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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; comodato</title>
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		<title>Comunicazione auto in comodato 15/10/2014</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[autovetture]]></category>
		<category><![CDATA[comodato]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO: Comunicazione auto in comodato Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che a partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OGGETTO: Comunicazione auto in comodato</strong></p>
<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che a partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. </em><em>Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell&#8217;ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), <strong>il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all&#8217;ufficio del Dipartimento per i trasporti l&#8217;aggiornamento della carta di circolazione</strong>. </em><em>In caso di mancato rispetto dell&#8217;obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>L&#8217;obbligo di aggiornamento della carta di circolazione</strong></p>
<p>Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.</p>
<p>La Legge n. 120/2010, recante &#8220;Disposizioni in materia di sicurezza stradale&#8221;, ha apportato alcune modifiche al nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma 4-bis all&#8217;art. 94 del Codice in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Il nuovo comma stabilisce che:</p>
<p>ð  <em>“&#8230;, gli atti, &#8230;, da cui derivi una variazione dell&#8217;intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall&#8217;intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall&#8217;avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell&#8217;annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell&#8217;archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”</em>.</p>
<p>In sostanza, <strong>nel caso di variazione dell&#8217;intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo</strong> per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell&#8217;Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.</p>
<p>In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall&#8217;art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.</p>
<p><strong>Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012</strong></p>
<p>Con D.P.R. n. 198 del 28.09.2012, è stato approvato il regolamento relativo alle modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 al Codice della Strada inerenti la variazione dell&#8217;intestatario della carta di circolazione e l&#8217;intestazione temporanea di veicoli. L&#8217;art. 1 del D.P.R. in parola ha introdotto, in particolare, l&#8217;art. 247-bis al D.P.R. n. 495/1992.</p>
<p>Secondo tale nuova disposizione, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione o della denominazione dell&#8217;ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi (anche a seguito di atti di trasformazione o di fusione societaria che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico), gli interessati devono chiedere all&#8217;ufficio del Dipartimento per i trasporti territorialmente competente l&#8217;aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando.</p>
<p>Ciò vale anche in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di comodato o per effetto di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o in base ad un contratto di locazione senza conducente.</p>
<p>Ricevuta tale richiesta, l&#8217;ufficio:</p>
<ul>
<li><strong>procede all&#8217;aggiornamento della carta di circolazione</strong>, intestandola al nuovo soggetto;</li>
<li><strong>nel caso di comodato o affidamento in custodia giudiziale, provvede all&#8217;annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto</strong>, ovvero il nominativo dell&#8217;affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall&#8217;obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;</li>
<li><strong>nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni, procede all&#8217;aggiornamento dell&#8217;archivio nazionale</strong> dei veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento e rilasciando apposita ricevuta; in tale archivio é annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;</li>
<li><strong>in caso di immatricolazione a nome di soggetti incapaci di agire (minori di 18 anni, interdetti giudiziali e legali), provvede all&#8217;aggiornamento della carta di circolazione</strong> di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;</li>
<li><strong>al di fuori dei casi precedenti, provvede all&#8217;aggiornamento della carta di circolazione</strong> di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall&#8217;intestatario per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti o atti unilaterali.</li>
</ul>
<p><strong>Decorrenza della novità</strong></p>
<p>Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma sarà operativo solo dal 3 novembre 2014. Il ritardo nell&#8217;applicazione degli obblighi deriva, oltre che dallo scarso favore che la norma, nata per limitare truffe e abusi, ha riscosso presso varie parti in causa, anche per i tempi resisi necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, come reso noto dalla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 della Motorizzazione civile, che ha proprio individuato la <strong>data del 3 novembre 2014 per la concreta operatività della norma di cui all&#8217;art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992</strong>.</p>
<p>Pertanto, come chiarito dalla stessa Circolare, l&#8217;obbligo di richiesta di annotazione riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell&#8217;avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell&#8217;acquisizione della titolarità del bene da parte dell&#8217;erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy).</p>
<p>Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l&#8217;intestatario) su delega scritta dell&#8217;avente causa. A tal fine, alla Circolare della Motorizzazione civile sono stati allegati due prototipi di delega esemplificati (Allegato A/1 da utilizzare quando l&#8217;avente causa è una persona fisica; Allegato A/2 da utilizzare quando l&#8217;avente causa è una persona giuridica).</p>
<p>Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un&#8217;intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.</p>
<p><strong>Veicoli interessati</strong></p>
<p>Le nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre 2014 in poi:</p>
<ul>
<li>una <strong>variazione della denominazione dell&#8217;ente intestatario</strong>;</li>
<li>una <strong>variazione delle generalità della persona fisica intestataria</strong>;</li>
<li>la <strong>temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo</strong>, a titolo di:</li>
</ul>
<p>ü   comodato;</p>
<p>ü   affidamento in custodia giudiziale;</p>
<p>ü   locazione senza conducente;</p>
<ul>
<li><strong>intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci</strong>.</li>
</ul>
<p>La Circolare di luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma nel punto in cui stabilisce l&#8217;obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, afferma che tra questi ultimi vi rientrano anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante essi non siano compresi fra i beni mobili registrati.</p>
<p><strong>Veicoli esclusi</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Circolare ha precisato che, per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi.</p>
<p>Si tratta dei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:</p>
<p>ü  iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all&#8217;albo degli autotrasportatori;</p>
<p>ü  licenza per il trasporto di cose in conto proprio;</p>
<p>ü  autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.</p>
<p><strong>Intestatario della carta di circolazione</strong></p>
<p>La nuova disciplina fa riferimento all&#8217;intestatario della carta di circolazione (dante causa), per il quale, come chiarito dalla Circolare, deve intendersi:</p>
<p>ü  il proprietario del veicolo, compreso il trustee, il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l&#8217;acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);</p>
<p>ü  il locatario (in caso di leasing);</p>
<p>ü  l&#8217;usufruttuario.</p>
<p><strong>Registrazione di una flotta aziendale</strong></p>
<p>Se le registrazioni riguardano &#8220;n&#8221; veicoli per un medesimo soggetto (ad esempio, registrazione di un&#8217;intera flotta aziendale), si può fare un&#8217;istanza cumulativa con un unico modello TT2120 (pagando, quindi, una sola imposta di bollo per l&#8217;istanza &#8211; € 16,00).</p>
<p>Tuttavia, le carte di circolazione vanno aggiornate una per una, in quanto l&#8217;aggiornamento della denominazione di un veicolo non produce automaticamente anche l&#8217;aggiornamento, nell&#8217;Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.</p>
<p>Si pagheranno, pertanto, &#8220;n&#8221; diritti di motorizzazione (&#8220;n&#8221; x € 9,00) quante sono le carte di circolazione da aggiornare.</p>
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