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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; associazioni sportive dilettantistiche</title>
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		<title>Modello Eas scadenza 31 marzo</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/22/modello-eas-scadenza-31-marzo/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni sportive dilettantistiche]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;                                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti                                                                                                                                                                Loro sedi &#160; OGGETTO: Presentazione modello EAS entro il 31 marzo Premessa &#160; Scade il 31 marzo 2017 il termine entro il quale gli enti associativi devono trasmettere in via telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>                                                                                                                                                                Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                               Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Presentazione modello EAS entro il 31 marzo</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scade il 31 marzo 2017 il termine entro il quale gli <strong>enti associativi</strong> devono trasmettere in via telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi).</p>
<p>Il modello per la trasmissione dei dati ai fini dell’adempimento richiamato è il &#8220;modello Eas&#8221;. Tale modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel:</p>
<ul>
<li>entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;</li>
<li>entro il 31 marzo dell’anno successivo il modello deve essere, nuovamente presentato quando nel corso dell’anno cambiano i dati precedentemente comunicati riportando anche i dati che non hanno subito variazioni.</li>
<li>Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e all’articolo 4 del D.P.R. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS <strong>approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 02.09.2009</strong>.</td>
<td width="4"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="677">
<table width="652">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="652"><strong>Presentazione modello EAS</strong>(La scadenza)</td>
</tr>
<tr>
<td width="199"><strong>Adempimento</strong></td>
<td width="452">Presentazione modello EAS</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="199"><strong>Termine adempimento</strong></td>
<td width="452">Ente di nuova costituzione &#8211; Entro 60 giorni dalla data di costituzione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="452">Variazione dei dati forniti nel modello EAS inviato precedentemente &#8211; Entro il <strong>31 marzo</strong> dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="452">Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria &#8211; Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti compilando l’apposita sezione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="199"><strong>Come </strong></td>
<td width="452"> In via telematica &#8211; direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel</td>
</tr>
<tr>
<td width="199"><strong>Dove trovare il modello</strong></td>
<td width="452">Il modello è disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate.<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Home</a> - <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/">Cosa devi fare</a> - <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/">Comunicare dati</a> - <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Enti+associativi+modello+EAS/">Comunicazioni da parte di Enti associativi (modello Eas)</a> - Modello e istruzioni.Il Modello EAS può essere scaricato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del Provv. 2.9.2009.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il modello EAS </em></strong></p>
<p><em>Le informazioni acquisite tramite il modello EAS, costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell&#8217;analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere (elusione fiscale) il pagamento delle imposte dovute.</em></p>
<p>La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p>
<p>L’obiettivo delle disposizioni normative e di prassi è dunque quello di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal Legislatore fiscale e individuare, conseguentemente, l&#8217;uso distorto dello strumento associazionistico.</p>
<p>Distinti saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Novità associazioni sportive dilettantistiche</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni sportive dilettantistiche]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Novità per le associazioni sportive dilettantistiche Premessa La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche. Il nuovo limite per la tracciabilità delle transazioni La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e associazioni, portando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Novità per le associazioni sportive dilettantistiche</p>
<p>Premessa</p>
<p>La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche.</p>
<p>Il nuovo limite per la tracciabilità delle transazioni</p>
<p>La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e associazioni, portando ad un importo pari o superiore a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più i 516,46 euro). </p>
<p>Come noto, infatti, l’articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che:<br />
 “I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all&#8217;Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.</p>
<p>Tutti i versamenti e i pagamenti di importi superiori a 516,46 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere comunque effettuati in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.<br />
L&#8217;inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che, come noto, delinea l’apposito regime tributario di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche), nonché l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).</p>
<p>NOTA BENE &#8211; È da ricordare che, così come chiarito con la risoluzione 102/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate, la normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti non può essere limitata al campo delle associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della Legge 398/91, tra le quali le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco.</p>
<p>La sanatoria per le rateazioni </p>
<p>Il comma 710 della Legge di Stabilità 2015 prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari possono chiedere, entro sei mesi dalla data del 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute.<br />
Tale possibilità è estesa anche agli importi dovuti a seguito di avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; Il fatto che la norma parli di associazioni “che siano decadute” dal beneficio della rateazione, lascia pensare che la sanatoria sia riservata a tutti quegli enti che hanno pagato nei termini almeno la prima rata, mentre non può considerarsi ricompreso nella fattispecie in esame il caso dell’associazione che sia decaduta perché non abbia versato la prima rata degli importi dovuti entro i termini previsti.</p>
<p>Alcun riferimento è presente nella norma in merito agli importi iscritti a ruolo presso l’Agente della riscossione. Ecco perché deve ritenersi che, se l’associazione è decaduta da una rateazione Equitalia non potrà richiedere un nuovo piano di rateazione.</p>
<p>Distinti saluti</p>
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