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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; autotrasportatori</title>
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		<title>Autotrasporti &#8211; deduzioni forfettarie</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasportatori]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ai gentili Clienti                                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Agevolazioni autotrasportatori: deduzioni forfettarie Premessa &#160; Come noto, a favore degli autotrasportatori sono riconosciute, in sede di determinazione del reddito d’impresa nel mod. UNICO, alcune deduzioni forfettarie e, in particolare, relativamente: • ai trasporti effettuati dall’imprenditore; • ai motoveicoli e autoveicoli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Agevolazioni autotrasportatori: deduzioni forfettarie </em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come noto, a favore degli autotrasportatori sono riconosciute, in sede di determinazione del reddito d’impresa nel mod. UNICO, <strong>alcune deduzioni forfettarie</strong> e, in particolare, relativamente:</p>
<p>• ai trasporti effettuati dall’imprenditore;</p>
<p>• ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;</p>
<p>• alle trasferte dei dipendenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Deduzione 2014</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con riguardo alla deduzione forfettaria ex art. 66, comma 5, TUIR, riferita ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone, con il Comunicato stampa 2.7.2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la misura spettante per il 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stante la contrazione, ad opera della Finanziaria 2015, dei fondi stanziati per il riconoscimento di tale deduzione, la relativa misura risulta(va) notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recentemente, come evidenziato dal MEF nella risposta all’Interrogazione parlamentare 30.7.2015, n. 5-06109, considerate anche le richieste delle Associazioni di categoria dell’autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato “ulteriori approfondimenti e verifiche al fine di garantire una misura delle deduzioni forfettarie di spese non documentate, che tenga conto delle difficoltà in cui versa il settore e in particolare le imprese artigiane”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine “di scongiurare ripercussioni negative sulle piccole imprese del settore già in una situazione di profonda crisi”, il predetto Ministero “sta procedendo all’individuazione di possibili misure atte a risolvere la problematica, anche incrementando il fondo destinato alla copertura delle deduzioni forfettarie”.</p>
<p>A tale ultimo proposito è altresì evidenziato che “è in fase di predisposizione uno schema di decreto interministeriale che incrementa da 60 a 95 milioni di euro la somma stanziata per la deduzione forfettaria delle spese non documentate sostenute dalle imprese del settore autotrasporto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ora l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del Comunicato stampa 6.8.2015, ha annunciato l’innalzamento di tale deduzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Gli importi </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per effetto del maggior stanziamento di fondi la misura della deduzione per il 2014, come evidenziato nel recente Comunicato stampa 6.8.2015, risulta la seguente:</p>
<ul>
<li>nel Comune in cui ha sede l’impresa: <strong>€ 15,40</strong>;</li>
<li>oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti: <strong>€ 44,00</strong>;</li>
<li>oltre il predetto ambito territoriale; <strong>€ 73,00</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate evidenzia che rimane confermata la misura agevolativa che consente il recupero delle somme versate nel 2014 a titolo di CSSN, sui versamenti da effettuare nel 2015 (l’importo massimo recuperabile nel 2015 è pari a € 300 per ciascun veicolo).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Caratteristiche della deduzione </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si rammenta che la deduzione forfettaria in esame:</p>
<ul>
<li>spetta agli autotrasportatori di merci in conto terzi in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone;</li>
<li>non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari;</li>
<li>spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi;</li>
<li>è riconosciuta sia alle imprese in contabilità semplificata che in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Autotrasportatori &#8211;  pagamenti solo con strumenti di tracciabilità -</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/12/03/trasporti-merci/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2014/12/03/trasporti-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasportatori]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO:Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili Premessa La Legge 11/11/2014 n. 164 di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall’importo. Si prevede inoltre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OGGETTO:Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili</p>
<p>Premessa</p>
<p>La Legge 11/11/2014 n. 164 di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall’importo.</p>
<p>Si prevede inoltre l’obbligo, in capo ai professionisti, di comunicare al Mef eventuali infrazioni rilevate.</p>
<p>&#8220;4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell`articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni&#8221;.<br />
Il fine è quello prevenire le infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali.</p>
<p>Ambito di applicazione</p>
<p>La norma chiarisce espressamente che sono tenuti al pagamento con strumenti tracciabili “tutti i soggetti della filiera dei trasporti”, per “le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”.</p>
<p>In considerazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 286/2005 deve ritenersi che soggetti al nuovo obbligo siano tutti i soggetti titolari di partita Iva che commissionano un trasporto di merci, nonché, ovviamente, tutti gli altri soggetti della filiera del trasporto (come, ad esempio, il vettore, subvettore, spedizioniere, ecc.).</p>
<p>Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286<br />
Articolo 2 &#8211; Definizioni</p>
<p>1. Ai fini del presente Capo, si intende per:<br />
a)	attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;<br />
b)	vettore, l&#8217;impresa di autotrasporto iscritta all&#8217;albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l&#8217;autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l&#8217;impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;<br />
c)	committente, l&#8217;impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; La novità introdotta merita sicuramente dei chiarimenti, in quanto moltissimi sono i dubbi che potrebbero essere sollevati in merito alla stessa.<br />
In primo luogo non è correttamente definito l’aspetto sanzionatorio, ma anche la delimitazione dell’ambito di applicazione ha sollevato molte perplessità.<br />
Lo Studio avrà cura di aggiornarLa su eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire in futuro.</p>
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		<item>
		<title>Per gli autotrasportatori c/terzi emissione fattura con le regole generali</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/10/31/per-gli-autotrasportatori-cterzi-emissione-fattura-con-le-regole-generali/</link>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[emissione fattura]]></category>

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		<description><![CDATA[Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che l’art. 1, comma 95, Legge di Stabilità 2014, ha eliminato l’obbligo, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, di emettere fattura per le loro prestazioni “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che <strong>l’art. 1, comma 95, Legge di Stabilità 2014, ha eliminato l’obbligo</strong>, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, di emettere fattura per le loro prestazioni “<strong>entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto</strong>”.</em></p>
<p><em>Il citato intervento, ricollega di fatto l’emissione delle fatture, per <strong>le imprese di autotrasporto per conto terzi,</strong> al momento di effettuazione dell’operazione (<strong>art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972</strong>).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La disciplina fino al 31.12.2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <strong>partire dal 12 agosto 2010 </strong>(D.L. 103/2010)<strong> e fino al 31 dicembre 2013</strong>, la fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada doveva avvenire “<em>entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto</em>”.</p>
<p>Tale normativa era stata introdotta dal D.L. 103/2010, modificando <strong>l’art. 83 –bis, comma 12, D.L. 112/2008</strong> (Finanziaria triennale)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="51"></td>
<td width="191"></td>
<td width="61"></td>
<td width="65"></td>
<td width="35"></td>
<td width="274"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="4"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="0"></td>
<td width="191"></td>
<td width="69"></td>
<td width="57"></td>
<td width="35"></td>
<td width="274"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="4"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le modifiche della Legge di Stabilità 2014</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’art. 1, comma 95, L. 147/2013</strong> (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° Gennaio 2014, ha riscritto <strong>l’art. 83 –bis, comma 12, D.L. 112/2008</strong>, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione delle fatture, per <strong>le imprese di autotrasporto per conto terzi,</strong> al momento di effettuazione dell’operazione (<strong>art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972</strong>).</p>
<p>A seguito della citata modifica:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="51"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esempio</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 02.01.2014 – 04.01.2014. Il pagamento è fissato al 10.02.2014.</p>
<p>Con le vecchie regole, la fattura andava emessa entro il <strong>31.01.2014</strong>.</p>
<p>Con le nuove regole, la fattura andrà emessa al momento del pagamento del corrispettivo (<strong>10.02.2014</strong>), salvo emissione fattura anticipata.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="19"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Effetti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli effetti pratici di tale disposizione sono considerevoli.</p>
<p>Infatti, a partire da questo mese, le imprese di autotrasporto per conto terzi non sono più obbligate ad emettere le fatture delle loro prestazioni <strong>entro la fine del mese in cui queste si sono svolte</strong>, ma possono attendere il verificarsi del momento impositivo.</p>
<p>La possibilità, dunque, di emettere fattura alla <strong>data dell’incasso,</strong> ha evidenti effetti benefici in termini finanziari, dando la possibilità, alle imprese di autotrasporto per conto terzi, di <strong>posticipare il pagamento dell’Iva in relazione a tale evento</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fatturazione differita e “agevolazioni” per le imprese di autotrasporto c/terzi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sussiste la possibilità, inoltre, di utilizzare la c.d. <strong>fatturazione differita</strong>, ovvero la possibilità per autotrasportatori c/terzi, relativamente alle prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione, di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto. L&#8217;emissione può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E’ da sottolineare, infine, la possibilità di emettere un’unica fattura per più operazioni “effettuate” in un trimestre solare, nei confronti di uno stesso committente, per gli autotrasportatori iscritti all’albo che usufruiscono del regime &#8220;trimestrale particolare&#8221;, previsto <strong>dall’art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Emissione fatture autotrasportatori c/ terzi dal 01.01.2014</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="38%"><strong><em>Regole generali</em></strong></td>
<td width="61%">
<ul>
<li><em>Pagamento corrispettivo</em></li>
<li><em>Emissione anticipata fattura</em></li>
<li><em>Per i trasporti internazionali BtoB, momento di ultimazione della prestazione</em></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%"><strong><em>Fatturazione differita</em></strong></td>
<td width="61%"><em>Unica fattura riepilogativa delle operazioni svolte verso il medesimo committente. Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</em><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="38%"><strong><em>Agevolazione</em></strong></td>
<td width="61%"><em>Facoltà, per gli autotrasportatori iscritti all’albo, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.</em><em>Possibilità concessa agli autotrasportatori che applicano il <strong>regime trimestrale particolare,</strong> di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>              roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
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