dettaglio</td>
<td width="72%">Trasmissione telematica corrispettivi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Termini per l’esercizio dell’opzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La normativa prevede che:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>solo con riferimento al primo anno di applicazione, l’opzione può avvenire entro il 31 marzo 2017 con effetto a decorrere dall’1/1/2017.</li>
<li>una volta esercitata, l&#8217;opzione ha effetto dall&#8217;inizio dell&#8217;anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio;</li>
<li>la revoca va esercita (sempre tramite la stessa funzionalità con cui è esercitata l’opzione) entro il 31/12 dell’ultimo anno di validità dell’opzione ed ha effetto dall’1/1 dell’anno successivo.</li>
<li></li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="679"><strong><em>Termini esercizio opzione</em></strong></p>
<p><strong><em>(Tabella 1)</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Termine di esercizio dell’opzione</strong></td>
<td><strong>Efficacia</strong></td>
<td width="320"><strong>Revoca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Entro il 31/03/2017</td>
<td>Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)</td>
<td width="320">Entro il 31/12/2021 (con effetto dall’1/1/2022).</p>
<p>Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2026)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>A regime</em></strong>, l’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui ha inizio la trasmissione dei dati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong><em>Termini esercizio opzione</em></strong></p>
<p><strong><em>(Tabella 2)</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Esempio</strong></td>
<td><strong>Efficacia</strong></td>
<td><strong>Revoca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017</td>
<td>Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)</td>
<td>Entro il 31/12/2022 (con effetto dall’1/1/2023).</p>
<p>Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2027)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Periodicità per la trasmissione dei dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se esercitata l’opzione, i dati vanno trasmessi con la seguente periodicità:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per le fatture, la trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento;</li>
<li>per i corrispettivi, la trasmissione dovrebbe essere quotidiana.Quindi, per chi decide di esercitare l’opzione entro il 31/03/2017, la trasmissione dovrà avvenire con la seguente tempistica:</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"><strong><em>La trasmissione dei dati</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%"><strong>Cosa</strong></td>
<td width="37%"><strong>Come/Quando</strong></td>
<td width="46%"><strong>Termini</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%">Fatture</td>
<td width="37%">
<ul>
<li>31/05 (I° trimestre)</li>
<li>31/08 (II° trimestre)</li>
<li>30/11 (III° trimestre)</li>
<li>28/02/2018 (IV° trimestre)</li>
</ul>
</td>
<td width="46%">Software “Fatture e corrispettivi”</p>
<p>Disponibile al seguente <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/">link</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%">Corrispettivi</td>
<td width="37%">Giornaliero</td>
<td width="46%">Registratore di cassa telematico oppure tramite il software “Fatture e corrispettivi”</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche per l’esercizio o revoca dell’opzione in commento occorre utilizzare il software (gratuito) “Fatture e corrispettivi”. Il tutto può avvenire a direttamente da parte del contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) oppure anche tramite intermediario incaricato.</p>
<p>Per i chiarimenti circa i dati da trasmettere occorre far riferimento alla Circolare n. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Da sapere</em></strong></p>
<p>Per chi decide di optare per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, il legislatore riconosce di vantaggi, ossia:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>esonero dal nuovo spesometro trimestrale (semestrale per il 2017) di cui al D. 193/2016;</li>
<li>esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;</li>
<li>esonero dalla comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino;</li>
<li>esonero dai modelli Intrastat.</li>
<li>la priorità nei rimborsi Iva, i quali saranno eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall&#8217;articolo 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Dpr 633/72;</li>
<li>la riduzione di due anni (per chi garantisce la tracciabilità di incassi e pagamenti d’importo superiore a 30 euro) dei termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette.È, inoltre, previsto l’esonero dalla registrazione delle fatture, dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi IVA, ma solo se trattasi di soggetti di cui all’art. 5 DM 4 agosto 2016 (soggetti ammessi al tutoraggio IVA). In particolare, stiamo parlando di:</li>
<li></li>
</ul>
<ul>
<li>esercenti arti e professioni;</li>
<li>imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all&#8217;art. 18 del decreto n. 600 del 1973;</li>
<li>limitatamente all&#8217;anno di inizio dell&#8217;attivita&#8217; e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973. Optando per la trasmissione telematica dei corrispettivi è fatto, altresì, esonero dall’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi stessi (resta fermo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente). Inoltre:</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<ul>
<li>l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, non implica anche la necessità di optare per la trasmissione delle fatture;</li>
<li>per i distributori automatici, la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria;</li>
<li>una volta esercitata l’opzione, qualora il contribuente non provveda a trasmette i dati richiesti, vengono meno i vantaggi sopra evidenziati e si rende applicabile il relativo sistema sanzionatorio (sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso oltre che l’eventuale sospensione della licenza o autorizzazione ad esercitare l’attività).</li>
<li></li>
</ul>
<table width="678">
<tbody>
<tr>
<td width="197">&nbsp;</td>
<td width="481"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197">&nbsp;</td>
<td width="481"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197">&nbsp;</td>
<td width="481">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2017/03/22/opzione-fatture-e-corrispettivi-telematici/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Rottamazione delle ingiunzioni fiscali</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/12/12/rottamazione-delle-ingiunzioni-fiscali/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO:Rottamazione delle ingiunzioni fiscali &#160; Introduzione  Il D.L. 193/206 all’articolo 6 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (come da modifiche intercorse in sede di conversione in legge dello stesso decreto).Presentando l’apposita istanza di definizione agevolata il contribuente versa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO:Rottamazione delle ingiunzioni fiscali</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="85"><strong>Introduzione</strong><strong><em> </em></strong></td>
<td width="586">Il D.L. 193/206 all’articolo 6 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (come da modifiche intercorse in sede di conversione in legge dello stesso decreto).Presentando l’apposita istanza di definizione agevolata il contribuente versa solo le somme iscritte a ruolo:</p>
<ul>
<li>a titolo di capitale,</li>
<li>di interessi legali, e</li>
<li>di remunerazione del servizio di riscossione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali (D16193e).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Negli ultimi anni molti comuni hanno abbandonato la riscossione tramite Equitalia per occuparsene in proprio ovvero mediante affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico, le società con gestione in house.</p>
<p>Nelle disposizioni originarie dell’art.6 del D.L. 193/216 le ingiunzioni fiscali non erano ammesse alla definizione agevolata delle somme dovute agli agenti della riscossione, in quanto si faceva esplicito riferimento agli importi iscritti a ruolo e affidati agli stessi agenti dal 2000 al 2015; la formazione del ruolo è tipica dell’attività di Equitalia, per cui i comuni che avevano operato tramite lo strumento dell’ingiunzione fiscale erano esclusi dalla rottamazione; tuttavia in seguito a specifici emendamenti approvati in sede di conversione in legge del decreto sopra citato è stato inserito <strong>l’art.6 ter</strong> che ammette la possibilità per gli enti territoriali di introdurre la definizione agevolata con l&#8217;esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>La definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali</strong></td>
<td width="586">
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="571">Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. <strong>Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>La definizione agevolata, definibile anche rottamazione, viene dunque estesa anche alle ingiunzioni fiscali notificate, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016, dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’albo (“Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali”).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="571">Le disposizioni normative non obbligano i comuni a deliberare l’adesione alla definizione agevolata, ma si parla semplicemente di possibilità di adesione, per cui viene demandata loro la scelta di emanare un apposito provvedimento che permetta ai contribuenti loro residenti di usufruire della rottamazione degli importi legati all’ingiunzione fiscale oggetto di notifica.Per cui di conseguenza non è detto che il comune o la regione decidano di aderire.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="571"><strong>Per le ingiunzioni fiscali la definizione agevolata riguarderà soltanto le sanzioni, senza prevedere anche la riduzione dell’ammontare delle tasse e delle imposte dovute, nonché l’esclusione o la riduzione degli interessi.</strong><strong>Basti pensare all’entrate comunali quali Tasi, Imu, Tarsu.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong><em> </em></strong></td>
<td width="586">L’istanza di rottamazione presentata dal debitore deve inoltre contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento, la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata nonché la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi eventualmente in essere.Analizziamo quelli che sono gli effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="571"><strong>Analogie con la rottamazione dei ruoli</strong>L’art.6 ter di cui alla definizione agevolata prevede espressamente che anche per le ingiunzioni fiscali si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6 di cui alla rottamazione dei ruoli.</p>
<p>Sono esclusi dalla definizione agevolata:</p>
<ul>
<li>le risorse proprie tradizionali dell’U.E. quali dazi e accise nonchè l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;</li>
<li>le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;</li>
<li>i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li>
<li>le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li>
<li>le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi, comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong><em> </em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Comunicazione anomalie del fisco</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/10/05/comunicazione-anomalie-del-fisco/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/10/05/comunicazione-anomalie-del-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi &#160; OGGETTO: Comunicazioni di anomalie del Fisco e calcolatore on line Premessa &#160; I destinatari delle lettere inviate in questi giorni sono circa 90mila contribuenti persone fisiche, tra cui anche titolari di partita Iva. Sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, non avrebbero inserito alcuni redditi nella dichiarazione presentata [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Comunicazioni di anomalie del Fisco e calcolatore on line</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I destinatari delle lettere inviate in questi giorni sono circa 90mila contribuenti persone fisiche, tra cui anche titolari di partita Iva. Sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, non avrebbero inserito alcuni redditi nella dichiarazione presentata nel 2013 relativamente all’anno 2012, redditi rimasti quindi esclusi dalla formazione della base imponibile.</p>
<p>Si tratta di errori o semplici dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l’avviso di accertamento e che, invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, vengono preventivamente rimessi all’attenzione del contribuente. Di seguito il dettaglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="664">
<tbody>
<tr>
<td width="329"><strong>Redditi che non risultano dichiarati</strong></td>
<td><strong>Fonte informazione che ha consentito l’incrocio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="329">Redditi di lavoro dipendente e assimilati</td>
<td>Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta</td>
</tr>
<tr>
<td width="329">Assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge</td>
<td>Modello 730 o Unico presentato dall’ex coniuge</td>
</tr>
<tr>
<td width="329">Redditi di partecipazione in società di persone, in Srl a ristretta base proprietaria, che hanno optato per il regime di trasparenza</td>
<td>Modello Unico Sp o Unico Sc presentato dalla società</td>
</tr>
<tr>
<td width="329">Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali</td>
<td>Modello 770 presentato dalla società</td>
</tr>
<tr>
<td width="329">Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi</td>
<td>Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta</td>
</tr>
<tr>
<td width="329">Redditi d’impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)</td>
<td>Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello Unico Pf</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il percorso delle comunicazioni </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Cosa fare e chi contattare </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se il contribuente ammette i propri errori, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.</p>
<p>In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con operatore &gt; comunicazione accertamento”. In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.</p>
<p><strong><em>Ravvedimento </em></strong></p>
<p>Grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che riceveranno la lettera potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per le tipologie di anomalie indicate nella tabella riportata sopra, è possibile fruire della sanzione ridotta pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima – 90% – prevista in caso di infedele dichiarazione).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Proprio per agevolare il contribuente nel calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito <strong>un programma di ausilio gratuito denominato “Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento”.</strong> Lo strumento è raggiungibile online al seguente percorso: home &#8211; servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione. L’applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni prodromiche”.</p>
<p>Distinti saluti.</p>
<p>Roberta Vailati</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Lettere dal fisco</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/07/08/lettere-dal-fisco/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/07/08/lettere-dal-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 07:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                                           Ai gentili Clienti                                                                                                                                                             Loro sedi &#160; OGGETTO: Anomalie sui redditi: in arrivo le lettere dal Fisco Premessa I destinatari delle lettere inviate in questi giorni sono circa 100mila contribuenti persone fisiche, tra cui anche titolari di partita Iva. Sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, non avrebbero inserito alcuni redditi nella dichiarazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                           Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                            Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Anomalie sui redditi: in arrivo le lettere dal Fisco </em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>I destinatari delle lettere inviate in questi giorni sono circa 100mila contribuenti persone fisiche, tra cui anche titolari di partita Iva. Sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, non avrebbero inserito alcuni redditi nella dichiarazione presentata nel 2013 relativamente all’anno 2012, redditi rimasti quindi esclusi dalla formazione della base imponibile.</p>
<p>Si tratta di errori o semplici dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l’avviso di accertamento e che, invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, vengono preventivamente rimessi all’attenzione del contribuente. Di seguito il dettaglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="673">
<tbody>
<tr>
<td width="338"><strong>Redditi che non risultano dichiarati</strong></td>
<td><strong>Fonte informazione che ha consentito l’incrocio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="338">Redditi di lavoro dipendente e assimilati</td>
<td>Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta</td>
</tr>
<tr>
<td width="338">Assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge</td>
<td>Modello 730 o Unico presentato dall’ex coniuge</td>
</tr>
<tr>
<td width="338">Redditi di partecipazione in società di persone, in Srl a ristretta base proprietaria, che hanno optato per il regime di trasparenza</td>
<td>Modello Unico Sp o Unico Sc presentato dalla società</td>
</tr>
<tr>
<td width="338">Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali</td>
<td>Modello 770 presentato dalla società</td>
</tr>
<tr>
<td width="338">Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi</td>
<td>Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta</td>
</tr>
<tr>
<td width="338">Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)</td>
<td>Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel modello Unico Pf</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Modalità di comunicazione </em></strong></p>
<p>Le lettere del Fisco vengono spedite con <strong>posta ordinaria </strong>o, per i titolari di partita Iva, agli <strong>indirizzi di posta elettronica certificata </strong>registrati nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>All’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive” dedicata alle comunicazioni pro-compliance, sarà consultabile la descrizione dettagliata degli elementi che hanno dato origine alla comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Comportamento del contribuente </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il cittadino che riceve la comunicazione dell’Agenzia ha due strade davanti a sé.</p>
<p>Se ritiene condivisibili i rilievi formulati dall’Amministrazione, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta, correlate alla infedele dichiarazione. Per il pagamento, è necessario indicare, nel Modello F24, il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laddove invece il contribuente necessiti di ulteriori informazioni o nel caso in cui non ritenga corrette le segnalazioni contenute nella lettera, potrà mettersi in contatto con l’Agenzia utilizzando i numeri 848.800.444 e, da cellulare, 06/96668907, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. In alternativa, è possibile contattare uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare il canale di assistenza Civis, dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ravvedimento </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grazie a questa più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i destinatari delle lettere possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dal ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione a un sesto delle sanzioni.</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Voluntary disclosure</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/02/04/voluntary-disclosure/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2015/02/04/voluntary-disclosure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri – pubblicato il Modello definitivo per aderire Premessa Pronto il Modello definitivo di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla L. 186/2014. Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del Modello da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri – pubblicato il Modello definitivo per aderire</p>
<p>Premessa</p>
<p>Pronto il Modello definitivo di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla L. 186/2014.<br />
Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del Modello da presentare all’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2014 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e non.<br />
Approvate anche le istruzioni al Modello.<br />
Il Modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto dal:<br />
-	frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;<br />
-	dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente;<br />
-	dai quadri per l’indicazione dei soggetti, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali. </p>
<p>Chi può utilizzare il Modello </p>
<p>Il Modello deve essere utilizzato dall’autore della violazione:<br />
-	degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, co. 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 186 del 2014;<br />
-	e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima Legge n. 186 del 2014.</p>
<p>La procedura: l’adesione e il versamento</p>
<p>Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve:<br />
1.	indicare spontaneamente all&#8217;Amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta telematica (istanza):<br />
	tutti gli investimenti;<br />
	e tutte le attività di natura finanziaria,<br />
costituiti o detenuti all&#8217;estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all&#8217;estero, relativamente a tutti i periodi d&#8217;imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l&#8217;accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all&#8217;art. 4, co. 1 del D.L. n.167/90;<br />
2.	versare le somme dovute in base all&#8217;invito di cui all&#8217;art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; Non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. </p>
<p>Opzione per la tassazione forfetaria</p>
<p>Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del citato Decreto Legge n. 167 del 1990.<br />
Nel Modello Ministeriale tale scelta viene fatta nel frontespizio:</p>
<p>Modalità e termini di presentazione</p>
<p>Il Modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.<br />
È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato:<br />
-	un esemplare cartaceo del Modello predisposto informaticamente;<br />
-	nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Il Modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.</p>
<p>INTEGRAZIONE DEL MODELLO</p>
<p>È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.<br />
L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (30.09.2015).</p>
<p>Il Modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; Nella ricevuta viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a cui dovrà essere inviata la documentazione a supporto dell’istanza e la relazione di accompagnamento del professionista.</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni con l’estero sotto osservazione</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/10/28/operazioni-con-lestero-sotto-osservazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni estero]]></category>

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		<description><![CDATA[Premessa In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premessa</strong></p>
<p>In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.</p>
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<p>Come è immediato comprendere, l’assoluta novità della previsione introdotta sta nel fatto che le richieste di informazioni potranno riguardare masse di contribuenti e non singole posizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La legge europea per il 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti necessario ricordare che l’art. 9, comma 1, lettera b) della legge appena richiamata, nel modificare il Decreto-Legge 167/ 1990 ha stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all&#8217;azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l&#8217;Unità centrale per il contrasto all&#8217;evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, <strong>possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l&#8217;estero per masse di contribuenti</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sempre con la stessa disposizione è stato inoltre previsto che può essere richiesto agli altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio (professionisti compresi), l&#8217;identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l&#8217;estero o rapporti ad esse collegate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di poter definire le modalità e i termini delle richieste in oggetto era stata tuttavia prevista l’emanazione di un apposito provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza: provvedimento che, proprio lo scorso 8 agosto, ha visto la luce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pec da trasmettere entro il 31 ottobre</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In considerazione della nuova previsione introdotta, i professionisti saranno tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti da sottolineare come sia le richieste di informazioni che le risposte dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec.</p>
<p>Qualora l’invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
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