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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; BLACK LIST</title>
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		<title>Nuove black list</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2015 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[BLACK LIST]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO: Nuove Black list Premessa Con il co. 678 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. Si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OGGETTO: Nuove Black list</p>
<p>Premessa</p>
<p>Con il co. 678 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.<br />
Si attendeva l’emanazione del Decreto attuativo della citata disposizione che, seppur in ritardo e con qualche modifica, è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 dell’11 Maggio 2015 (D.M. 27.04.2015).</p>
<p>Nota bene &#8211; L’esigenza di emanare tale Black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc…), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti. </p>
<p>Le modifiche al D.M. 23.01.2002</p>
<p>Con il D.M. 27.04.2015, pubblicato sulla GU dell’11.05.2015, è stata conferma la suddivisione dei paesi Black list già contenuta nei precedente Decreti (D.M. 23.01.2002).<br />
Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:<br />
	nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto l’articolo 1 viene completamente riscritto e vengono indicati i seguenti Stati che si considerano sempre “paradisiaci” ai fini della disciplina sull’indeducibilità dei costi Black list: Andorra,  Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei,  Gibuti  (ex  Afar  e  Issas),  Grenada,  Guatemala, Hong Kong,  Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati  (ex  Isole  Gilbert),  Libano,  Liberia,  Liechtenstein,   Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint  Vincent e   Grenadine,   Sant&#8217;Elena,   Sark   (Isole   del   Canale),   Seychelles, , Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.<br />
Rispetto alle precedente versione sono state espunti. Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.<br />
	nell’articolo 2, che fornisce alcuni Stati da considerare paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie, vengono espunti:<br />
-	Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;<br />
-	Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.<br />
	nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano Black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Da tale articolo vengono espunti la Costarica e le isole Mauritius.</p>
<p>Paese	D.M. 23.1.2002	Limitazioni	Modifiche D.M. 27.04.2015<br />
Alderney<br />
(Isole del Canale)	art. 1		Eliminato<br />
Andorra	art. 1<br />
Angola	art. 3	Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l&#8217;esenzione dall&#8217;Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d&#8217;imposta in settori fondamentali dell&#8217;economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code<br />
Anguilla	art. 1		Eliminato<br />
Antigua	art. 3	Con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all&#8217;International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni<br />
Antille Olandesi	art. 1		        Eliminato<br />
Aruba	art. 1		                 Eliminato<br />
Bahamas	art. 1<br />
Bahrein	art. 2	Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero<br />
Barbados	art. 1<br />
Barbuda	art. 1<br />
Belize,	art. 1		                 Eliminato<br />
Bermuda	art. 1		                 Eliminato<br />
Brunei	art. 1<br />
Costa Rica	art. 3	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;	        Eliminato<br />
Dominica;	art. 3	Con riferimento alle international companies esercenti l&#8217;attività all&#8217;estero<br />
Emirati Arabi Uniti	art. 2	Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta	Eliminato<br />
Ecuador	art. 3	Con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell&#8217;esenzione dalle imposte sui redditi<br />
Filippine	art. 1		        Eliminato<br />
Giamaica	art. 3	Con riferimento alle società di produzione per l&#8217;esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell&#8217;Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act<br />
Gibilterra	art. 1		         Eliminato<br />
Gibuti (ex Afar e Issas)	art. 1<br />
Grenada	art. 1<br />
Guatemala	art. 1<br />
Guernsey (Isole del Canale)	art. 1	Eliminato<br />
Herm (Isole del Canale)	art. 1		Eliminato<br />
Hong Kong	art. 1<br />
Isola di Man	art. 1		         Eliminato<br />
Isole Cayman	art. 1		         Eliminato<br />
Isole Cook	art. 1<br />
Isole Marshall	art. 1<br />
Isole Turks e Caicos	art. 1		Eliminato<br />
Isole Vergini britanniche	art. 1		Eliminato<br />
Isole Vergini statunitensi	art. 1<br />
Jersey (Isole del Canale)	art. 1		Eliminato<br />
Kenia	art. 3	Con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;<br />
Kiribati (ex Isole Gilbert)	art. 1<br />
Libano	art. 1<br />
Liberia	art. 1<br />
Liechtenstein	art. 1<br />
Lussemburgo	NO	(Solo per D.M. 21.11.2001) con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge del 31 luglio 1929;<br />
Macao	art. 1<br />
Maldive	art. 1<br />
Malesia	art. 1		                 Eliminato<br />
Mauritius	art. 3	Con riferimento alle società &#8220;certificate&#8221; che si occupano di servizi all&#8217;export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies	                          Eliminato<br />
Montserrat	art. 1		        Eliminato<br />
Nauru	art. 1<br />
Niue	art. 1<br />
Nuova Caledonia	art. 1<br />
Oman	art. 1<br />
Panama	art. 3	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;<br />
Polinesia francese	art. 1<br />
Monaco	art. 2	Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.<br />
San Marino	NO<br />
Portorico	art. 3	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;<br />
Saint Kitts e Nevis	art. 1<br />
Salomone	art. 1<br />
Samoa	art. 1<br />
Saint Lucia	art. 1<br />
Saint Vincent e Grenadine	art. 1<br />
Sant&#8217;Elena	art. 1<br />
Sark (Isole del Canale)	art. 1<br />
Seychelles	art. 1<br />
Singapore	art. 2	(Solo per D.M. 23.1.2002) con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.	Eliminato<br />
Taiwan	NO<br />
Svizzera	art. 3	Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e &#8220;di domicilio&#8221;;<br />
Tonga	art. 1<br />
Tuvalu (ex Isole Ellice)	art. 1<br />
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);	art. 3	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.<br />
Vanuatu	art. 1		</p>
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		<title>Comunicazioni Black List</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 18:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[BLACK LIST]]></category>

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		<description><![CDATA[COMUNICAZIONI BLACK LIST Dal 1° luglio 2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli Iva e società cartiere, i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012), intrattenute con operatori aventi sede, residenza o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>COMUNICAZIONI BLACK LIST<br />
Dal 1° luglio 2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli Iva e società cartiere, i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012), intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list, il cui elenco è quello del D.M. 04.05.99 (per le persone fisiche) e del D.M. 21.11.2001 (per le società).<br />
Il modello di comunicazione è presentato con cadenza:<br />
-	trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi.<br />
-	in tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con periodicità mensile.</p>
<p>L’art. 21 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali, approvato dal C.d.M. del 30.10.20014, prevede due semplificazioni:<br />
-	fissa l’obbligo di comunicazione a cadenza annuale;<br />
-	aumenta il limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, da 500 a 10.000 euro.</p>
<p>La soglia annuale di 10.000 euro</p>
<p>Si cerca di riscrivere l&#8217;articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora l&#8217;ammontare complessivo annuale sia superiore a 10.000 euro.</p>
<p>La soglia di 10.000 euro, che fa scattare l’obbligo delle comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list, va applicato all&#8217;ammontare annuale e non alle singole operazioni.<br />
Nonostante il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si sia mostrato non concorde con tale interpretazione, la soglia è da considerarsi annuale, secondo quanto emerso in commissione Finanze dalla bozza di parere che si appresta a rilasciare al Governo sulle Semplificazioni Fiscali. </p>
<p>ATTENZIONE &#8211; La soglia, dunque, non è riferita ad ogni singola operazione ma va fatto il cumulo su base annuale.<br />
Non è ancora chiaro se la soglia annuale da 10.000 euro sia riferibile a tutte le controparti (sommatoria di tutte le transazioni) o se vada verificata per singolo fornitore o cliente.<br />
Attendiamo i necessari chiarimenti dell’Agenzia.</p>
<p>La scadenza annuale</p>
<p>In aggiunta alla nuova veste grafica del modello (che implica oggi la compilazione del quadro BL), viene prevista la futura variazione di periodicità di comunicazione (non più mensile o trimestrale) e di conseguenza della scadenza, che sarà unica e sostituirà quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010.<br />
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.<br />
Probabilmente verrà prevista una scadenza simile: al 31 gennaio dell’anno successivo.<br />
Al fine di stabilire la periodicità della presentazione del modello, dunque, non si dovrà più tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (o se precedente, l’annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).<br />
Il periodo diventerà annuale per tutti.</p>
<p>PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI POLIVALENTI – QUADRO BL &#8211;<br />
OGGI	DOPO L’APPROVAZIONE DEL D.LGS.<br />
(o del Provv. Direttoriale che verrà emanato successivamente all’approvazione)<br />
TRIMESTRALE &#8211; cessioni di beni o prestazioni di servizi registrate nei 4 trimestri precedenti nei registri IVA e per ciascuna categoria di operazioni < 50.000 euro	ANNUALE  MENSILE in tutti gli altri casi	ANNUALE      NOTA BENE &#8211; Nella sua attuale formulazione, il decreto stabilisce che, entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (anno solare che, salvo ritardi nell’iter di approvazione o modifiche in corso d’opera nella stesura delle disposizioni, dovrebbe essere il 2014).                Se questa formulazione della norma verrà confermata, occorrerà quindi presentare:  	entro le scadenze del 10 aprile o del 20 aprile 2015 la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014 stesso, e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali del 2014.     </p>
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