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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; avvisi bonari</title>
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		<title>Irregolarità Unico 2014 via pec</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[avvisi bonari]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Irregolarità del modello Unico 2014 via pec &#160; Premessa Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività: il controllo automatico; il controllo formale; la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Irregolarità del modello Unico 2014 via pec</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:</p>
<ul>
<li>il controllo automatico;</li>
<li>il controllo formale;</li>
<li>la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.</li>
</ul>
<p>Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.</p>
<p>Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico (articoli 36 bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972) evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.</p>
<p>Se il contribuente riconosce la validità della comunicazione può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. In particolare, è previsto che per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%).</p>
<p>Se il contribuente non riconosce la validità della comunicazione è possibile:</p>
<ul>
<li>accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel);</li>
<li>utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it;</li>
<li>telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848 800 444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax;</li>
<li>rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come noto, gli esiti dei c.d. “controlli automatizzati” effettuati dall’Amministrazione Finanziaria ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, sono comunicati tramite raccomandata A/R come previsto dall’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 direttamente al contribuente/sostituto d’imposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Unico 2014 SC </em></strong></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, nel Comunicato stampa 15.1.2016, ha precisato che al fine di rendere più rapido ed efficace il dialogo con i contribuenti, sta “inviando” tramite PEC, anziché tramite raccomandata A/R, le comunicazioni delle (eventuali) irregolarità riscontrate nel mod. UNICO 2014 SC relativo al 2013.</p>
<p>In particolare viaggeranno tramite posta elettronica certificata le comunicazioni di irregolarità che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972).</p>
<p>La nuova modalità sarà utilizzata in prima battuta, a partire dal 16 gennaio scorso e nelle settimane successive, per circa 200mila avvisi da recapitare alle società di capitali (soggetti tenuti a comunicare alle Camere di commercio il proprio indirizzo Pec) che hanno presentato Unico Sc per l&#8217;anno 2013.</p>
<p>Successivamente, tramite lo stesso mezzo, saranno spedite anche le comunicazioni riguardanti gli altri modelli dichiarativi trasmessi dalle stesse società.</p>
<p>Il nuovo canale sostituisce l&#8217;ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento, modalità che viene comunque mantenuta nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;invio non dovesse andare a buon fine oppure in caso di anomalie riscontrate nell&#8217;indirizzario nazionale &#8220;Ini-Pec&#8221;, istituito dallo Sviluppo Economico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Due le caselle di invio delle comunicazioni:</p>
<p>ü       <strong>dc.gt.liquidazione1.noreplay@pec.agenziaentrate.it</strong>;</p>
<p>ü       <strong>dc.gt.liquidazione2.noreplay@pec.agenziaentrate.it</strong>;</p>
<p>entrambe denominate &#8220;noreply&#8221;, ossia attive esclusivamente per l&#8217;inoltro e, pertanto, da non utilizzare, da parte dei contribuenti, per eventuali richieste di chiarimenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tale scopo andranno, invece, utilizzati gli ordinari canali di assistenza messi in campo dall&#8217;Agenzia delle Entrate, in primis il servizio telematico &#8220;Civis&#8221;.</p>
<p>L&#8217;uso della posta elettronica certificata garantisce, ai contribuenti, una maggiore tempestività nel ricevere le comunicazioni del Fisco e, al bilancio statale, un notevole risparmio sui costi di postalizzazione.</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
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		<title>Avvisi bonari &#8211; nuove regole</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[avvisi bonari]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Rateizzo avvisi bonari e atti di accertamento: nuove regole Premessa Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 settembre 2015, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo, di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, che reca le misure per la revisione della disciplina della riscossione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Rateizzo avvisi bonari e atti di accertamento: nuove regole</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 settembre 2015, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo, di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, che reca le misure per la revisione della disciplina della riscossione dei tributi.</p>
<p>Il decreto contiene importanti novità riguardo alle regole di rateizzo degli avvisi bonari e di alcuni istituti definitori dell’accertamento, quali accertamento con adesione e accertamento definito per acquiescenza.</p>
<p>In particolare le novità riguardano il numero massimo di rate trimestrali in cui è possibile chiedere il rateizzo e l’introduzione del c.d. “lieve inadempimento” riguardo la decadenza dal beneficio.</p>
<p><strong><em>Le nuove regole di rateizzo per gli avvisi bonari</em></strong></p>
<p>Il D.Lgs. di attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, interviene modificando l’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997. In particolare, è aumentato da 6 a 8 il numero massimo di rate trimestrali in cui è possibile rateizzare gli avvisi bonari di importo non superiore a 5mila euro ricevuti in seguito a controlli per la liquidazione delle imposte (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).</p>
<p>Resta, invece, invariato il numero massimo di rate trimestrali qualora l’importo da rateizzare sia superiore a 5mila euro. In tal caso, il contribuente può ottenere la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</p>
<p>Nulla è cambiato in merito ai termini di versamento della prima rata che deve essere eseguito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità.</p>
<p>Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Inoltre, le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.</p>
<p><strong><em>Le novità per gli atti definitori dell’accertamento</em></strong></p>
<p>Le nuove disposizioni introducono novità anche in materia di rateazione dell’accertamento con adesione e dell’accertamento definito per acquiescenza.</p>
<p>È lasciato invariato il numero massimo di rate trimestrali, fissato in 8, per la dilazione degli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza. È aumentato, invece, da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro.</p>
<p>In questo modo, il Legislatore uniforma il numero di rate massimo, fissato in 8, sia per gli avvisi bonari che per gli istituti definitori dell’accertamento.</p>
<p>Il versamento della prima rata deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di definizione dell’accertamento.</p>
<p><strong><em>Il lieve inadempimento e la riduzione della sanzione</em></strong></p>
<p>Nulla cambia in merito alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. In particolare, il contribuente decade dal beneficio, in caso di mancato pagamento della prima rata o in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse (dalla prima) entro la scadenza della rata successiva. Ad esempio, decade il contribuente che non versa la seconda rata entro il termine di scadenza per il versamento della terza rata.</p>
<p>Sono, tuttavia, concesse due attenuanti, che contemplano il c.d. “lieve inadempimento&#8221;:</p>
<ul>
<li>non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi la scadenza;</li>
<li>non si decade dalla dilazione se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima e l’omissione è di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10mila euro.</li>
</ul>
<p>È inoltre diminuita, dal 60% al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di decadenza dalla dilazione.</p>
<p><strong><em>La decorrenza delle novità per gli avvisi bonari</em></strong></p>
<p>Per gli avvisi bonari, le nuove disposizioni, si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (per i controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972); dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).</p>
<p>Quindi, ad esempio, le nuove disposizioni si applicano in merito ad un avviso bonario avente ad oggetto un Modello UNICO/2015 ricevuto dal contribuente in seguito ad un controllo sulla liquidazione delle imposte relative al periodo 2014.</p>
<p>Se si tratta di avvisi bonari aventi a oggetto tassazioni separate (art. 17 del Tuir), le nuove disposizioni si applicano dalle dichiarazioni per l’anno 2012, mentre per le altre tassazioni separate (ex art. 21 del Tuir) dalle dichiarazioni relative al 2013.</p>
<p><strong><em>La decorrenza delle novità per gli atti di accertamento</em></strong></p>
<p>Per gli atti di accertamento con adesione e per gli accertamenti definiti per acquiescenza le novità si applicano alle definizioni intervenute dall’entrata in vigore del presente D.Lgs. la cui pubblicazione è attesa a giorni in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
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