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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; condomini</title>
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		<title>Ristrutturazione condomini</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/ristrutturazione-condomini/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Ristrutturazione condomini Premessa &#160; La Legge di Bilancio 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. &#160; INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Ristrutturazione condomini </em></strong></p>
<p>P<strong><em>remessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Legge di Bilancio 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="675"><strong>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="296"><strong>Tipologia intervento</strong></td>
<td colspan="2" width="264"><strong>Detrazione spettante</strong></td>
<td rowspan="2" width="115"><strong>Spesa massima</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><strong>Fino al 31.12.2016</strong></td>
<td width="132"><strong>Dall’1.1.2017 al 31.12.2021</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="296">
<h2>Generalità degli interventi agevolabili</h2>
</td>
<td colspan="2" width="264">65%</td>
<td width="115">
<h2>Specifico limite</h2>
<h2>previsto per</h2>
<h2>tipologia di intervento</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="296">
<h2>Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</h2>
</td>
<td width="132">&#8212; (*)</td>
<td width="132">70%</td>
<td rowspan="2" width="115">
<h2>€ 40.000</h2>
<h2>X</h2>
<h2>numero unità</h2>
<h2>del condominio</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="296">
<h2>Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015</h2>
</td>
<td width="132">&#8212; (*)</td>
<td width="132">75%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(*)  Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli “ordinari” interventi agevolabili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Cessione del credito </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>TIPOLOGIA INTERVENTO</h2>
</td>
<td width="340">
<h2>CESSIONE CREDITO</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>“Generalità” degli interventi agevolabili</h2>
</td>
<td width="340">
<ul>
<li>solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti”</li>
<li>ai fornitori che hanno eseguito gli interventi</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong>Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</h2>
</td>
<td rowspan="2" width="340">
<ul>
<li>da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)</li>
<li>ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione</li>
<li>da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)</li>
<li>ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Dall’1.1.2018</h2>
<h2>sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>“Generalità” degli interventi agevolabili</h2>
</td>
<td width="340"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Bonus per interventi di recupero edilizio e sisma bonus </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È prorogata, per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="671">
<h2>ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1)</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="221">
<h2>Tipologia intervento</h2>
</td>
<td colspan="2" width="355">
<h2>Detrazione spettante</h2>
</td>
<td rowspan="2" width="95">
<h2>Spesa massima</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="176">
<h2>Fino al 31.12.2016</h2>
</td>
<td width="179">
<h2>Dall’1.1.2017</h2>
<h2>al 31.12.2021</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="221">
<h2>“Generalità” degli interventi</h2>
<h2>ex art. 16-bis, comma 1,</h2>
<h2>lett. i), TUIR</h2>
</td>
<td width="176">
<ul>
<li>Zona 1 e 2</li>
<li>Procedure autorizzatorie dal 4.8.2013</li>
<li>Abitazioni principali e attività produttive</li>
<li>Zona 1, 2 e 3</li>
<li>Procedure autorizzatorie dall’1.1.2017</li>
<li>Abitazioni e attività produttive</li>
<li>70%</li>
<li>75% se su parti comuni condominiali (3)</li>
<li>80%</li>
<li>85% se su parti comuni condominiali (3)</li>
</ul>
</td>
<td width="179"></td>
<td rowspan="5" width="95">
<h2>€ 96.000</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="176">
<h2>10 rate annuali</h2>
</td>
<td width="179">
<h2>5 rate annuali</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="176">
<h2>65%</h2>
</td>
<td width="179">
<h2>50%</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="221">
<h2>Se da detti interventi deriva il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore</h2>
</td>
<td width="176">
<h2>&#8212;   (2)</h2>
</td>
<td width="179"></td>
</tr>
<tr>
<td width="221">
<h2>Se da detti interventi deriva il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore</h2>
</td>
<td width="176">
<h2>&#8212; (2)</h2>
</td>
<td width="179"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(1)       Dall’1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.</p>
<p>(2)       Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR.</p>
<p>(3)       La detrazione del 75% &#8211; 85% è riconosciuta su una spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio.</p>
<p>Con riferimento a tali interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall’1.1.2017, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (capienti / incapienti) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Bonus energia e ristrutturazione condominio: proroga termini invio dati</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/01/bonus-energia-e-ristrutturazione-condominio-proroga-termini-invio-dati/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2017/03/01/bonus-energia-e-ristrutturazione-condominio-proroga-termini-invio-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO:Bonus energia e ristrutturazione condominio: proroga termini invio dati &#160; Introduzione Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 7 marzo per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO:Bonus energia e ristrutturazione condominio: proroga termini invio dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="85"><strong>Introduzione</strong></td>
<td width="586">Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 7 marzo per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché relative all&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all&#8217;arredo delle parti comuni dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p><strong>Il termine del 28 febbraio viene così prorogato per effetto di un Comunicato Stampa pubblicato in data 21 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Con un provvedimento pubblicato sul proprio sito in data 27 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche da considerare ai fini dell’espletamento dell’adempimento in commento.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>Il comunicato stampa</strong></td>
<td width="586">Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti. La proroga è legata all’esigenze manifestate dagli amministratori, che comunque non andrà a incidere o compromettere sulla tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nello stesso comunicato viene ribadito che la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="571">Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>Soggetti interessati</strong></td>
<td width="586">Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre del 2016 sono dunque tenuti all’invio dei dati delle spese sostenute nel 2016 in relazione alle parti condominiali per:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>Le Faq aggiornate</strong></td>
<td width="586">&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="567"><strong>Le Faq aggiornate</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500">L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle Entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flaq pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500">Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.</p>
<p>Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.</td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?</strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="500">Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="491">Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:</p>
<p>v      una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2) che sostengono entrambi le spese;</p>
<p>v      una ad uso ufficio;</p>
<p>sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).</p>
<p>L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali).</p>
<p>L’importo complessivo dell&#8217;intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500">Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:</p>
<p>ð      qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio;</p>
<p>ð      qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Detrazioni per interventi su  condomini minimi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/03/25/detrazioni-per-interventi-su-condomini-minimi/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/03/25/detrazioni-per-interventi-su-condomini-minimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Detrazione per interventi su condominio minimo &#160; Premessa Come noto, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali, ai sensi dell&#8217;art. 16-bis, TUIR, è possibile fruire della detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Detrazione per interventi su condominio minimo </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>Come noto, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali, ai sensi dell&#8217;art. 16-bis, TUIR, è possibile fruire della detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di <strong>€ 96.000,</strong> rientrano anche gli interventi (comprese le manutenzioni ordinarie) che riguardano le parti comuni condominiali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli adempimenti richiesti per fruire di tale detrazione nel caso in cui gli interventi siano realizzati in un c.d. “condominio minimo&#8221; sono stati oggetto di ripetuti interventi da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Adempimenti </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare si rammentano la Circolare 21.5.2014, n. 11/E e la Risoluzione 27.8.2015, n. 74/E nelle quali l&#8217;Agenzia ha ribadito che all&#8217;edificio composto da un numero non superiore a 8 condòmini (&#8220;condominio minimo&#8221;), sono applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione per gli artt. 1129 e 1138, C.c. che disciplinano la nomina dell&#8217;amministratore e il regolamento di condominio (obbligatorio in presenza di più di 10 condòmini).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conseguentemente, anche in presenza di un &#8220;condominio minimo&#8221;:</p>
<p>ð      &#8220;<em>per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell&#8217;agevolazione è subordinata, fin dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell&#8217;amministratore o di uno dei condomini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale</em>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In altre parole, se i lavori riguardano le parti comuni condominiali:</p>
<ul>
<li>sia le fatture relative alle spese sostenute che i bonifici con i quali le stesse sono pagate devono essere intestate al condominio e quindi sugli stessi deve essere riportato il codice fiscale di quest&#8217;ultimo;</li>
<li>in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi devono essere osservate le modalità espositive previste per le spese relative alle parti comuni condominiali (indicazione del codice fiscale del condominio ed esposizione dei dati catastali identificativi dell&#8217;immobile nell&#8217;apposito quadro).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella citata Risoluzione n. 74/E l&#8217;Agenzia ha inoltre illustrato dettagliatamente le modalità con le quali sanare le situazioni in cui, a fronte di spese riguardanti le parti comuni di un &#8220;condominio minimo&#8221;, le stesse sono state ripartite tra i proprietari e la relativa documentazione (fatture e bonifici) risulta intestata ai singoli soggetti interessati, anziché al condominio (presentazione del mod. AA5/6 per la richiesta di attribuzione del codice fiscale al “condominio minimo”, versamento, tramite il mod. F24, della sanzione di € 103,29 relativa all’omessa richiesta del codice fiscale del condominio, invio di una comunicazione in carta libera per l&#8217;individuazione di soggetti, immobili, spese, fatture e bonifici interessati dalla regolarizzazione).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Nuova interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella recente Circolare 2.3.2016, n. 3/E l&#8217;Agenzia delle Entrate, a seguito di &#8220;ulteriori valutazioni collegate alla esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti&#8221;, ha rivisto la propria posizione in merito alla questione in esame.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l&#8217;apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell&#8217;obbligo di operare la ritenuta disposta dall&#8217;art. 25 del D.L. n. 78 del 2010:</p>
<p>ð      <strong>all&#8217;atto dell&#8217;accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l&#8217;obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza:</p>
<p>ð      possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell&#8217;edificio, e, se si avvale dell&#8217;assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.</p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672"><strong>RICORDA</strong></p>
<p>Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con la Circolare n. 11/E del 2014 e con la Risoluzione n.74/E del 2015, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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