<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Roberta Vailati &#187; contratti di locazione</title>
	<atom:link href="https://www.stvailati.it/tag/contratti-di-locazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stvailati.it</link>
	<description>Milano -  Via Giotto 29 - tel: 02 463463</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 09:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.3</generator>
	<item>
		<title>Locazioni brevi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/locazioni-brevi/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2018/03/23/locazioni-brevi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di locazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Locazioni brevi Premessa La nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. &#160; CEDOLARE SECCA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Locazioni brevi </em></strong></p>
<p>P<strong><em>remessa </em></strong></p>
<p>La nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="674"><strong>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="328">
<h2>®      contratti di locazione;</h2>
<h2>®      contratti di sublocazione;</h2>
<h2>®      contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi,</h2>
</td>
<td width="346">
<h2>Stipulati a partire dal 1° giugno 2017 a determinate condizioni, è possibile applicare, previa opzione, le disposizioni relative alla cedolare secca, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, con l’aliquota del 21%.</h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="378">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>IL CONTRIBUENTE HA, DUNQUE, LA POSSIBILITÀ DI:</strong>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="623">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>assoggettare “ordinariamente” ad IRPEF i redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="623">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>optare per la cedolare secca, nella misura del 21%.&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Locazioni brevi </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>LOCAZIONI BREVI</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="312">
<h2>SOGGETTO</h2>
</td>
<td width="359"><strong>REQUISITI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="312">
<h2>PERSONA FISICA AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D’IMPRESA</h2>
</td>
<td width="359">
<ul>
<li>deve trattarsi di locazioni non superiori a 30 giorni di immobili ad uso abitativo</li>
<li>la locazione dell’immobile può comprendere anche prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali</li>
<li>la locazione può essere effettuata direttamente dal locatore o tramite l’ausilio di intermediari immobiliari i quali si avvalgono anche di portali online</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contratti di sublocazione </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La facoltà riconosciuta in capo al sublocatore di optare per la cedolare secca, costituisce un’importante novità, in quanto comporta una deroga all’art. 67, lett. h, TUIR.</p>
<p>Infatti, in base a detta disposizione, i redditi derivanti dalla sublocazione sono inquadrati come redditi diversi e non come redditi di natura fondiaria; da ciò ne conseguiva l’impossibilità di optare per la cedolare secca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Sublocazione</h2>
<p><strong>(reddito diverso in capo al sublocatore)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Fino al 31/05/2017</h2>
</td>
<td width="340"><strong>Dal 01/06/2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>NO OPZIONE PER CEDOLARE SECCA</h2>
</td>
<td width="340">POSSIBILE OPZIONE PER CEDOLARE SECCA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Adempimenti intermediari </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I commi 4 e 5, art. 4, D.L. n. 50/2017, introducono nuovi adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula/gestione dei contratti di locazione breve.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="324"><strong>SOGGETTO </strong></td>
<td width="347"><strong>ADEMPIMENTI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="324">
<h2>SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, NONCHÉ QUELLI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI</h2>
</td>
<td width="347">All’applicazione, in qualità di sostituti d’imposta, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="263">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="584">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Vers. con il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo dell’accredito al beneficiario;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="641">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>oggetto di certificazione. L’intermediario deve, infatti, procedere alla compilazione della Certificazione Unica ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 322/1998 con relativo invio all’Amministrazione finanziaria (precompilata) e consegna al percettore.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2018/03/23/locazioni-brevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/02/22/cedolare-secca/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2017/02/22/cedolare-secca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di locazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Cedolare secca e mancata comunicazione proroga del contratto di locazione Premessa &#160; Il D.L. 193/2016 è intervenuto sulle disposizioni riguardanti la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione e al mantenimento del regime della cedolare secca. L’opzione per il regime della cedolare [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Cedolare secca e mancata comunicazione proroga del contratto di locazione</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il D.L. 193/2016 è intervenuto sulle disposizioni riguardanti la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione e al mantenimento del regime della cedolare secca. L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto anche di proroga e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Il locatore ha dunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come, è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca. Le disposizioni normative generali prevedono che <strong>se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la relativa opzione. La stessa </strong>viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.</p>
<p>Qualora il contribuente intendesse optare per il mantenimento della cedolare secca anche in seguito alla proroga del contratto <strong>deve rinnovare l’opzione in sede di proroga entro 30 giorni dal verificarsi della stessa</strong>.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">L’opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del <strong>modello RLI</strong> ed è efficace per l’intera durata della proroga e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Le novità introdotte dal decreto fiscale</em></strong></p>
<p>Il D.L. 193/2016 al fine di creare un contesto normativo di favore per il contribuente che aveva optato in precedenza per il regime della cedolare secca ma si dimentica di comunicare la proroga della locazione ammette il riconoscimento dell’applicazione della tassazione agevolata in presenza di un comportamento concludente; in particolare l’art. 7 <em>quater</em> al comma 24, prevede che la mancata presentazione del modello RLI per comunicare la proroga del contratto, ferma l&#8217;applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell&#8217;opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:</p>
<ul>
<li>non procedendo con il pagamento dell’imposta di registro in riferimento al periodo contrattuale di proroga;</li>
<li>effettuando i relativi versamenti della cedolare secca anche ricorrendo al ravvedimento operoso;</li>
<li>dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all&#8217;articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).</li>
<li></li>
</ul>
<p><strong><em>I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate </em></strong></p>
<p>Considerando che la Legge di conversione del Decreto c.d. Fiscale è entrata in vigore in data 3 dicembre 2016, erano sorti dubbi in merito alla retroattività delle disposizioni appena richiamate e dunque con riferimento a quei contratti <strong>prorogati in data 2 novembre per i quali la comunicazione di proroga del contratto doveva essere effettuata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Ebbene l’Agenzia delle Entrate riconosce la piena operatività anche in tale caso specifico, qualora si tratta di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione o nelle annualità successive era già stata espressa l’opzione per la cedolare secca e lo stesso abbia mantenuto il comportamento concludente ossia, non effettuando il pagamento dell’imposta di registro in riferimento al periodo contrattuale di proroga, effettuando i relativi versamenti della cedolare secca e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come chiarito con la Circolare 26/e del 2011 per il periodo di durata dell’opzione della tassazione agevolata<em>, </em></p>
<ul>
<li><em>è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. </em></li>
<li><em>A tal fine, </em>il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone. Nella descrizione del comportamento concludente non viene però fatto alcun richiamo a tale adempimento in sede di proroga del contratto di locazione per cui in attesa di successivi chiarimenti si ritiene possa trovare operatività un’interpretazione in senso favorevole al contribuente ammettendo di mantenere la cedolare secca <strong>senza ripetere</strong> l’invio della raccomandata all’inquilino.</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672"><em>Il nuovo articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che:</em></p>
<p>Þ     <em>nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131( sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta). </em></p>
<p><em>La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. <strong>In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga</strong>, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 <strong>se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni</strong>.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em><strong><em>Anche la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione è stato oggetto d’intervento normativo da parte del Decreto Fiscale</em></strong><em>. </em>In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l&#8217;opzione per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell&#8217;evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni; abbiamo appena richiamato le sanzioni per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto; in forza delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale si assiste ad un inasprimento delle sanzioni in quanto:</p>
<ul>
<li>si passa da 67 a 100 euro,</li>
</ul>
<ul>
<li>se la comunicazione viene presentata con un ritardo superiore 30 giorni dal verificarsi dell’evento;</li>
</ul>
<ul>
<li>da 35 a 50 euro,</li>
</ul>
<ul>
<li>se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.</li>
</ul>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<ul>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2017/02/22/cedolare-secca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omessa/tardiva registrazionecontratti di locazione &#8211; nuove sanzioni</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/03/25/omessatardiva-registrazionecontratti-di-locazione-nuove-sanzioni/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/03/25/omessatardiva-registrazionecontratti-di-locazione-nuove-sanzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di locazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Omessa/tardiva registrazione contratto di locazione: nuove sanzioni Premessa &#160; Il D.Lgs. n. 158/2015 contiene la riforma del sistema sanzionatorio italiano, i cui effetti sono stati anticipati al 1° gennaio di quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). In particolare, ai fini del presente documento si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Omessa/tardiva registrazione contratto di locazione: nuove sanzioni</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il D.Lgs. n. 158/2015 contiene la riforma del sistema sanzionatorio italiano, i cui effetti sono stati anticipati al 1° gennaio di quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).</p>
<p>In particolare, ai fini del presente documento si ritiene richiamare l’attenzione sulla modifica dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con cui è dimezzata la sanzione base prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte per ritardi fino a 90 giorni e sul nuovo testo dell’art. 69 del TUR (Testo Unico Imposta di registro).</p>
<p>Riguardo l’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 si passa dalla sanzione del 30% a quella del 15% per ritardi di versamento entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Per ritardi oltre il 90° giorno (quindi dal 91° giorno), invece, la sanzione base irrogata resta del 30%.</p>
<p>È altresì ridotta alla metà la sanzione base per ritardi nei versamenti entro il 14° giorno, passando dunque dall’attuale 2% per ogni giorno di ritardo al nuovo 1%. per ogni giorno di ritardo.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="671"><strong>Riforma sistema sanzionatorio art. 13 D.lgs. 472/1997 </strong></p>
<p><strong>(Omesso o insufficiente versamento)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="302"><strong>Tipologia</strong></td>
<td width="189"><strong>Fino al 2015</strong></td>
<td width="180"><strong>Dal 1° gennaio 2016</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="302"><em>Sanzione base per ritardi fino al 14° giorno</em></td>
<td width="189">2% per ogni giorno di ritardo</td>
<td width="180">1% per ogni giorno di ritardo</td>
</tr>
<tr>
<td width="302"><em>Sanzione base per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno</em></td>
<td width="189">30%</td>
<td width="180">15%</td>
</tr>
<tr>
<td width="302"><em>Sanzione base per ritardi oltre il 91° giorno</em></td>
<td width="189">30%</td>
<td width="180">30%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riguardo al novellato art. 69 TUR che dispone la sanzione per l’omessa registrazione di atti, sancisce che<em> “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="677"><strong>Riforma sistema sanzionatorio art. 69 TUR</strong></p>
<p><strong>(Omessa registrazione contratto di locazione)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="161"><strong>Tipologia</strong></td>
<td width="241"><strong>Fino al 2015</strong></td>
<td width="276"><strong>Dal 1° gennaio 2016</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="161"><em>Sanzione base</em></td>
<td width="241">Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta</td>
<td width="276">Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta</td>
</tr>
<tr>
<td width="161"><em>Sanzione per ritardi   fino al 30° giorno</em></td>
<td width="241">Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta</td>
<td width="276">Dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di 200 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>L’omessa registrazione del contratto di locazione: come regolarizzarla</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La regola vigente è che il contratto di locazione è da registrarsi all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula. Per la registrazione del contratto, qualora il locatore non opti per la cedolare secca, occorre versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo (per ogni copia da registrare) da 16 euro ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righi.</p>
<p>Per chi omette la registrazione è applicabile la sanzione dettata dall’art. 69 TUR così come esposto in premessa.</p>
<p>Tuttavia, è possibile regolarizzare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta e gli interessi.</p>
<table width="685">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="677"><strong>Omessa registrazione contratto di locazione</strong></td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><strong>Ravvedimento</strong></td>
<td width="486"><strong>Sanzione</strong></td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><em>Entro 30 giorni </em></td>
<td width="486">1/10 del 60% (cioè 6%) dell’imposta dovuta. L’importo minimo della sanzione è 20 euro (1/10 di 200 euro).</td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><em>Entro 90 giorni</em></td>
<td width="486">1/9 del 120% (cioè 13,33%) dell’imposta dovuta.</td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><em>Entro 1 anno</em></td>
<td width="486">1/8 del 120% (cioè 15%) dell’imposta dovuta.</td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><em>Entro 2 anni</em></td>
<td width="486">1/7 del 120% (cioè 17,14%) dell’imposta dovuta.</td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><em>Oltre 2 anni</em></td>
<td width="486">1/6 del 120% (cioè 20%) dell’imposta dovuta.</td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="192"><em>Dopo la constatazione della violazione (Pvc)</em></td>
<td width="486">1/5 del 120% (cioè 24%) dell’imposta dovuta.</td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="677"><em>Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo (attualmente allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.</em></td>
<td width="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="7">&nbsp;</td>
<td colspan="3" width="677"><strong>ESEMPIO</strong></p>
<p>Il sig. Rossi, proprietario di un appartamento lo concede in affitto con contratto di locazione stipulato in data 15 gennaio 2016. Il contratto ha la durata di 4 anni con canone annuo di 4.000 (per complessivi 16.000). Al riguardo, tuttavia, non ha effettuato ancora la registrazione.</p>
<p>In tale ipotesi, i termini di registrazione sono decorsi il 12 febbraio 2016 (30 giorni dalla data di stipula). Supponendo che la registrazione avvenga in data 15 maggio 2016 ed applicando il ravvedimento (registrazione entro 1 anno):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito</em> = 16.000 x 2% = 320,00</p>
<p><em>Sanzione</em> = 320 x 15% = 48,00</p>
<p><em>Interessi</em> = [(320,00 x 0,2%) / 365] x 93 giorni di ritardo = 0,16</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Compilando l’F24 Elide per il versamento si utilizzeranno i seguenti codici tributi:</p>
<ul>
<li><strong>1500 (imposta);</strong></li>
<li><strong>1507 (sanzione);</strong></li>
<li><strong>1508 (interessi).</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Attenzione</strong><strong>: </strong><em>qualora in sede di registrazione del contratto di locazione il locatore optasse per il regime della cedolare secca, per la quale ricordiamo non è dovuta imposta di registro e di bollo, è stabilito che comunque, in caso di tardiva registrazione, si è tenuti al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto (Circolare n. 26/E/2011). Quindi, anche in tal caso occorrerà versare la sanzione dovuta con le stesse modalità appena descritte.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Omesso pagamento delle imposte per adempimenti successivi (annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe e cessioni)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riguardo agli adempimenti successivi alla registrazione, come risoluzioni, proroghe ecc. secondo la nuova formulazione dell’art. 17 TUR (in vigore dal 1° gennaio 2016) il pagamento dell’imposta dovuta deve essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (fino al 2015 entro 20 giorni). Tuttavia, in caso di risoluzione, proroga o cessione, se il versamento è eseguito con il Modello F24 ELIDE, occorre presentare entro 20 giorni dal versamento, il modello RLI (debitamente compilato) e la ricevuta del versamento eseguito all’ufficio dove è stato registrato il contratto.</p>
<p>Anche il tal caso, qualora si sia verificato omesso o insufficiente versamento è possibile regolarizzare il tutto ricorrendo al ravvedimento operoso.</p>
<table width="677">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="677"><strong>Omessa o insufficiente versamento</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><strong>Ravvedimento</strong></td>
<td width="486"><strong>Sanzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Entro 14 giorni </em></td>
<td width="486">0,1% per ogni giorno di ritardo.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Entro 30 giorni</em></td>
<td width="486">1/10 del 15% (cioè 1,5%) dell’imposta dovuta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Entro 90 giorni</em></td>
<td width="486">1/9 del 15% (cioè 1,67%) dell’imposta dovuta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Entro 1 anno</em></td>
<td width="486">1/8 del 30% (cioè 3,75%) dell’imposta dovuta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Entro 2 anni</em></td>
<td width="486">1/7 del 30% (cioè 4,29%) dell’imposta dovuta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Oltre 2 anni</em></td>
<td width="486">1/6 del 30% (cioè 5%) dell’imposta dovuta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Dopo la constatazione della violazione (Pvc)</em></td>
<td width="486">1/5 del 30% (cioè 6%) dell’imposta dovuta.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="677"><em>Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo (attualmente allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="677">
<tbody>
<tr>
<td width="677"><strong>ESEMPIO</strong></p>
<p>Il sig. Bianchi, proprietario di un appartamento ceduto in affitto dal 2014 con durata di 4 anni, esegue in comune accordo con il conduttore la risoluzione con data 1° gennaio 2016. Tuttavia ad oggi non ha ancora eseguito il versamento dei 67 euro previsti per la risoluzione anticipata. Decide di ravvedersi il 29 aprile 2016.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Egli verserà:</p>
<p><em>Imposta di registro</em> = 67,00</p>
<p><em>Sanzione</em> = 67 x 3,75% = 2,51</p>
<p><em>Interessi</em> = [(67 x 0,2%) / 365] x 119 giorni di ritardo = 0,04</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Compilando l’F24 Elide per il versamento si utilizzeranno i seguenti codici tributi:</p>
<ul>
<li><strong>1503 (imposta);</strong></li>
<li><strong>1509 (sanzione);</strong></li>
<li><strong>1510 (interessi).</strong></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2016/03/25/omessatardiva-registrazionecontratti-di-locazione-nuove-sanzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
