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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; emissione fattura</title>
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	<description>Milano -  Via Giotto 29 - tel: 02 463463</description>
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		<title>Fattura elettronica</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/09/09/fattura-elettronica/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 08:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[emissione fattura]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Fatturazione elettronica: le novità &#160;   La trasmissione telematica sostituisce ricevute e scontrini fiscali &#160; Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo sulla fatturazione elettronica, avvenuta nel corso del Consiglio dei Ministri del 31.07.2015 (D.Lgs. n. 127/2015, pubblicato nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2015) si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Fatturazione elettronica: le novità</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>La trasmissione telematica sostituisce ricevute e scontrini fiscali</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo sulla fatturazione elettronica, avvenuta nel corso del Consiglio dei Ministri del 31.07.2015 (<strong>D.Lgs. n. 127/2015, pubblicato nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2015)</strong> si dà la possibilità a determinati soggetti di sostituire <strong>l’emissione di ricevute e scontrini fiscali con la trasmissione telematica dei corrispettivi</strong>.</p>
<p>In particolare, dal 1° gennaio 2017 per i <strong>commercianti al minuto</strong> e gli altri soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972, sarà possibile optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>La trasmissione telematica sarà obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 2017 per i soggetti che effettuano cessione di beni mediante distributori automatici</strong>.</p>
<p>Tale adempimento è sostituivo degli obblighi di registrazione &#8211; di cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. 633/72 &#8211; e di certificazione fiscale. Per tali contribuenti verrebbe pertanto meno l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, restando comunque fermo quello di emissione della fattura su richiesta del cliente.</p>
<p>L’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, salvo espressa revoca, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.</p>
<p>La suddetta opzione consente ai contribuenti di ottenere taluni vantaggi. Si tratta in particolare dell’esonero dagli obblighi di invio dello <strong>spesometro</strong>, delle <strong>comunicazioni</strong> “<strong><em>black-list</em></strong>” e dai <strong>modelli INTRASTAT</strong> limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, oltre a usufruire dall’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell’IVA mediante autofatturazione.</p>
<p>Quale ulteriore incentivo all’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, si prevede una priorità nel <strong>rimborso</strong> dei <strong>crediti IVA</strong> entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del D.P.R. 633/72, nonché la riduzione di un anno (da quattro a tre anni) dei termini di accertamento in materia IVA e di imposte dirette per i contribuenti che garantiscano la <strong>tracciabilità dei pagamenti</strong> secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del MEF.</p>
<p>I benefici connessi alla riduzione degli adempimenti indicati in precedenza vengono meno in caso <strong>di omessa trasmissione</strong> telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi, ovvero in caso di invio di dati <strong>incompleti</strong> o <strong>inesatti</strong>.</p>
<p>In queste ipotesi, inoltre, troveranno applicazione le <strong>sanzioni</strong> previste per le violazioni in materia di imposte dirette e di IVA. In particolare, se la violazione riguarda la trasmissione delle fatture la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).</p>
<p>Il contribuente potrà comunque evitare di perdere le agevolazioni qualora provveda all’invio telematico dei dati entro un termine prestabilito che verrà indicato dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="671">
<tbody>
<tr>
<td width="151"><strong>Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati</strong></td>
<td width="416">Al fine di diffondere l’utilizzo della fatturazione elettronica, il Decreto Legislativo disciplina la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche per consentire a tutti i soggetti passivi IVA la gestione dell’intero ciclo di fatturazione.</p>
<p>A tal fine, l’Agenzia metterà a disposizione un <strong>servizio gratuito</strong> per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. In merito, si segnala il recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari che richiedevano l’estensione del servizio alle attività di conservazione sostitutiva, inizialmente escluse dal provvedimento.</td>
<td width="104">Decorrenza</p>
<p>1° luglio</p>
<p>2016</td>
</tr>
<tr>
<td width="416">Per specifiche categorie di soggetti passivi (che saranno individuate con un decreto del MEF sentite le associazioni di categoria), sarà inoltre possibile avvalersi del servizio di generazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche gestito da Unioncamere, attualmente disponibile per i soli invii nei confronti della Pubblica Amministrazione</td>
<td width="104">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="416">Si prevede che dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia renda disponibile nei confronti di tutti i soggetti passivi il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, già in uso per le fatture emesse verso la P.A..</p>
<p>Da tale data la generalità dei soggetti passivi potrà optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le <strong>fatture in formato elettronico</strong>, emesse e ricevute e delle relative note di variazione anche inerenti a rapporti intercorsi tra privati).</td>
<td width="104">Decorrenza</p>
<p>1° gennaio</p>
<p>2017</td>
</tr>
<tr>
<td width="416">Tale opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.</p>
<p>Con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, saranno definite le <strong>modalità tecniche</strong> e la tempistica della trasmissione delle fatture all’Agenzia stessa.</p>
<p>Inoltre, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, verranno introdotte nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dalle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate.</p>
<p>Nei confronti dei contribuenti che eserciteranno l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture si applicheranno, in caso di omissioni ovvero di invio di dati incompleti o inesatti, le sanzioni previste all’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il Decreto Legislativo introduce una serie di incentivi rivolti ai soggetti che opteranno per la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri.</p>
<p>Tali contribuenti, in aggiunta agli esoneri, già previsti nella prima versione del decreto, dagli obblighi di invio dello “spesometro”, delle comunicazioni “black-list” e dai modelli INTRASTAT limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, beneficeranno altresì dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell’IVA mediante autofatturazione.</p>
<p>In particolare, le ultime due casistiche di esonero, non contemplate nello schema di decreto approvato il 21 aprile, sono state inserite in accoglimento delle richieste formulate dalle Commissioni di Camera e Senato.</p>
<p>Si riconosce anche una priorità nel rimborso dei crediti IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del D.P.R. 633/72, nonché la riduzione di un anno (da quattro a tre anni) dei termini di accertamento in materia IVA e di imposte dirette per i contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del MEF.</p>
<p>Distinti saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Per gli autotrasportatori c/terzi emissione fattura con le regole generali</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/10/31/per-gli-autotrasportatori-cterzi-emissione-fattura-con-le-regole-generali/</link>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[emissione fattura]]></category>

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		<description><![CDATA[Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che l’art. 1, comma 95, Legge di Stabilità 2014, ha eliminato l’obbligo, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, di emettere fattura per le loro prestazioni “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che <strong>l’art. 1, comma 95, Legge di Stabilità 2014, ha eliminato l’obbligo</strong>, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, di emettere fattura per le loro prestazioni “<strong>entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto</strong>”.</em></p>
<p><em>Il citato intervento, ricollega di fatto l’emissione delle fatture, per <strong>le imprese di autotrasporto per conto terzi,</strong> al momento di effettuazione dell’operazione (<strong>art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972</strong>).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La disciplina fino al 31.12.2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <strong>partire dal 12 agosto 2010 </strong>(D.L. 103/2010)<strong> e fino al 31 dicembre 2013</strong>, la fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada doveva avvenire “<em>entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto</em>”.</p>
<p>Tale normativa era stata introdotta dal D.L. 103/2010, modificando <strong>l’art. 83 –bis, comma 12, D.L. 112/2008</strong> (Finanziaria triennale)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="51"></td>
<td width="191"></td>
<td width="61"></td>
<td width="65"></td>
<td width="35"></td>
<td width="274"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="4"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="0"></td>
<td width="191"></td>
<td width="69"></td>
<td width="57"></td>
<td width="35"></td>
<td width="274"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="4"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le modifiche della Legge di Stabilità 2014</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’art. 1, comma 95, L. 147/2013</strong> (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° Gennaio 2014, ha riscritto <strong>l’art. 83 –bis, comma 12, D.L. 112/2008</strong>, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione delle fatture, per <strong>le imprese di autotrasporto per conto terzi,</strong> al momento di effettuazione dell’operazione (<strong>art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972</strong>).</p>
<p>A seguito della citata modifica:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="51"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Esempio</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 02.01.2014 – 04.01.2014. Il pagamento è fissato al 10.02.2014.</p>
<p>Con le vecchie regole, la fattura andava emessa entro il <strong>31.01.2014</strong>.</p>
<p>Con le nuove regole, la fattura andrà emessa al momento del pagamento del corrispettivo (<strong>10.02.2014</strong>), salvo emissione fattura anticipata.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="19"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Effetti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli effetti pratici di tale disposizione sono considerevoli.</p>
<p>Infatti, a partire da questo mese, le imprese di autotrasporto per conto terzi non sono più obbligate ad emettere le fatture delle loro prestazioni <strong>entro la fine del mese in cui queste si sono svolte</strong>, ma possono attendere il verificarsi del momento impositivo.</p>
<p>La possibilità, dunque, di emettere fattura alla <strong>data dell’incasso,</strong> ha evidenti effetti benefici in termini finanziari, dando la possibilità, alle imprese di autotrasporto per conto terzi, di <strong>posticipare il pagamento dell’Iva in relazione a tale evento</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fatturazione differita e “agevolazioni” per le imprese di autotrasporto c/terzi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sussiste la possibilità, inoltre, di utilizzare la c.d. <strong>fatturazione differita</strong>, ovvero la possibilità per autotrasportatori c/terzi, relativamente alle prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione, di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto. L&#8217;emissione può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E’ da sottolineare, infine, la possibilità di emettere un’unica fattura per più operazioni “effettuate” in un trimestre solare, nei confronti di uno stesso committente, per gli autotrasportatori iscritti all’albo che usufruiscono del regime &#8220;trimestrale particolare&#8221;, previsto <strong>dall’art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Emissione fatture autotrasportatori c/ terzi dal 01.01.2014</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="38%"><strong><em>Regole generali</em></strong></td>
<td width="61%">
<ul>
<li><em>Pagamento corrispettivo</em></li>
<li><em>Emissione anticipata fattura</em></li>
<li><em>Per i trasporti internazionali BtoB, momento di ultimazione della prestazione</em></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%"><strong><em>Fatturazione differita</em></strong></td>
<td width="61%"><em>Unica fattura riepilogativa delle operazioni svolte verso il medesimo committente. Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</em><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="38%"><strong><em>Agevolazione</em></strong></td>
<td width="61%"><em>Facoltà, per gli autotrasportatori iscritti all’albo, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.</em><em>Possibilità concessa agli autotrasportatori che applicano il <strong>regime trimestrale particolare,</strong> di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>              roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
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