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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; dichiarazione iva</title>
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		<title>Dichiarazione annuale iva</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/02/08/dichiarazione-annuale-iva/</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione iva]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                           Ai gentili Clienti                                                                                                           Loro sedi &#160; OGGETTO: Dichiarazione IVA 2017: scadenza e istruzioni Premessa &#160; Come detto, in data 28 febbraio 2017 scatterà il termine ultimo per inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017. &#160; Nota bene n. 1 &#8211; La presentazione della dichiarazione IVA/2017 ha subito un’importante modifica connessa anche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                           Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                          Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Dichiarazione IVA 2017: scadenza e istruzioni</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come detto, in data 28 febbraio 2017 scatterà il termine ultimo per inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672"><strong>Nota bene</strong> <strong>n. 1</strong> &#8211; La presentazione della dichiarazione IVA/2017 ha subito un’importante modifica connessa anche alla Comunicazione Dati IVA.</p>
<p>Infatti, se fino all’anno d’imposta 2015 abbiamo presentato entro il mese di febbraio la Comunicazione Dati IVA, potendo poi differire alla scadenza del modello Unico la presentazione della dichiarazione annuale IVA (fatto salvo il caso in cui si è proceduto, per scelta o per obbligo a presentare entro febbraio la dichiarazione annuale IVA facendo venire meno l’obbligo della presentazione della Comunicazione dati IVA). Dall’anno d’imposta 2016 (IVA/2017) le novità sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>eliminazione definitiva della Comunicazione dati IVA;</li>
<li>anticipo, per ogni contribuente, della dichiarazione IVA al 28 febbraio.</li>
</ul>
<p><strong>Nota bene n. 2:</strong></p>
<ul>
<li>non è più possibile accostare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione annuale IVA;</li>
<li>rimane tuttavia immutata la possibilità di differire le somme del saldo IVA al momento di versamento delle imposte sui redditi.</li>
</ul>
<p>NELLA PRATICA</p>
<ul>
<li>cambia il momento di presentazione;</li>
<li>non cambia la possibilità di versamento del saldo che può anche essere differito a giugno/luglio.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Relativamente al versamento del saldo IVA 2016 (previsto per il 16.03.2017)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo studio ritiene molto importante ribadire che per quel che riguarda i versamenti scaturenti dalla dichiarazione IVA/2017 <strong>NULLA</strong> è cambiato rispetto al passato.</p>
<p><strong>Quindi: anche se la dichiarazione IVA verrà presentata in forma autonoma da tutti i contribuenti, il versamento delle somme a saldo, e ci riferiamo ai contribuenti trimestrali c.d. normali, potrà comunque essere effettuato con le stesse modalità e con le stesse scadenze degli anni passati, con solo una piccola nota di novità di seguito riportata:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>SEGNALAZIONE CIRCA I VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</strong></p>
<p>A seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni normative di fine anno, il versamento delle somme scaturenti dal modello Redditi/2017 (questo è il nuovo nome del modello UNICO andato definitivamente in pensione) avrà per quest’anno le seguenti scadenze:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>30.06.2017 in luogo del precedente 16.06;</strong></li>
<li><strong>30.07.2017 in luogo del precedente 16.07 con la maggiorazione dello 0,4%.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non essendo cambiato nulla in termini di versamenti delle risultanze a saldo dell’IVA, come detto, le quali possono comunque essere versate anche con le scadenze delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, la novità per l’IVA si configura in queste nuove scadenze a giugno e luglio.</p>
<p>Quindi per fare ordine nella mappa degli adempimenti IVA illustriamo quanto segue nel box di seguito riportato</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">è     <strong>28.02.2017: invio telematico della dichiarazione annuale IVA/2017.</strong></p>
<p>Successivamente i versamenti risultanti dalla dichiarazione potranno, <strong>in maniera immutata rispetto al passato</strong>, subire le seguenti sorti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>versamento in unica soluzione</strong> a partire dal 16.03, o dal 16 di ogni mese successivo fino ad arrivare al giorno delle scadenze previste per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (30.06 o 30.07) ricordando di maggiorare il debito dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16.03;</li>
</ul>
<p><strong>ESEMPIO: </strong>il saldo iva si può versare in unica soluzione in data 16.03, oppure 16.04 con la maggiorazione dello 0,4% o il 16.05 con la maggiorazione dello 0,4% per i due mesi di differimento e così via, fino al massimo al termine per il versamento delle imposte sui redditi.</p>
<ul>
<li><strong>versamento rateale a partire dal 16.03 </strong>o ogni 16 del mese successivo versando rate mensili fino ad arrivare al massimo al 16.11 (ovviamente le rate si riducono man mano che si differisce di mese in mese la partenza della rateazione, inoltre il contribuente può scegliere il numero delle rate);</li>
</ul>
<p><strong>ESEMPIO:</strong> la prima delle rate del saldo IVA può essere versata il 16.03, con un massimo di 9 rate fino al 16.11, oppure la prima delle rate può essere versata il 16.04, con un massimo di 8 rate fino al 16.11 e con la maggiorazione dello 0,4%.</p>
<ul>
<li><strong>versamento in unica soluzione con le somme della dichiarazione dei redditi: </strong>in questo caso il contribuente unifica il versamento delle imposte con quello del saldo IVA;</li>
<li><strong>versamento a rate con le somme della dichiarazione dei redditi:</strong> in questo caso il contribuente può scegliere di far partire le rate del saldo IVA nel momento in cui versa le imposte sui redditi (attenzione: si può anche decidere di versare a rate il saldo IVA e in unica soluzione le imposte sui redditi, la scelta è libera).</li>
<li>Unico accorgimento: la scadenza che in origine era prevista per il 16.06 o 16.07 con la maggiorazione dello 0,4% ora, per effetto del nuovo calendario del tax day, slitta rispettivamente al 30.06 e al 30.07.</li>
</ul>
<p><strong>Nota bene:</strong></p>
<p><strong>rimangono fermi i termini di versamento per i seguenti contribuenti:</strong></p>
<p>è     saldo IVA del mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili previsto al 16.01.2017</p>
<p>è     saldo IVA dell’ultimo trimestre 2016 per i contribuenti c.d. trimestrali speciali (ad esempio i distributori di carburante) previsto per il 16.02.2017.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>I codici tributo restano immutati:</strong></p>
<ul>
<li><strong>6099 saldo IVA annuale;</strong></li>
<li><strong>6012 saldo IVA contribuenti mensili;</strong></li>
<li><strong>6034 saldo IVA contribuenti speciali.</strong></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Dichiarazione iva autonoma</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/01/27/dichiarazione-iva-autonoma/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/01/27/dichiarazione-iva-autonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione iva]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                           Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 29.02. I vantaggi  Utilizzo credito IVA 2015 La compensazione orizzontale del credito Iva è soggetto a particolari limitazioni. &#160; In particolare: ®     la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                           Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 29.02. I vantaggi</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><strong><em>Utilizzo credito IVA 2015</em></strong></p>
<p>La compensazione orizzontale del credito Iva è soggetto a particolari <strong>limitazioni</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare:</p>
<p>®     la compensazione “orizzontale” del <strong>credito IVA </strong>annuale o trimestrale, nel mod. F24, per <strong>importi superiori a € 5.000 annui</strong>:</p>
<p>ü      può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;</p>
<p>®     per poter compensare il credito IVA annuale per <strong>importi superiori a € 15.000 annui</strong> è necessario a<strong>nche</strong> il rilascio del <strong>visto di conformità</strong> da parte di un soggetto abilitato.</p>
<p><strong>Tabella riepilogativa</strong></p>
<table width="99%">
<tbody>
<tr>
<td width="16%"><strong>Utilizzo superiore a € 5.000</strong></td>
<td width="83%">Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2015 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.Utilizzo in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.   Dunque dal 01.01.2016 possibilità di compensazione orizzontale del credito IVA annuale fino all’ammontare di € 5.000.</p>
<p>Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.</p>
<p>Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme <strong>superiori a € 15.000</strong>, la Dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="99%">
<tbody>
<tr>
<td width="16%"><strong>Utilizzo pari o inferiore a € 5.000</strong></td>
<td width="83%">In presenza di un credito IVA 2015 di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 29.02: i vantaggi</em></strong></p>
<p>La presentazione della Dichiarazione IVA autonoma entro il 29.02.2016 (il 28.02 cade di Domenica) consente di ottenere numerosi vantaggi, con particolare riferimento alla possibilità:</p>
<ul>
<li>di evitare <strong>l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA</strong> ed evitare possibili sanzioni in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non veritieri;</li>
<li>anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00 (per quelli superiori a 15.000,00 è necessaria l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione);</li>
<li><strong>anticipare utilmente il momento di presentazione della Dichiarazione annuale IVA</strong>, per richiedere il <strong>rimborso del credito</strong>;</li>
<li><strong>i</strong>noltre, in caso di “errori” nella Dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il <strong>30 settembre 2016</strong> presentando una dichiarazione <strong>correttiva nei termini</strong>.</li>
</ul>
<p>Ciò che si vuole evidenziare è:</p>
<p>ð      che mentre la presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma effettuata a partire dal 01.03.2016 non consente di evitare di presentare la Comunicazione annuale dati IVA e anticipare l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi eccedenti la soglia dei 5.000,00 euro al 16.03.2016;</p>
<p>ð      presentando la Dichiarazione IVA entro il 29.02 si potrà utilizzare il credito IVA già a partire dal 16.03.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per i soggetti “non a rischio” è altresì possibile anticipare l’ottenimento del rimborso del credito IVA per importi superiori ad euro 15.000,00. A tal fine, sarà necessario che la dichiarazione sia munita del visto di conformità e che vengano attestate nel rigo VX4 della Dichiarazione IVA la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma ed inoltre il tempestivo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Sarà altresì necessario attestare l’operatività della società.</p>
<p>L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. Si evidenzia inoltre che la <strong>soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi</strong>.</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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