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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; f24</title>
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		<title>Nuove regole F24</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/12/12/nuove-regole-f24/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/12/12/nuove-regole-f24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Versamenti F24: nuove regole &#160; Premessa Dal giorno 3 dicembre 2016, grazie alla conversione in legge del DL 193/2016 e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (L. 225 del 1.12.2016) torna possibile presentare in forma cartacea direttamente allo sportello il Mod. F24 per il pagamento.Ciò [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Versamenti F24: nuove regole</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="670">
<tbody>
<tr>
<td width="96"><strong>Premessa</strong></td>
<td width="574">Dal giorno 3 dicembre 2016, grazie alla conversione in legge del DL 193/2016 e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (L. 225 del 1.12.2016) <strong>torna possibile presentare in forma cartacea direttamente allo sportello il Mod. F24 per il pagamento.</strong>Ciò è possibile però a condizione che:</p>
<ul>
<li>il soggetto che versa e a cui è intestato l’F24 sia una persona fisica non titolare di P. IVA;</li>
<li>il modello non sia compensato con crediti d’imposta.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vediamo di seguito cosa cambia e cosa resta immutato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prima di procedere occorre specificare quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si parla di pagamento delle imposte a mezzo F24:</p>
<ul>
<li>in forma cartacea;</li>
<li>con modalità telematica.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="18%"><strong>MODALITÀ</strong></td>
<td width="48%"><strong>OGGETTO</strong></td>
<td width="32%"><strong>QUANDO È POSSIBILE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="18%"><strong>Forma cartacea</strong></td>
<td width="48%">Il contribuente si reca personalmente presso gli sportelli di banche, poste o enti per la riscossione (ad es. Equitalia) e procede al pagamento delle somme a debito <em>o alla presentazione del Mod. F24 a zero o compensato parzialmente.</em></td>
<td width="32%">Modalità non sempre utilizzabile, dipende dai casi (nel caso di compensazione totale o parziale non è infatti possibile, <strong>l’ente le risponderà che deve usare i canali telematici</strong>).</td>
</tr>
<tr>
<td width="18%"><strong>Con modalità telematica</strong></td>
<td width="48%">Il contribuente utilizza canali telematici (Entratel, Fisconline o remote banking) per procedere al pagamento.</td>
<td width="32%">Modalità sempre utilizzabile</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="96"><strong>Come era prima e come è oggi</strong></td>
<td width="574"><strong>COME FUNZIONAVA PRIMA DEL 3.12.2016</strong>Nella tabella si riportano le varie ipotesi di presentazione del Mod. F24.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="181"><strong>SOGGETTO INTERESSATO</strong></td>
<td width="370"><strong>COME SI PRESENTAVA IL MOD. F24</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="181"><strong>Titolare di P. IVA (persona fisica o società)</strong></td>
<td width="370">Il Mod. F24 si paga (regola rimasta immutata) servendosi in alternativa:</p>
<ul>
<li>di un intermediario abilitato Entratel;</li>
<li>abilitandosi personalmente ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline);</li>
<li>utilizzando i servizi bancari di remote banking.</li>
</ul>
<p><strong>NON È MAI POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="181"><strong>Persona fisica NON titolare di P. IVA (privati, ma anche soci di società che non abbiano P. IVA)</strong></td>
<td width="370">In caso di:</p>
<ul>
<li>F24 con saldo finale a zero;</li>
<li>F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione;</li>
<li><strong>F24 con saldo finale superiore a euro 1.000 senza compensazione.</strong></li>
</ul>
<p>Il Mod. F24 si pagava (regola rimasta immutata) servendosi in alternativa:</p>
<ul>
<li>di un intermediario abilitato Entratel;</li>
<li>abilitandosi personalmente ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline);</li>
<li>Utilizzando i servizi bancari di remote banking.</li>
</ul>
<p><strong>NON È MAI POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="370">In caso di F24 con saldo finale inferiore ad euro 1.000 non compensato.Possibile in alternativa:</p>
<ul>
<li>modalità telematica – opzione del contribuente;</li>
<li>presentazione cartacea.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>COME FUNZIONERÀ DAL 3.12.2016</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="549">
<tbody>
<tr>
<td width="549"><strong>Cosa cambia:</strong>Torna possibile presentare l’F24 cartaceo per le persone fisiche non titolari di P.IVA presentabile in banca, posta o presso gli enti della riscossione se:</p>
<ul>
<li>l’importo non è compensato;</li>
<li>anche se l’importo a debito è superiore ad euro 1.000.</li>
</ul>
<p>(in pratica muta solo la regola di presentazione nel caso evidenziato in rosso nella tabella precedente)</p>
<p><strong>TUTTO IL RESTO RIMANE UGUALE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi, per aiutare i Sigg.ri Clienti a meglio capire si prenda visione della tabella che segue:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="115"></td>
<td rowspan="2" width="95"><strong>LEI È …</strong></td>
<td rowspan="2" width="161"><strong>Persona fisica titolare di P. IVA</strong></td>
<td rowspan="2" width="182"><strong>Persona fisica non titolare di P. IVA (privato)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="115"><strong>Il Suo F24 è così composto…</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="209"><strong>F24 compensato totalmente: saldo da versare uguale a zero</strong></td>
<td width="161">Modalità telematica</td>
<td width="182">Modalità telematica</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="209"><strong>F24 compensato parzialmente: saldo da versare a debito</strong></td>
<td width="161">Modalità telematica</td>
<td width="182">Modalità telematica</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="209"><strong>F24 non compensato – debito superiore ad euro 1.000</strong></td>
<td width="161">Modalità telematica</td>
<td width="182">In alternativa:</p>
<ul>
<li>modalità telematica;</li>
<li>modalità cartacea.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="209"><strong>F24 non compensato – debito superiore ad euro 1.000</strong></td>
<td width="161">Modalità telematica</td>
<td width="182">In alternativa:</p>
<ul>
<li>modalità telematica;</li>
<li>modalità cartacea.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Di seguito alcuni esempi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="442"><strong>ESEMPIO N. 1 &#8211; TITOLARE DI P. IVA CHE VERSA IVA DI NOVEMBRE 2016</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="221">
<ul>
<li>Versamento IVA novembre 2016 euro 800,00;</li>
<li>da versare: euro 800,00.</li>
</ul>
</td>
<td width="221">Solo con F24 telematico</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="442">
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="434">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>REGOLA IMMUTATA -</strong> F24 SENZA COMPENSAZIONE, SOTTO LA SOGLIA DI EURO 1.000, MA OBBLIGATORIAMENTE TELEMATICO PERCHÉ PRESENTATO DA TITOLARE DI P. IVA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="442"><strong>ESEMPIO N. 2 VERSAMENTO SALDO IMU EFFETTUATO DA NON TITOLARE DI P. IVA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="221">
<ul>
<li>Saldo IMU euro 900;</li>
<li>Compensazione con euro 900 saldo IRPEF;</li>
<li>Da versare con F24 = zero.</li>
</ul>
</td>
<td width="221">Solo con F24 telematico</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="442">
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="434">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>REGOLA IMMUTATA -</strong> F24 CON COMPENSAZIONE, OBBLIGATORIAMENTE TELEMATICO IN PRESENZA DI COMPENSAZIONE TOTALE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="547"><strong>ESEMPIO N. 3 – COMPENSAZIONE PARZIALE PRESENTE IN F24</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="302">
<ul>
<li>Saldo IMU euro 1.295;</li>
<li>compensazione con euro 185 – saldo IRPEF a credito;</li>
<li>da versare con F24 = euro 1.110.</li>
</ul>
</td>
<td width="245">Solo con F24 telematico</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="547">
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="434">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>REGOLA IMMUTATA -</strong> F24 CON COMPENSAZIONE, OBBLIGATORIAMENTE TELEMATICO IN PRESENZA DI COMPENSAZIONE ANCHE PARZIALE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="442"><strong>ESEMPIO 3 – SALDO A DEBITO SENZA COMPENSAZIONI OLTRE EURO 1.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="155">Saldo IMU pari ad euro 1.295 senza compensazioni</td>
<td width="287">F24 cartaceo o telematico</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="442">
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="434">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>NOVITÀ </strong>– F24 SOPRA A SOGLIA DI EURO 1.000 MA SENZA COMPENSAZIONE – POSSIBILE LA PRESENTAZIONE ANCHE CARTACEA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="442"><strong>ESEMPIO N. 4 – F24 SENZA COMPENSAZIONE SOTTO LA SOGLIA DI EURO 1.000 ESEGUITO DA NON TITOLARE DI P. IVA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="221">Saldo IMU pari ad euro 950 senza compensazioni</td>
<td width="221">F24 cartaceo o telematico</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="442">
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="434">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>REGOLA IMMUTATA </strong>– F24 SOTTO LA SOGLIA DI EURO 1.000 MA SENZA COMPENSAZIONE – POSSIBILE LA PRESENTAZIONE ANCHE CARTACEA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="96"><strong><em> </em></strong></td>
<td width="574"><strong>CHECK LIST</strong><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="126"><strong>DOMANDA</strong></td>
<td width="217"><strong>RISPOSTA </strong></td>
<td width="217"><strong>CONCLUSIONE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="126"><strong>Lei è titolare di P. IVA?</strong></td>
<td width="217">o   SIo   NO</td>
<td width="217">Se ha risposto</p>
<ul>
<li>SI: il modello F24 è sempre telematico;</li>
<li>NO: prosegua con il rispondere alla successiva domanda.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="126"><strong>Il suo F24 presenta un credito in compensazione?</strong></td>
<td width="217">o    SIo    NO</td>
<td width="217">Se ha risposto:</p>
<ul>
<li>SI: il suo modello è solo telematico;</li>
<li>NO: può procedere sia con il pagamento in forma cartacea sia con la modalità telematica.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="670"><strong><em> </em></strong><em> </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>F24 a zero</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/09/07/f24-a-zero/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/09/07/f24-a-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 10:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti &#8211; Loro sedi OGGETTO: F24 a zero: istanza di autotutela &#160; Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle le regole attualmente in vigore qualora si dovesse omettere la presentazione di un Modello F24 (utilizzato per il pagamento dei tributi) che presenti un saldo a ZERO per via dell’utilizzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ai gentili Clienti &#8211; </em><em>Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: F24 a zero: istanza di autotutela</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle le regole attualmente in vigore qualora si dovesse omettere la presentazione di un Modello F24 (utilizzato per il pagamento dei tributi) che presenti un saldo a ZERO per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="189"><strong><em>INTRODUZIONE (SEMPLICE PER IL CLIENTE)</em></strong><strong><em> </em></strong></td>
<td width="482">I soggetti titolari di partita Iva hanno “l’obbligo” di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (imposte, tasse e contributi) esclusivamente con modello F24 telematico, indipendentemente dall’importo da versare e ciò anche se l’F24 è a saldo 0 per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.Tali soggetti possono effettuare il versamento direttamente, mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. Tuttavia, possono anche rivolgersi ad un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) cui conferire apposito mandato.</p>
<p>Oltre ai titolari di partita IVA, di cui in precedenza, a decorrere dal 1° ottobre 2014, chi utilizza il modello F24 per eseguire i versamenti, è obbligato all’utilizzo del modello telematico:</p>
<p>1)       se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</p>
<p>2)       nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d’importo positivo;</p>
<p>3)       nel caso in cui il saldo finale sia d’importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali compensazioni.</p>
<p>Dunque, anche chi non è titolare di partita IVA, se rientra in una delle predette ipotesi è “obbligato” a presentare il Modello F24 in modalità telematica (in modo diretto oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato), senza la possibilità di presentarlo cartaceamente presso posta/banca.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>DA RICORDARE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Il modello F24 cartaceo può essere sempre utilizzato (anche se di importo superiore a 1.000) se precompilato dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.) a condizione che non riporti crediti in compensazione (Circolare 27/E del 19/09/2014).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="465"><strong>Tabella riepilogativa</strong><strong>(F24)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="106"><strong><em>Contribuente</em></strong></td>
<td width="189"><strong><em>Obbligo telematico</em></strong></td>
<td width="170"><strong><em>Modalità</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Titolare di partita IVA</td>
<td width="189"><strong>SI</strong></td>
<td width="170">
<ul>
<li>Direttamente tramite Entratel o Fisconline oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario.</li>
<li>Tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="106">Non titolare di partita IVA</td>
<td width="189"><strong>SI</strong>Solo nei seguenti casi:</p>
<p>1)    se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia d’importo pari a zero;</p>
<p>2)    nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d’importo positivo;</p>
<p>3)    nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali compensazioni.</td>
<td width="170">Stesse modalità di cui sopra</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>il modello f24 a zero</em></strong><strong><em> </em></strong></td>
<td width="482">Il Modello F24 (utilizzato per il versamento d’imposte, tasse e contributi), può avere un saldo a zero per via dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti d’imposta.Il legislatore fiscale prevede che, anche quando il saldo dell’F24 è zero, occorre, comunque, presentarlo al versamento entro il termine di scadenza previsto per il tributo (a debito) oggetto di pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In base alle regole viste in premessa, la presentazione di un Modello F24 con saldo 0, deve avvenire sempre in modalità telematica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Presentazione Modello F24 saldo zero</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%"><strong><em>Contribuente</em></strong></td>
<td width="50%"><strong><em>Obbligo presentazione telematica</em></strong><strong><em>(SI/NO)</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Titolare di partita IVA</td>
<td width="50%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Non titolare di partita IVA</td>
<td width="50%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>In caso di omessa presentazione</em></strong></td>
<td width="482">Assodato che, anche qualora il Modello F24 presenti saldo 0, questi, comunque, è da presentarsi (telematicamente) al versamento, vediamo cosa succede qualora si ometta tale adempimento.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Omessa presentazione nei termini del Modello F24 con saldo 0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">“<em>Per l&#8217;omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi</em>”.Ciò è quanto dettato dal comma 2 bis art. 15 D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, nel caso in cui si ometta la presentazione al versamento del Modello F24 con saldo 0, sono previste le seguenti sanzioni:</p>
<ul>
<li>50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni;</li>
<li>100 euro se il ritardo è superiore a 5 giorni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, è possibile ravvedersi, applicando le sanzioni riportate nella tabella che segue.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"><strong>Ravvedimento Modello F24 con saldo 0 non presentato</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="40%"><em>Termine di presentazione/ravvedimento</em></td>
<td width="25%"><em>Sanzione</em></td>
<td width="33%"><em>Codice tributo da utilizzare nel modello F24</em></td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Modello F24 a saldo 0 presentato entro 5 giorni dall&#8217;omissione</td>
<td width="25%">5,56 euro(1/9 di 50 euro)</td>
<td rowspan="3" width="33%">8911(come anno di riferimento va indicato quello in cui la violazione è stata commessa)</td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Modello F24 a saldo 0 presentato entro 90 giorni dall&#8217;omissione</td>
<td width="25%">11,11 euro(1/9 di 100 euro)</td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Modello F24 a saldo 0 presentato entro 1 anno dall&#8217;omissione</td>
<td width="25%">12,50 euro(1/8 di 100 euro)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em> </em></strong></td>
<td width="482">Entro il 16 giugno 2016 il sig. Rossi doveva eseguire il versamento dell’acconto IMU 2016 (per un secondo immobile di sua proprietà) e il debito complessivo d’imposta ammontava ad euro 1.000. Tuttavia, questi aveva un credito IRPEF (saldo 2015) da utilizzare in compensazione di pari importo. Dalla compensazione il modello F24 era a zero e non l’ha presentato al versamento.Come termine di “omissione” deve essere considerato il 16 giugno (ossia il giorno entro cui occorreva versare l’acconto IMU per il 2016).</p>
<p>Supponiamo che egli decida di ravvedersi presentando il Modello F24 a zero, il giorno 19 settembre 2016. In tal caso si renderà applicabile la sanzione di euro 12,50.</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>la convenienza a ravvedere</em></strong><strong><em> l’imposta</em></strong></td>
<td width="482">A volte, invece di ravvedere l’omessa presentazione del Modello F24 a zero, potrebbe risultare conveniente ravvedere direttamente il tributo oggetto di versamento.&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="467"><strong>ESEMPIO &#8211; </strong>Riprendiamo l’esempio del sig. Rossi, ma si supponga il caso che questi avesse deciso di ravvedersi il 23 giugno 2016.In tal caso, presentando in tale data il Modello F24 a saldo zero omesso il 16 giugno, avrebbe trovato applicazione la sanzione di euro 11,11 euro (perché già oltre i 5 giorni).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Tuttavia, egli poteva optare anche per un’altra soluzione, ossia ravvedere direttamente l’acconto IMU di 1.000 euro. In tale ipotesi, avrebbe dovuto applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint, applicabile per i primi 14 giorni). Pertanto, essendo i giorni di ritardo pari a 7 (dal 17 giugno al 23 giugno) la sanzione sarebbe stata dello 0,7%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Sanzione ravvedimento IMU = 1.000 x 0,7% = 7 euro</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alla sanzione occorreva aggiungere gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Interessi ravvedimento IMU = [(1.000 x 0,2%) / 365] x 7 giorni = 0,04</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>In definitiva, ravvedendo direttamente l’IMU, tra sanzione ed interessi, il sig. Rossi avrebbe versato 7,04 euro (a fronte degli 11,11 previsti per il ravvedimento dell’F24 a zero omesso).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong><em>CHECK LIST</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>DENOMINAZIONE</em></strong></td>
<td width="482"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>CODICE FISCALE</em></strong></td>
<td width="482"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>P. IVA (EVENTUALE)</em></strong></td>
<td width="482"><strong> </strong><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>soggetti beneficiari</em></strong></td>
<td width="482">q                       <strong>SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA</strong>q                       <strong>SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA</strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>MODELLO F24 A ZERO OMESSO</em></strong></td>
<td width="482">q                       SI (POSSIBILITA’ DI RAVVEDERSI)q                       NO</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>sANZIONE DA APPLICARE PER RAVVEDIMENTO F24 A ZERO</em></strong></td>
<td width="482">q                       5,56 euro, se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall&#8217;omissioneq                       11,11 euro, se il modello F24 è presentato entro novanta giorni dall&#8217;omissione</p>
<p>q                       12,50 euro, se il modello F24 è presentato entro un anno dall&#8217;omissione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>CONVENIENZA A RAVVEDERE DIRETTAMENTE IL TRIBUTO</em></strong></td>
<td width="482">q                       SIq                       NO</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em>RECAPITI NECESSARI</em></strong><strong><em>AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRA-ZIONE FINAZIARIA</em></strong></td>
<td width="482">MAIL _____________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TELEFONO ________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FAX ______________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="189"><strong><em> </em></strong></td>
<td width="482"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p>Roberta Vailati</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Modello F24</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/11/18/modello-f24/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2015/11/18/modello-f24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: ModelloF24: correzione online tramite sistema Civis &#160; &#160; Modello F24 correzione online tramite sistema Civis Accesso al servizio &#160; Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente: ü       essere abilitati ai servizi telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: ModelloF24: correzione online tramite sistema Civis </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Modello F24 correzione online tramite sistema Civis </em></strong></p>
<p>Ac<strong><em>cesso al servizio </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente:</p>
<p>ü       <strong>essere abilitati</strong> ai servizi telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti);</p>
<p>ü       <strong>selezionare l’apposito link</strong> “Richiesta modifica F24”.</p>
<p>La lavorazione della modifica è rapida ed è possibile consultare on line lo “stato” delle richieste presentate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’ambito di una apposita Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, viene precisato che è possibile presentare la richiesta di “modifica” a condizione che la delega:</p>
<p>ü       risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe tributaria;</p>
<p>ü       riguardi i tributi gestiti dall’Agenzia (N.B.: come in passato, rimangono esclusi i contributi/tributi delle sezioni INPS e altri enti previdenziali e assistenziali e i tributi della sezione IMU e altri enti locali);</p>
<p>ü       sia stata presentata negli ultimi 3 anni solari antecedenti l’anno della richiesta (esempio: è possibile, entro il 2015, richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012);</p>
<p>ü       presenti almeno un tributo non abbinato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella Guida viene anche sottolineato che:</p>
<p>ü       <strong>Deleghe duplicate</strong>: non è possibile inserire la richiesta di annullamento (che andrà, dunque, prodotta all’Ufficio con le usuali modalità);</p>
<p>ü       <strong>Più richieste modifica</strong>: in relazione alla stessa delega è possibile inoltrare più di una richiesta di modifica, ma solo se la richiesta precedente è stata già lavorata. Un messaggio comunica all’utente la presenza di una richiesta non ancora conclusa.</p>
<p>ü       <strong>F24 a saldo zero</strong>: è anch’esso modificabile, purché permanga il risultato saldo zero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ricerca del modello F24 da modificare </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La prima operazione è la ricerca dell’F24 da modificare; a tal fine, sono previsti 2 criteri alternativi:</p>
<ul>
<li>deleghe inviate in modalità telematica:</li>
</ul>
<p>æ       la ricerca va effettuata con il protocollo telematico ed il progressivo. Entrambi si trovano sulla ricevuta telematica rilasciata all’invio del file telematico o all’interno del Cassetto fiscale, in corrispondenza della delega che si vuole modificare;</p>
<ul>
<li>altre deleghe:</li>
</ul>
<p>æ       (cartecee, home banking, ecc.) la ricerca va effettuata in relazione a:</p>
<p>ü     data versamento;</p>
<p>ü     saldo delega;</p>
<p>ü     codice ente: codice dell’ente presso il quale è stata presentata la delega (codice ABI, codice Agente della riscossione, codice Poste Italiane S.p.A., «99999» in caso di delega internet a saldo zero).</p>
<p>Individuato il modello da modificare e cliccando su «visualizza» appare l’elenco dei tributi presenti in delega.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Correzione dell’F24</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con riferimento al rigo del mod. F24 da modificare, cliccando l’apposita casella è possibile effettuare 2 tipologie di variazioni denominate “<strong>Modifica</strong>” e “<strong>Suddividi</strong>”.</p>
<p>In merito l’Agenzia precisa che “non è possibile modificare gli importi a debito versati né gli importi a credito compensati”.</p>
<p>Selezionando la casella “<strong>Modifica</strong>” è possibile variare:</p>
<ul>
<li>il codice tributo. È possibile modificare un codice tributo erariale in un codice tributo regionale e viceversa;</li>
<li>il mese, l’anno di riferimento e il numero di rata.</li>
</ul>
<p>Con specifico riferimento all’addizionale comunale IRPEF l’Agenzia delle Entrate precisa che è consentito modificare il periodo di riferimento ed il codice tributo. È possibile variare il codice tributo dell’addizionale comunale con uno equivalente riferito sempre all’addizionale comunale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selezionando la casella “<strong>Suddividi</strong>” il singolo rigo del mod. F24 può essere suddiviso in un massimo di 5 righi. In tal modo è possibile “splittare” il rigo originario in diversi righi di modifica variandone codice tributo, periodo di riferimento ed importo a debito/credito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sul punto l’Agenzia precisa che selezionando la casella “Suddividi” non è possibile creare più righi e contemporaneamente modificare un codice tributo erariale con un codice tributo regionale (o viceversa).</p>
<p>L’operazione risulta comunque possibile effettuando 2 distinti passaggi:</p>
<ul>
<li>“suddividi”, senza modificare il codice tributo;</li>
<li>“modifica”, inserendo il codice tributo corretto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Invio della richiesta di modifica </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dopo aver effettuato l’inserimento delle modifiche, la procedura on line:</p>
<ul>
<li>consente di apportare “altre modifiche” prima di confermare l’invio;</li>
<li>propone un riepilogo delle variazioni richieste evidenziando in rosso le modifiche apportate rispetto ai dati originari.</li>
</ul>
<p>Prima di effettuare l’invio la procedura richiede di indicare:</p>
<ul>
<li>la “Motivazione” quale ad esempio, “Errata indicazione periodo e/o cod. tributo”, “Suddivisione versamento tra più codici tributo”;</li>
<li>le “Informazioni relative alla richiesta di assistenza”;</li>
<li>l’“Indirizzo e-mail”;</li>
<li>il “Nominativo di riferimento”.</li>
</ul>
<p>Successivamente all’invio della richiesta di variazione del mod. F24 ed al ricevimento del relativo protocollo di accettazione, il soggetto interessato può monitorare lo stato della richiesta accedendo alle funzioni “Stato di lavorazione delle richieste” e “Consultazione degli esiti delle richieste” già disponibili in Civis per gestire gli altri servizi disponibili (comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici, cartelle di pagamento e presentazione documentazione da controlli formali).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>F24 con saldo zero</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/07/03/f24-con-saldo-zero/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2015/07/03/f24-con-saldo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 08:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: F24 a saldo zero solo tramite Entratel I limiti all’utilizzo del Mod. F24 Come noto dal 1° ottobre 2014, non è più possibile andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24: - superiori a mille euro; - [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                                 Ai gentili Clienti<br />
									Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: F24 a saldo zero solo tramite Entratel </p>
<p>I limiti all’utilizzo del Mod. F24</p>
<p>Come noto dal 1° ottobre 2014, non è più possibile andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:<br />
-	superiori a mille euro;<br />
-	o di quelli che utilizzano crediti d&#8217;imposta in compensazione.<br />
In questi casi si deve effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste. </p>
<p>Lo stabilisce l&#8217;articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (Decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l&#8217;obbligo dell&#8217;invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.<br />
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.<br />
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).</p>
<p>I vari casi </p>
<p>In particolare i diversi casi che si possono presentare sono i seguenti.</p>
<p>-	“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni &#8211; Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.<br />
Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:<br />
-	“F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;<br />
-	“F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;<br />
-	“F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.</p>
<p>Tale limitazione è stata ribadita dal Mef in risposta ad una interrogazione parlamentare del 18 giugno. Secondo il Mef l’F24 saldo zero non comporta trasferimento diretto di somme dal contribuente all&#8217;Amministrazione Finanziaria ma rappresenta delle regolazioni contabili tra gli enti nei confronti dei quali sono avvenuti i pagamenti e le compensazioni indicati dal contribuente nello stesso modello. È insomma un mero scambio di informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Inoltre per l&#8217;Amministrazione Finanziaria ci sono ragioni anche di presidio più efficaci nei confronti di fenomeni fraudolenti come quelli di rimborsi indebiti. Il Ministero poi pone l&#8217;accento su una spending review che vede la riduzione di servizi telematici esterni come l&#8217;home banking. In questo modo infatti non è prevista l&#8217;intermediazione di banche e poste e di conseguenza l&#8217;Agenzia non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la ricezione e la rendicontazione dei modelli F24.<br />
-	F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni &#8211; Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:<br />
-	dall’Agenzia delle Entrate;<br />
-	oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.<br />
I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative):<br />
-	i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;<br />
-	i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.</p>
<p>-	F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni &#8211; Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:<br />
-	dall’Agenzia delle Entrate;<br />
-	oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.<br />
Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):<br />
•	i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;<br />
•	i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.</p>
<p>-	F24 cartaceo &#8211; Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.</p>
<p>-	F24 cumulativo &#8211; L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.<br />
Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.</p>
<p>In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Modello F24 elide</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/01/22/modello-f24-elide/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: F24 Elide dal 1° gennaio 2015 Premessa Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 (Prot. 2014/554) è stato stabilito che, a partire dal 1 febbraio 2014, “l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                                         Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: F24 Elide dal 1° gennaio 2015</p>
<p>Premessa</p>
<p>Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 (Prot. 2014/554) è stato stabilito che, a partire dal 1 febbraio 2014, “l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)”.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; Il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2014 ha rappresentato un periodo transitorio, nel quale è stato possibile utilizzare sia il modello F23 che il modello F24 Elide.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2015, invece, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; Il modello F23 non è stato eliminato.<br />
Anche dopo il 1° gennaio 2015 continua quindi a poter essere utilizzato per gli altri versamenti (ad esempio, per la registrazione di una delibera di distribuzione degli utili oppure per la registrazione di un contratto di comodato). </p>
<p>Sempre lo stesso Provvedimento stabilisce inoltre che il modello di pagamento F24 ELIDE, deve essere presentato:<br />
	dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.<br />
	dai soggetti non titolari di partita IVA, con modalità telematiche, oppure presso gli sportelli delle banche convenzionate, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.</p>
<p>Il modello F24 ELIDE</p>
<p>In considerazione di quanto appena esposto deve quindi ritenersi che il modello &#8220;F24 Elementi identificativi&#8221;:<br />
	deve essere necessariamente utilizzato per il versamento delle imposte connesse alla registrazione dei contratti di affitto e locazione su immobili;<br />
	va utilizzato per il versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);<br />
	può essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario.<br />
	non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.</p>
<p>RICORDA &#8211; Per il versamento delle imposte relative ai contratti di locazione:<br />
	nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;<br />
	nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”;<br />
	non deve essere indicato alcun valore nel campo “Codice Ufficio”;<br />
	non deve essere indicato alcun valore nel campo “Codice Atto”;<br />
	indicare la lettera F (per i contratti di locazione) nel campo “Tipo”;<br />
	nel campo “Elementi identificativi” occorre distinguere il caso in cui si tratti di una prima registrazione o del versamento di un’annualità successiva:<br />
o	nel primo caso non va indicato nulla.<br />
o	nel secondo deve invece essere indicato il codice identificativo del contratto (ovvero gli estremi di registrazione composti da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.<br />
Nel caso in cui tale codice non sia disponibile può essere così ricostruito: codice ufficio nei caratteri da 1 a 3, ultime due cifre anno di registrazione, caratteri 4 e 5, serie, caratteri 6 e 7, numero, caratteri da 8 a 13, e sottonumero, caratteri da 14 a 16.<br />
Esempio: contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale (codice ufficio) TMD; estremi di registrazione: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non presente”. In tal caso nel campo “elementi identificativi” è indicata la sequenza “TMD1303010725000”.<br />
	indicare i codici tributo richiamati appositamente per il modello F24 ELIDE dalla Risoluzione AE n° 14/E del 24 gennaio 2014 nel campo “Codice”;<br />
	nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di stipula del contratto in caso di prima registrazione, In caso di “annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”.</p>
<p>ESEMPIO &#8211; Il Signor Rossi Giacomo ha stipulato, in data 01.01.2014 un contratto di locazione con il Signor Verdi Mario per un appartamento.<br />
Il canone annuale è pari ad euro 6.000.<br />
In data 20.01.2015 effettua il versamento dell’annualità successiva alla prima.</p>
<p>Il campo “elementi identificativi” deve essere così valorizzato:<br />
	nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto (TAI);<br />
	nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione (14);<br />
	nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione. In caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (03)<br />
	nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione In caso di numero  inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (000004)<br />
	nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.</p>
<p>Codice identificativo = TAI1403000004000</p>
<p>•	“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;<br />
•	“1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;<br />
•	“1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;<br />
•	“1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;<br />
•	“1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;<br />
•	“1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”;<br />
•	“1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”;<br />
•	“1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI &#8211; Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;<br />
•	“1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;<br />
•	“1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI &#8211; Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”;<br />
•	“1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”<br />
Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

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		<description><![CDATA[Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014. &#160; Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti (compreso il nostro studio) le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti (compreso il nostro studio) le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l&#8217;acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (<strong>sempre che l&#8217;F24 sia superiore a 1.000 euro)</strong>.</p>
<p>Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:</p>
<p>-      <strong>superiori a mille euro</strong>;</p>
<p>-      o di quelli che <strong>utilizzano crediti d&#8217;imposta in compensazione</strong>.</p>
<p>In questi casi si dovrà effettuare il pagamento <strong>solo in via telematica</strong>, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo stabilisce l&#8217;articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l&#8217;obbligo dell&#8217;invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.</p>
<p>Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello <strong>F24 cartaceo</strong> (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un <strong>saldo pari o inferiore a € 1.000</strong>, <strong>senza alcuna compensazione</strong>.</p>
<p><strong>In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici</strong> dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello <strong>presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni</strong> (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel</strong></p>
<p>È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi.</p>
<p>Per l&#8217;F24 web e l&#8217;F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l&#8217;F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell&#8217;F24 viene scartata se non c&#8217;è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).</p>
<p>In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l&#8217;F24 web o l&#8217;F24 online.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="671">
<tbody>
<tr>
<td width="14%"><strong>SOGGETTI</strong></td>
<td width="28%"><strong>VERSAMENTO CON F24</strong></td>
<td colspan="3" width="57%"><strong>VERSAMENTO DAL 01.10.2014</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="42%"><strong> </strong></td>
<td width="14%"><strong>MODELLO CARTACEO</strong></td>
<td width="16%"><strong>HOME BANKING O REMOTE BANKING</strong></td>
<td width="26%"><strong>SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="14%"><strong>TITOLARI DI PARTITA IVA</strong><strong> </strong></td>
<td width="28%">
<ul>
<li>Versamento imposte dirette</li>
<li>Addizionali</li>
<li>Ritenute alla fonte</li>
<li>Imposte sostitutive</li>
<li>Irap</li>
<li>IVA fino a 5.000 euro</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi &gt; 5.000 euro</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%">NO</td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="14%"><strong>NON</strong><strong> TITOLARI DI PARTITA IVA (privati)</strong></td>
<td width="28%">Versamento di importi pari o &lt; 1.000 euro senza compensazioni</td>
<td width="14%"><strong>SI</strong></td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Versamento di importi &gt; 1.000 euro senza compensazioni</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito)</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0(delega a zero)</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%">NO</td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, ricapitolando le varie casistiche:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni &#8211; </strong>Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.</p>
<p>Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:</p>
<p>-          “<strong>F24 on line</strong>”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;</p>
<p>-          “<strong>F24</strong> <strong>web</strong>”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni &#8211; </strong>Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:</p>
<p>-          dall’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>-          oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.</p>
<p>I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati <strong>esclusivamente mediante (forme alternative)</strong>:</p>
<p>-          i servizi “<strong>F24 on line</strong>”, “<strong>F24 web</strong>” e “<strong>F24 cumulativo</strong>”;</p>
<p>-          i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di </strong><strong>compensazioni &#8211; </strong>Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:</p>
<p>-          dall’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>-          oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.</p>
<p>Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):</p>
<ul>
<li>i servizi “<strong>F24 on line</strong>”, “<strong>F24 web” e</strong> “<strong>F24 cumulativo”</strong>;</li>
<li>i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 cartaceo &#8211; </strong>Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende <strong>un saldo pari o inferiore a € 1.000,00</strong>, <strong>senza la presenza di alcuna compensazione</strong>. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 cumulativo &#8211; </strong>L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) <strong>può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento</strong> (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.</p>
<p>Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.</p>
<p><strong>In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
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