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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; enti no profit</title>
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		<title>Enti non commerciali</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[enti non commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[enti no profit]]></category>

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		<description><![CDATA[Presentazione del Modello EAS entro il 31.03 Quando si presenta il Modello Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli Enti non commerciali devono:  possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;  presentare il Mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presentazione del Modello EAS entro il 31.03 </p>
<p>Quando si presenta il Modello </p>
<p>Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli Enti non commerciali devono:<br />
	possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;<br />
	presentare il Mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.<br />
Tale obbligo interessa la generalità degli Enti privati non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni fiscali. </p>
<p>La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate, appunto, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.<br />
La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:<br />
	le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25 maggio 1995);<br />
	le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (Legge 398/1991);<br />
	le Associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;<br />
	le Onlus di cui al Decreto Legislativo 460/1997.</p>
<p>La comunicazione periodica in scadenza il 31.03</p>
<p>Presentato il “primo” Mod. EAS, al verificarsi di eventi che comportano la variazione di dati precedentemente comunicati, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.<br />
Non tutte le variazioni sono rilevanti ai fini in esame; in presenza di alcune specifiche fattispecie di seguito evidenziate, infatti, non è necessario inviare il Mod. EAS “aggiornato”.</p>
<p>In particolare, non occorre informare l’Amministrazione Finanziaria delle novità che hanno riguardato:<br />
	i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del Modello);<br />
	i messaggi pubblicitari (punto 21 del Modello);<br />
	l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del Modello);<br />
	il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del Modello);<br />
	l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del Modello);<br />
	l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del Modello);<br />
	il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del Modello).</p>
<p>Inoltre, come precisa la Risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli Uffici Finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei Modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita IVA.</p>
<p>I vantaggi </p>
<p>Il regime di favore a cui si fa riferimento prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del TUIR e, in materia di IVA, nell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’Ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.</p>
<p>Possono usufruire dell’esenzione i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del TUIR) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.</p>
<p>Entrando più nel dettaglio, l’agevolazione è per gli Enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “EAS”, con i seguenti codici:<br />
1.	Associazioni politiche;<br />
2.	Associazioni sindacali;<br />
3.	Associazioni di categoria;<br />
4.	Associazioni religiose;<br />
5.	Associazioni assistenziali;<br />
6.	Associazioni culturali;<br />
7.	Associazioni sportive dilettantistiche;<br />
8.	Associazioni di promozione sociale;<br />
9.	Associazioni di formazione extra-scolastica della persona;<br />
10.	Società sportive dilettantistiche;<br />
11.	Associazioni pro-loco;<br />
12.	Organizzazioni;<br />
13.	altri Enti.</p>
<p>Reperibilità del Modello </p>
<p>Il Modello “EAS” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello EAS”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico.<br />
La comunicazione può essere inviata direttamente dall’Associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del Modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di ricezione del Modello EAS.</p>
<p>L’invio in ritardo  </p>
<p>La presentazione “fuori tempo” del Modello EAS è tra i casi ammessi dall’Istituto della rimessione in bonis (articolo 2, comma 1, D.l. 16/2012), che rimette in gioco i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire di agevolazioni fiscali o regimi di favore, ma che hanno compiuto errori formali o hanno inviato non tempestivamente comunicazioni o attestazioni necessarie al beneficio.<br />
I ritardatari possono rimediare oltre la scadenza e non perdere il regime agevolato, eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2015) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il Modello F24 (codice tributo “8114”).<br />
L’uscita di emergenza è accessibile sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.</p>
<p>La documentazione </p>
<p>Riportiamo di seguito un elenco della documentazione che è opportuno verificare per la corretta compilazione del Modello EAS. Vi invitiamo a contattare i nostri referenti per qualsiasi dubbio in merito.<br />
1.	atto costitutivo e Statuto vigente dell’Associazione (con eventuali estremi di 	registrazione);<br />
2.	certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Associazione;<br />
3.	se successivo all’attribuzione del codice fiscale, certificato di attribuzione della partita IVA;<br />
4.	eventuali certificati relativi a modifiche delle informazioni comunicate all’Agenzia delle Entrate del Codice fiscale e della Partita Iva;<br />
5.	raccomandate per opzione regime forfettario previsto dalla L. n.398/91;<br />
6.	registro previsto dal regime forfettario di cui alla L. n.398/91 (per attività commerciali);<br />
7.	rendiconto dell’Associazione dal quale emergano la ripartizione delle entrate per tipologia: quote associative, erogazioni liberali e contributi pubblici;<br />
8.	se presente, delibera fissazione quote associative;<br />
9.	importo dettagliato delle entrate dell’Associazione (quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici) laddove tale distinzione non emerga dal rendiconto sociale;<br />
10.	verbali di approvazione dei rendiconti annuali;<br />
11.	libro soci aggiornato;<br />
12.	rendiconto finanziario per (eventuali) attività di raccolta fondi;<br />
13.	verbale di nomina del Consiglio Direttivo in carica o documento riepilogativo del Consiglio Direttivo in carica completo di dati anagrafici e codice fiscale di ogni membro;<br />
14.	documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;<br />
15.	natura delle eventuali somme corrisposte ai componenti del Consiglio Direttivo (rimborsi spese, compensi, indennità, ecc.);<br />
16.	atti di proprietà, contratti di locazione o di comodato gratuito relativo ad immobili utilizzati dall’Associazione corredata da certificati o estremi di registrazione di tali atti;<br />
17.	ultima Dichiarazione Unico Enc presentata dall’Associazione;<br />
18.	ultima dichiarazione IRAP presentata dall’Associazione;<br />
19.	ultima dichiarazione dei Sostituti d’imposta (Modello 770 Semplificato);<br />
20.	certificato di iscrizione al Registro telematico del Coni (per Associazioni e Società sportive dilettantistiche).<br />
21.	documentazione relativa all’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;<br />
22.	documentazione relativa ad eventuali affiliazioni a federazioni o gruppi (per società e Associazioni sportive dilettantistiche);<br />
23.	documentazione relativa all’iscrizione presso i Registri del Volontariato ex L. 266/91 (Associazioni di volontariato).</p>
<p>Distinti saluti</p>
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		<title>Enti no profit e fatturazione elettronica p.a.</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[enti no profit]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO: NO alla fattura elettronica verso la PA per gli enti NO PROFIT Non si applica l’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti NO PROFIT L&#8217;obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore dal 6 giugno 2014 verso tutti i Ministeri, le Agenzie fiscali ed enti previdenziali, si applicherà a tutte le amministrazioni anche locali, dal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OGGETTO: NO alla fattura elettronica verso la PA per gli enti NO PROFIT</p>
<p>Non si applica l’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti NO PROFIT </p>
<p>L&#8217;obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore dal 6 giugno 2014 verso tutti i Ministeri, le Agenzie fiscali ed enti previdenziali, si applicherà a tutte le amministrazioni anche locali, dal 31 marzo 2015.</p>
<p>SCADENZE DIVERSIFICATE<br />
APPLICAZIONE  PROCEDURA FATTURAZIONE ELETTRONICA<br />
06 GIUGNO 2014	MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE<br />
31 MARZO 2015	•	TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL&#8217;ELENCO ISTAT,<br />
•	+ AMMINISTRAZIONI LOCALI.</p>
<p>In occasione di un’interrogazione parlamentare alla Camera, svoltasi nella seduta n. 389 lo scorso 11/03/2015, è stato chiesto al Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, Giancarlo Padoan, con atto n. 5/05002, un chiarimento in merito all’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit, non dotati di partita IVA.<br />
In particolare, il Ministro è stato interrogato in merito all’intenzione di prevedere una deroga a tale obbligo per le realtà NO PROFIT sprovviste di partita IVA, che effettuano prestazioni di servizi o operazioni in genere con la PA, certificandole con l’emissione della semplice nota di addebito cartacea.<br />
Esistono, difatti, molte criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit, che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono «bloccate» dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti.</p>
<p>L’interrogazione</p>
<p>La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle PA debba avvenire esclusivamente in forma elettronica; l&#8217;articolo 1 co da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, introduce, infatti, l&#8217;obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili; ne consegue che l&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo della fatturazione elettronica, introdotta nell&#8217;ambito del nostro ordinamento dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, consente la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici secondo standard comuni che permettono l&#8217;automatizzazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione, nonché la semplificazione e la maggiore economicità dei processi di fatturazione.</p>
<p>L&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo della fatturazione elettronica rischia, però, di danneggiare le associazioni non profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, e pertanto non emettono fattura. Tali enti emettono solo delle note spese all&#8217;ente pubblico (comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) per l&#8217;incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni.<br />
il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell&#8217;ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all&#8217;ente pubblico destinatario.<br />
Tale problema sta comportando difformità nella ricezione da parte delle Pubbliche Amministrazioni della documentazione inviata dagli enti non profit con conseguente difficoltà nell&#8217;erogazione dei pagamenti.<br />
L’Onorevole ha quindi chiesto al Ministro quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a questo problema che si è creato nei confronti degli enti non profit, con l&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo della fatturazione elettronica e se non ritenga opportuno assumere iniziative per consentire a tali enti di continuare ad emettere ed inviare alla Pubblica Amministrazione la relativa documentazione in formato cartaceo, al fine di assicurare loro la certezza nell&#8217;erogazione dei pagamenti a fronte delle convenzioni attive. </p>
<p>La risposta del Ministero </p>
<p>Il Ministro Padoan, ha chiarito al riguardo, sentiti gli Uffici dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, che il vigente articolo 21, primo comma, del DPR n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che «&#8230; è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all&#8217;accettazione da parte del destinatario» e che la stessa «&#8230; si ha per emessa all&#8217;atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».<br />
Con DM 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi dal 209 al 214, della Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del DM 55 del 2013), attraverso l&#8217;istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, tramite SO.GE.I. (DM 7 marzo 2008).</p>
<p>Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le altre PP.AA. (termine così anticipato, rispetto all&#8217;originario del 6 giugno 2015, dall&#8217;articolo 25, comma 1, del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).<br />
Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.</p>
<p>Ciò posto, l&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l&#8217;emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato DPR n. 633 del 1972.<br />
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.</p>
<p>Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l&#8217;obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.<br />
Ove lo si ritenga opportuno, il Ministro ha dichiarato che non mancherà di richiedere all&#8217;Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti.</p>
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