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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; Senza categoria</title>
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		<title>Locazioni brevi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/locazioni-brevi/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Locazioni brevi Premessa La nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. &#160; CEDOLARE SECCA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Locazioni brevi </em></strong></p>
<p>P<strong><em>remessa </em></strong></p>
<p>La nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="674"><strong>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="328">
<h2>®      contratti di locazione;</h2>
<h2>®      contratti di sublocazione;</h2>
<h2>®      contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi,</h2>
</td>
<td width="346">
<h2>Stipulati a partire dal 1° giugno 2017 a determinate condizioni, è possibile applicare, previa opzione, le disposizioni relative alla cedolare secca, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, con l’aliquota del 21%.</h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="378">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>IL CONTRIBUENTE HA, DUNQUE, LA POSSIBILITÀ DI:</strong>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="623">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>assoggettare “ordinariamente” ad IRPEF i redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="623">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>optare per la cedolare secca, nella misura del 21%.&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Locazioni brevi </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>LOCAZIONI BREVI</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="312">
<h2>SOGGETTO</h2>
</td>
<td width="359"><strong>REQUISITI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="312">
<h2>PERSONA FISICA AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D’IMPRESA</h2>
</td>
<td width="359">
<ul>
<li>deve trattarsi di locazioni non superiori a 30 giorni di immobili ad uso abitativo</li>
<li>la locazione dell’immobile può comprendere anche prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali</li>
<li>la locazione può essere effettuata direttamente dal locatore o tramite l’ausilio di intermediari immobiliari i quali si avvalgono anche di portali online</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contratti di sublocazione </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La facoltà riconosciuta in capo al sublocatore di optare per la cedolare secca, costituisce un’importante novità, in quanto comporta una deroga all’art. 67, lett. h, TUIR.</p>
<p>Infatti, in base a detta disposizione, i redditi derivanti dalla sublocazione sono inquadrati come redditi diversi e non come redditi di natura fondiaria; da ciò ne conseguiva l’impossibilità di optare per la cedolare secca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Sublocazione</h2>
<p><strong>(reddito diverso in capo al sublocatore)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Fino al 31/05/2017</h2>
</td>
<td width="340"><strong>Dal 01/06/2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>NO OPZIONE PER CEDOLARE SECCA</h2>
</td>
<td width="340">POSSIBILE OPZIONE PER CEDOLARE SECCA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Adempimenti intermediari </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I commi 4 e 5, art. 4, D.L. n. 50/2017, introducono nuovi adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula/gestione dei contratti di locazione breve.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="324"><strong>SOGGETTO </strong></td>
<td width="347"><strong>ADEMPIMENTI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="324">
<h2>SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, NONCHÉ QUELLI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI</h2>
</td>
<td width="347">All’applicazione, in qualità di sostituti d’imposta, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="263">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="584">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Vers. con il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo dell’accredito al beneficiario;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="641">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>oggetto di certificazione. L’intermediario deve, infatti, procedere alla compilazione della Certificazione Unica ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 322/1998 con relativo invio all’Amministrazione finanziaria (precompilata) e consegna al percettore.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La nuova rottamazione dei ruoli</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/la-nuova-rottamazione-dei-ruoli/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2018/03/23/la-nuova-rottamazione-dei-ruoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: la nuova rottamazione dei ruoli Premessa La legge consente l’accesso al nuovo istitutoai contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, nonché a coloro che presentano carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione. Viene altresì concessodi aderire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: la nuova rottamazione dei ruoli</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>La legge consente l’accesso al nuovo istitutoai <strong>contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017,</strong> nonché a coloro che presentano<strong> carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione</strong>. Viene altresì concessodi aderire alla nuova rottamazione ai<strong> contribuenti esclusi in precedenza, </strong>ossia a coloro che, nella precedente edizione dell’istituto, si erano visti respingere l’istanza poiché, al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.</p>
<p>Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata dei ruoli beneficerà di alcuni vantaggi che, in alcuni casi porteranno allo stralcio quasi totale dell’importo a debito risultante in esattoria (es. nel caso in cui la cartella di pagamento contenga solo sanzioni).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="375">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come detto, i soggetti cui si rivolge l’istituto possono essere ricondotti in tre categorie:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="376">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Soggetti interessati</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Di seguito, si riportano, in dettaglio, i termini previsti per ciascuna delle tre fattispecie soggettive previste dalla legge.</p>
<p><strong><em>Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</em></strong></p>
<p>Tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ivi compresi contributi INPS e INAIL, possono aderire alla nuova rottamazione dei ruoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>31 marzo 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati</li>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> &#8211; pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della terza rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della quarta rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una comunicazione riguardante le somme che le sono state affidate dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4" width="168">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Il contribuente che intende aderire all’istituto della definizione agevolata, dovrà presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione utilizzando l’apposito modello, il “<strong>Modello DA 2000/17</strong>” – “<em>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download</em> sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali, <strong>entro e non oltre il 15 maggio 2018, a pena di decadenza. </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="236">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679">l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti dovranno essere saldati, a discrezione del contribuente, in <strong>un’unica soluzione</strong>, entro il 31 luglio 2018, <strong>o al più in cinque rate</strong> con scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679"><strong>L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatori</strong>a, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili). In proposito, si rammenta che «<em>Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari</em>» può essere impugnato dal contribuente.   L’impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui la stessa si riveli errata.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La nuova rottamazione dei ruoli abbraccia anche i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, <strong>purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="99%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’<strong>eventuale</strong> ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> &#8211; pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle <strong>eventuali </strong>rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> &#8211; comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della prima rata o unica rata della rottamazione</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della terza e ultima rata della rottamazione</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="343">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>ENTRO IL 15 MAGGIO 2018, A PENA DI DECADENZA</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Anche questi contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di adesione mediante il modello “<strong>Modello DA 2000/17</strong>” – “<em>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download</em> sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’eventuale <strong>ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016</strong> che dovrà essere saldato in un’unica soluzione dal contribuente, entro il 31 luglio 2018. Anche in questo caso, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Una volta sanato l’eventuale debito pregresso, <strong>il contribuente è tenuto a pagare gli importi dovuti, a seguito della rottamazione, in massimo tre rate</strong>: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contribuenti esclusi nella prima edizione</em></strong></p>
<p>Anche i contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, possono accedere alla nuova rottamazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi esclusi nella prima edizione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli da parte degli esclusi</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> – pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della prima o unica rata della rottamazione</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della terza e ultima rata della rottamazione</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="290">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>PREVIA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">A seguito di ciò, il contribuente che, per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si era visto respingere l’istanza perché non in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potrà approfittare della <strong>remissione <em>in bonis</em> dopo aver saldato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, quanto dovuto</strong>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="219">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018</strong> l’Agente della Riscossione comunicherà</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="164">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>, entro il 30 settembre 2018 l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis, da <strong>pagare in massimo tre rate</strong>: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 nvembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5" width="243">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="206">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="202">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Peculiarità della domanda di definizione agevolata da presentare all’agente della riscossione siciliano</em></strong></p>
<p>Si precisa che, <strong>limitatamente alle domande di rottamazione da presentare all’Agente della Riscossione siciliano</strong>, ossia “Riscossione Sicilia S.p.A.”, <strong>non può essere utilizzato il “Modello DA 2000/17”</strong>, <strong>ma deve essere presentato un apposito modello</strong> disponibile al seguente link: <em>https://www.riscossionesicilia.it/images/Dichiarazione-adesione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf</em> <strong>per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</strong>, e il modello disponibile al link: <em>https://www.riscossionesicilia.it/images/Istanza-riammissione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf</em> <strong>per i carichi affidati dal 2000 al 2016 oltre che per i soggetti riammessi</strong>.</p>
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		<title>Assegni all&#8217;ex coniuge &#8211;  deduzione</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Deduzione assegno all’ex coniuge: le regole Introduzione &#160; Ai fini IRPEF, sono deducibili dal reddito del contribuente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Deduzione assegno all’ex coniuge: le regole</em></strong></p>
<p><strong><em>Introduzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini IRPEF, sono deducibili dal reddito del contribuente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento del giudice (art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR).</p>
<p>Le prime e fondamentali regole da tener presente sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>è ammessa in deduzione la sola somma che si riferisce al mantenimento del coniuge, come risultante dal provvedimento del giudice;</li>
<li>non è ammessa in deduzione la somma destinata al mantenimento dei figli;</li>
<li>se il provvedimento del giudice indica solo l’importo da corrispondere senza fare distinzione tra la parte destinata al coniuge e quella destinata ai figli, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma.</li>
<li></li>
</ul>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Deduzione assegno al coniuge</strong></p>
<p><strong>(Regole principali – Circolare n. 95/E/2000)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="55%"><strong>Ipotesi</strong></td>
<td width="44%"><strong>Importo deducibile</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="55%">Il provvedimento del giudice indica come importo mensile da corrispondere 1.200 euro, di cui:</p>
<p>ð      500 euro destinati al coniuge;</p>
<p>ð      700 euro ai figli.</td>
<td width="44%">ð      500 euro (deducibili)</p>
<p>ð      700 (non deducibili)</td>
</tr>
<tr>
<td width="55%">Il provvedimento del giudice indica come importo mensile da corrispondere 1.400 euro mensili senza specificare, tuttavia, la parte destinata al coniuge e quelle destinata ai figli.</td>
<td width="44%">ð      700 euro (deducibili)</p>
<p>ð      700 euro (non deducibili)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Adeguamento ISTAT</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le maggiori somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo. Viceversa, non è prevista, la possibilità di dedurre l’adeguamento volontariamente deciso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="672">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="672"><strong>Deducibilità adeguamento ISTAT dell’assegno al coniuge</strong></p>
<p><strong>(Risoluzione n. 448/E/2008)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="558"><strong>Ipotesi</strong></td>
<td width="114"><strong>Deducibilità</strong></p>
<p><strong>(SI/NO)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="558">Il provvedimento prevede un criterio di adeguamento automatico dell’assegno</td>
<td width="114"><em>SI</em></td>
</tr>
<tr>
<td width="558">Adeguamento ISTAT volontario</td>
<td width="114"><em>NO</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contributo Casa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In genere quando marito e moglie si separano, ad uno dei due coniugi viene assegnato (oltre il diritto all’assegno per sé e per i figli) anche il diritto di abitazione sull’ex casa coniugale, ma ciò qualora esista una casa di proprietà.</p>
<p>A volte, infatti, si tratta di coniugi che vivevano in affitto oppure in un appartamento sempre di proprietà ma condominiale.</p>
<p>Pertanto, ne consegue che, in alcune ipotesi, il giudice oltre a stabilire l’onere di corrispondere l’assegno all’ex coniuge necessario al proprio mantenimento e a quello dei figli, stabilisca anche l’onere di corrispondere ulteriori somme necessarie al pagamento del canone di locazione e delle eventuali spese condominiali dell’immobile in cui lo stesso ex coniuge ha conservato il diritto ad abitare (c.d. “<strong><em>contributo casa</em></strong>”).</p>
<p>Il tal caso per espressa previsione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 17/E/2015), il predetto contributo è deducibile insieme all’importo dell’assegno periodico destinato al coniuge.</p>
<p>In genere, è la stessa sentenza di separazione a quantificare la somma che il coniuge deve corrispondere a titolo di “contributo casa” all’altro coniuge. Potrebbe, però, capitare che il giudice nella sentenza fissi solo il diritto al contributo non quantificandone espressamente la somma. In tal caso la somma è determinata <em>per relationem</em>, ossia se ad esempio il contributo casa riguarda il canone di locazione dell’abitazione in cui l’ex moglie continua a vivere con i propri figli perché così stabilito dal giudice, significa che l’importo che il marito deve corrispondere all’ex moglie a titolo di contributo casa è pari al canone di locazione che quest’ultima deve versare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="672">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="672"><strong>Deducibilità “contributo casa”</strong></p>
<p><strong>(Circolare n. 17/E/2015)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="491"><strong>Ipotesi</strong></td>
<td width="180"><strong>Regola</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="491">Il provvedimento del giudice quantifica espressamente il contributo casa</td>
<td width="180"><em>Si deduce tale importo (insieme all’assegno periodico corrisposto al coniuge).</em></td>
</tr>
<tr>
<td width="491">Il provvedimento del giudice prevede il contributo casa ma NON lo quantifica espressamente</td>
<td width="180"><em>Il contributo casa deducibile si quantifica “per relationem” (ed è deducibili insieme all’assegno periodico corrisposto al coniuge).</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Quindi ad esempio, un soggetto che per tutto il 2016 ha corrisposto all’ex coniuge un assegno mensile di 1.200 euro di cui 800 per i figli e 400 per l’ex coniuge ed il provvedimento del giudice inoltre stabilisce anche che è dovuto il contributo casa per l’affitto mensile dell’abitazione dove sono rimasti a vivere l’ex coniuge ed i figli senza però quantificarlo e supponendo che il canone di locazione è di 300 euro al mese, il contribuente (ossia l’ex coniuge che ha corrisposto l’assegno ed il contributo casa), nel Modello 730/2017 (periodo d’imposta 2016) potrà portare in deduzione:</p>
<ul>
<li>400 euro x 12 mesi = 4.800 euro</li>
<li>300 euro x 12 mesi = 3.600 euro<strong><em>Totale deducibile</em></strong> = (4.800 x 3.600) = 8.400 euro</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672"><strong>NOTA BENE –</strong> La deducibilità è ammessa per l’assegno ed il contributo effettivamente corrisposto nell’anno (criterio di cassa). Inoltre non c’è alcun limite massimo previsto.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Somme non deducibili </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi ha chiarito quali sono le somme non deducibili. In particolare:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>NON DEDUCIBILI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>ð      le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (è il caso, ad esempio, di due coniugi che si separano e che si accordano per la corresponsione anticipata di un assegno di 10.000 euro, in luogo di quello mensile. In tal caso i 10.000 euro non sono deducibili da parte dell’ex coniuge che li corrisponde);</td>
</tr>
<tr>
<td>ð      le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (è il caso, ad esempio, di un soggetto separato dalla moglie e che gli corrisponde l’assegno di mantenimento di 1.200 euro mensili, di cui 500 per lei e 700 per i figli. Nel provvedimento di separazione è indicato però che la moglie rinuncia alla sua parte di assegno, quindi ai 500 euro, i quali, vengono, invece, utilizzati dal marito per pagare la rata del mutuo relativo alla casa di comproprietà ed assegnata alla moglie in seguito alla separazione. I 500 euro mensili, in tal caso non sono deducibili dal marito. Il diniego alla possibilità di deduzione nel caso in esame è dovuto al fatto che le somme destinate alle rate di mutuo, non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all’istituto mutuante, e pertanto non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell’assegno di mantenimento (Circolare n. 50/E/2002);</td>
</tr>
<tr>
<td>ð      l’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito (è il caso in cui, ad esempio, il provvedimento del giudice fissa in 12.000 euro la somma complessiva che l’ex coniuge deve corrispondere all’altro e stabilisce altresì che tale importo venga erogato in 3 anni in rate mensili di pari importo). La <em>ratio</em> dell’indeducibilità è stata individuata dall’Agenzia delle Entrate nel fatto che in tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi (Risoluzione n. 153/E/2009)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La documentazione </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai fini della deducibilità è necessario possedere e produrre la seguente documentazione (da parte del coniuge che corrisponde l’assegno e che, quindi, lo deduce):</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>provvedimento del giudice;</li>
<li>documentazione comprovante l’erogazione della somma mensile (bonifici, assegno, ecc.).</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<table width="678">
<tbody>
<tr>
<td width="197"><strong><em>DENOMINAZIONE</em></strong></td>
<td width="481"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>CODICE FISCALE/PARTITA IVA</em></strong></td>
<td width="481"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>RECAPITI NECESSARI</em></strong></p>
<p><strong><em>AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA</em></strong></td>
<td width="481">&nbsp;</p>
<p>MAIL _____________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TELEFONO ________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FAX ______________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em> </em></strong></td>
<td width="481">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2017/03/01/assegni-allex-coniuge-deduzione/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Scadenze fiscali maggio 2016</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/04/20/scadenze-fiscali-maggio-2016/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/04/20/scadenze-fiscali-maggio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                              Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Maggio 2016 &#160; &#160; DATA ADEMPIMENTI 2 Lunedì IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12 IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento Comunicazione acquisti da operatori di San Marino CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                              Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Maggio 2016</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="671">
<tbody>
<tr>
<td width="152"><strong>DATA</strong></td>
<td width="519"><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="21" width="152"><strong>2 Lunedì</strong></td>
<td width="519">IVA – Acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Acquisti intracomunitari – Liquidazione e versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Comunicazione acquisti da operatori di San Marino</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE – Presentazione denuncia</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPOSTA DI BOLLO &#8211; Dichiarazione assegni circolari</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">BOLLO VIRTUALE – Versamento seconda rata bimestrale</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">SPESOMETRO &#8211; Comunicazione acquisti via POS</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA &#8211; Richiesta rimborso infrannuale</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">ELENCHI CINQUE PER MILLE &#8211; Ricerca sanitaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">ELENCHI CINQUE PER MILLE &#8211; Ricerca scientifica</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">ENTI NON-PROFIT – Rendicontazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">STRUTTURE SANITARIE PRIVATE &#8211; Comunicazione compensi riscossi</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">SOCIETA’ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE &#8211; Comunicazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">ORDINI PROFESSIONALI – Comunicazione all’anagrafe tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">SOGGETTI CHE GESTISCONO LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI – Comunicazione Anagrafe tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Comunicazioni Varie &#8211; Anagrafe tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Erogazioni per &#8220;progetti culturali&#8221; – Comunicazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">CANONE RAI &#8211; Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="152"><strong>5 Giovedì   </strong></td>
<td width="519">Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco degli enti di ricerca scientifica</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco degli enti di ricerca sanitaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="152"><strong>9 Lunedì</strong></td>
<td width="519">Iscrizione agli elenchi del 5 per mille per volontariato, Onlus, associazioni e fondazioni e ASD</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="152"><strong>10 Martedì</strong></td>
<td width="519">Imposta di bollo sugli assegni circolari</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">CANONE RAI – Scadenza termine dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="23" width="152"><strong> </strong></p>
<p><strong>16 Lunedì</strong></td>
<td width="519">Soggetti Iva -Emissione delle fatture differite</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">COMMERCIO AL MINUTO E ASSIMILATI -Annotazione nel registro dei corrispettivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte</p>
<ul>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.</li>
<li>Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili)</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPRESE DI ASSICURAZIONE &#8211; Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposte sulle assicurazioni</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Liquidazione e versamento mensile</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Versamento mensile &#8211; (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Versamento Iva trimestrale</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Versamento Iva trimestrale soggetti di cui all’art.74 c.4 e 5</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Versamento Iva trimestrale operazioni derivanti da contratti di subfornitura</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Versamento Iva trimestrale ASD</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IVA – Versamento III rata Iva annuale</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">SCISSIONE DEI PAGAMENTI – Versamento Iva</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="152"><strong>18 Mercoledì </strong></td>
<td width="519">Enti ed organismo pubblici – Ravvedimento Omessi versamenti di imposte e ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Contribuenti- Ravvedimento Omessi versamenti di imposte e ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="152"><strong>20 Venerdì</strong></td>
<td width="519">Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Rettifica agli errori di iscrizione nell’elenco delle &#8220;Associazioni Sportive Dilettantistiche&#8221;</td>
</tr>
<tr>
<td width="152"><strong>25 Mercoledì</strong></td>
<td width="519">IVA &#8211; Scambi Intracomunitari &#8211; Elenchi INTRASTAT Mensili</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="152"><strong>31 Martedì </strong></td>
<td width="519">IVA – Adempimenti di fine mese</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">IMPRESE DI ASSICURAZIONE &#8211; Versamento dell&#8217;imposta dovuta sui premi ed accessori</td>
</tr>
<tr>
<td width="519">Contribuenti – Versamento prima rata scaduta, riammissione al beneficio della rateazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2016/04/20/scadenze-fiscali-maggio-2016/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Scadenze previdenziali maggio 2016</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/04/20/scadenze-previdenziali-maggio-2016/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/04/20/scadenze-previdenziali-maggio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                              Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Le principali scadenze Previdenziali di Maggio 2016                                                   &#160;   ADEMPIMENTI Domenica 15 (Scadenza prorogata a Lunedì 16) æ     SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Denuncia infortuni settore estrattivo æ     COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO &#8211; Invio prospetto sullo stato occupazionale Lunedì 16 (Scadenza prorogata a Lunedì 18) æ     CADIPROF – Versamento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                              Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Le principali scadenze Previdenziali di Maggio 2016                                                   </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="671"><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><strong>Domenica 15 </strong></p>
<p><strong>(Scadenza prorogata a Lunedì 16)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Denuncia infortuni settore estrattivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO &#8211; Invio prospetto sullo stato occupazionale</td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><strong>Lunedì 16</strong></p>
<p><strong>(Scadenza prorogata a Lunedì 18)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     CADIPROF – Versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     CASAGIT &#8211; Denuncia e versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     CONSORZI DI BONIFICA – Versamento contributi fondo quiescenza dipendenti consorziali fissi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – Versamento rata premio anticipato</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS – Versamento contributi artigiani e commercianti</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS – Versamento contributi Gestione Separata</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS &#8211; Versamento contributi lavoro dipendente</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS – Versamento contributi mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS – Versamento contributi pescatori autonomi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a fine mese, ai sensi dell’art. 40, c. 4, L. 214, di conversione al D.L. 201/2011)</td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><strong>Lunedì 16</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     CASAGIT &#8211; Denuncia e versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     FASC &#8211; Versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     FPI &#8211; Denuncia e versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     ENASARCO – Versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><strong>Mercoledì 25</strong></p>
<p><strong>(Scadenza prorogata a Martedì 26)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     ENPAIA – Denuncia e versamento contributi</td>
</tr>
<tr>
<td width="671"><strong>Martedì 31</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     INPS EX-ENPALS &#8211; Denuncia contributiva mensile unificata</td>
</tr>
<tr>
<td width="671">æ     FASI – Versamento contributi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2016/04/20/scadenze-previdenziali-maggio-2016/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Imposta di successione nel Modello F24</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/04/06/imposta-di-successione-nel-modello-f24/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2016/04/06/imposta-di-successione-nel-modello-f24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[successioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ai gentili clienti Loro sedi OGGETTO: Imposte di successione nel Modello F24 &#160; Premessa &#160; Fino ad oggi, le imposte dovute in sede di successione ereditaria, (imposte ipotecarie, catastali, ecc.) erano da versarsi con il modello di pagamento F23 in cui inserire gli appositi codici tributo. Dal 1° aprile 2016, le predette imposte possono essere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ai gentili clienti</p>
<p>Loro sedi</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Imposte di successione nel Modello F24</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fino ad oggi, le imposte dovute in sede di successione ereditaria, (imposte ipotecarie, catastali, ecc.) erano da versarsi con il modello di pagamento F23 in cui inserire gli appositi codici tributo.</p>
<p>Dal 1° aprile 2016, le predette imposte possono essere versate anche tramite Modello F24 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 &#8211; Prot. 40892).</p>
<p>Tuttavia, il Modello F23 potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016, mentre dal 1° gennaio 2017 i predetti tributi possono essere versati solo tramite Modello F24.</p>
<p>Tale nuova misura rappresenta un ulteriore step nel processo di semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti attuato da diversi anni dalle Entrate.</p>
<p>Con la successiva Risoluzione n. 16/E/2016 la stessa Amministrazione Finanziaria ha istituito anche i codici tributo da utilizzare nel Modello F24.</p>
<p>Tutti i codici tributo istituiti sono reperibili sul sito internet <em>www.agenziaentrate.gov.it</em>, nella sezione “<em>Codici da utilizzare per il versamento con il Modello F24</em>” e sono operativi dal 1° aprile 2016.</p>
<p>La tabella che segue, riepiloga i nuovi codici tributo e quelli che possono continuare ad essere utilizzati nel Modello F23 fino al 31 dicembre 2016.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="132"><strong>Codice tributo F24</strong></td>
<td width="397"><strong>Descrizione</strong></td>
<td width="148"><strong>Codice tributo F23 corrispondente</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1530</em></td>
<td width="397"><em> Imposta ipotecaria</em></td>
<td width="148">649T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1531</em></td>
<td width="397"><em>Imposta catastale</em></td>
<td width="148">737T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1532</em></td>
<td width="397"><em>Tassa ipotecaria</em></td>
<td width="148">778T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1533</em></td>
<td width="397"><em>Imposta di bollo</em></td>
<td width="148">456T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1534</em></td>
<td width="397"><em>Imposta sostitutiva INVIM</em></td>
<td width="148">722T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1535</em></td>
<td width="397"><em>Sanzione da ravvedimento &#8211; imposte e tasse ipotecarie e catastali &#8211; art. 13 D.Lgs. n. 472/1997”</em></td>
<td width="148">674T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1536</em></td>
<td width="397"><em>Sanzione da ravvedimento &#8211; Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”</em></td>
<td width="148">675T</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><em>1537</em></td>
<td width="397"><em>Successioni &#8211; Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997</em></td>
<td width="148">Andavano sommati all’imposta dovuta</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="677"><em>La Risoluzione non indica alcun codice per quanto riguarda il versamento dei tributi speciali i quali variano a seconda dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui occorre registrare la dichiarazione di successione (per cui si consiglia di contattare l’Agenzia di riferimento). Per il Modello F23 il codice tributo è 964T.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Modalità di compilazione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La sezione interessata dalla compilazione è quella “ERARIO”. Inoltre, con la stessa Risoluzione n. 16/E/2016 l’Amministrazione Finanziaria ha altresì istituito il codice identificativo “08” (Defunto) da inserire nell’apposito campo della sezione “Contribuente”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="677">
<strong>Compilazione F24</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="255"><strong>Sezione</strong></td>
<td width="422"><strong>Contenuto</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="255"><em>Sezione Contribuente</em></td>
<td width="422">Indicare i dati anagrafici dell’erede che esegue il versamento (codice fiscale, nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio fiscale)</td>
</tr>
<tr>
<td width="255"><em>Sezione Contribuente campo </em></p>
<p><em>“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” </em></td>
<td width="422">Ripotare il codice fiscale del de cuius</td>
</tr>
<tr>
<td width="255"><em>Sezione Contribuente campo</em></p>
<p><em>“Codice identificativo”</em></td>
<td width="422">Riportare il codice “08”</td>
</tr>
<tr>
<td width="255"><em>Sezione “Erario”</em></td>
<td width="422">
<ul>
<li><strong><em>Codice tributo</em></strong>: indicare il codice tributo di riferimento;</li>
<li>A<strong><em>nno di riferimento</em></strong>: indicare l’anno di apertura della successione cioè l’anno del decesso;</li>
<li><strong><em>Importi a debito versati</em></strong>”: indicare l’importo da versare</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="677"><em>La Risoluzione nulla dispone, invece, in merito alla possibilità di compensare il debito per i tributi dovuti con eventuali crediti d’imposta vantati dall’erede o dal de cuius stesso.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Esempio di compilazione (decesso avvenuto nel 2016)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si ricorda che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide con la data del decesso del contribuente.</p>
<p>È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto allegandovi una serie di documenti tra cui ricevuta dell’avvenuto versamento delle relative imposte dovute.</p>
<p>Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.</p>
<p>Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA &#8211; Ufficio Territoriale ROMA 6 &#8211; EUR TORRINO, in Via Canton 20 &#8211; CAP 00144 Roma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Imu e Tasi abitazioni concesse in comodato</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/01/13/imu-e-tasi-abitazioni-concesse-in-comodato/</link>
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		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai signori Clienti Premessa &#160; Per effetto della Legge di Stabilità 2016, a decorrere da quest’anno cambiano le regole per l’IMU e la TASI dovute sull’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. Fino al 2015, era lasciata all’autonomia comunale (il comune doveva prevederlo espressamente nella delibera e nel prevederlo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Ai signori Clienti</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per effetto della Legge di Stabilità 2016, a decorrere da quest’anno cambiano le regole per l’IMU e la TASI dovute sull’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.</p>
<p>Fino al 2015, era lasciata all’autonomia comunale (il comune doveva prevederlo espressamente nella delibera e nel prevederlo doveva stabilirne la condizione e cioè o che l&#8217;agevolazione operasse limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 euro, oppure che il nucleo familiare del comodatario avesse un valore ISEE non superiore ai 15.000 annui). Inoltre, l’assimilazione era da applicarsi limitatamente ad una sola unità immobiliare e il comune poteva altresì stabilire come ulteriore condizione che il comodato fosse regolarmente registrato.</p>
<p>Dal 2016 tutto cambia. Infatti, il Legislatore con il comma 10 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), riconosce (senza che la delibera comunale debba prevederlo) la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI sull’immobile (non di lusso) concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato da questi come abitazione principale. L’agevolazione è concessa solo se rispettate determinate condizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="671"><strong>Immobile (non di lusso) concesso in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato come abitazione principale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><strong>Imposta</strong></td>
<td width="210"><strong>Fino al 2015</strong></td>
<td width="269"><strong>Dal 1° gennaio 2016</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>IMU e TASI</em></td>
<td width="210">La delibera comunale doveva espressamente prevedere la possibilità di assimilazione ad abitazione principale e fissarne le condizioni.</td>
<td width="269">È il Legislatore (con il comma 10 della Legge di Stabilità 2016) che dispone l’agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI e ne stabilisce le condizioni.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Soggetti interessati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La norma parla di “parenti in linea retta entro il primo grado”. Quindi, ciò significa che la concessione in comodato dell’immobile deve avvenire tra genitori e figli (o il genitore concede l’immobile in comodato al figlio oppure viceversa).</p>
<p>Se l’immobile concesso in comodato al figlio, per esempio, è in comproprietà tra i genitori, possono verificarsi due ipotesi:</p>
<p>1) entrambi i genitori lo cedono in comodato ciascuno per la sua quota;</p>
<p>2) solo un genitore lo cede in comodato per la sua quota.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella prima ipotesi, l’agevolazione opera sul 100% della base imponibile. Nella seconda ipotesi, invece, l’agevolazione opera solo sul 50% della base imponibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="498">
<tbody>
<tr>
<td width="498"><strong>Soggetti interessati</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="498">Parenti in linea retta entro il primo grado: <strong><em>genitori e figli</em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Condizioni</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le condizioni necessarie per fruire dell’agevolazione sono le seguenti:</p>
<p>a)      l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria <strong><em>non di lusso</em></strong> (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7);</p>
<p>b)      il comodatario deve utilizzare l’immobile dato in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);</p>
<p>c)       il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione la quale deve rappresentare la sua abitazione principale (<strong><em>non di lusso</em></strong>) e deve essere altresì situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;</p>
<p>d)      il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le predette condizioni devono essere soddisfatte tutte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="671">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong>Casi possibili della condizione di cui al punto c)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><strong>Ipotesi</strong></td>
<td width="161"><strong>Agevolazione IMU/TASI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta e la concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale. Il genitore vive, invece, in affitto.</em></td>
<td width="161">Si</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile (non di lusso) che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.</em></td>
<td width="161">Si</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (<strong>di lusso</strong>) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile (<strong>non di lusso</strong>) che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede nel comune di Napoli, un secondo immobile che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (<strong>non di lusso</strong>) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile (<strong>di lusso</strong>) che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Caserta, un secondo immobile che concede in comodato al figlio (il quale lo utilizza come abitazione principale) e possiede altresì nel comune di Napoli altro immobile.</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Caserta altri due immobili di cui uno lo concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Caserta altri due immobili di cui uno viene concesso in comodato al figlio e l’altro alla figlia, i quali utilizzano ciascun immobile come abitazione principale.</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
<tr>
<td width="510"><em>Il comodante (genitore) possiede un’abitazione (non di lusso) nel comune di Caserta e la concede in comodato al figlio il quale la utilizza come abitazione principale. Inoltre il genitore possiede un altro immobile nel comune di Napoli ma vive in affitto altrove</em></td>
<td width="161">No</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze, ma al riguardo c’è però, da capire se resta ferma la regola che prevede il limite di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (la Legge di Stabilità nulla dispone in tal senso).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Registrazione del comodato</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tra le altre condizioni per usufruire dell’agevolazione di cui al comma 10 della manovra 2016, vi è la necessità di procedere alla registrazione del contratto di comodato.</p>
<p>Pertanto, genitore e figlio dovranno redigere una scrittura privata di “comodato d’uso gratuito” e procederne alla registrazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>La tabella che segue contiene un riepilogo dei costi e degli adempimenti necessari per la registrazione.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="670"><strong>Registrazione contratto comodato</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Dove?</em></td>
<td width="347">Qualsiasi ufficio Agenzia delle Entrate.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Entro quanto tempo?</em></td>
<td width="347">20 giorni dalla stipula.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Imposta di registro?</em></td>
<td width="347">200 euro.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Marca da bollo per ogni copia?</em></td>
<td width="347">16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Come versare l’imposta di registro?</em></td>
<td width="347">Modello F23 codice tributo 109T.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Cosa compilare per la registrazione?</em></td>
<td width="347">Modello 69.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Quanto copie del contratto?</em></td>
<td width="347">Minimo 2 copie.</td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Documenti di riconoscimento delle parti?</em></td>
<td width="347"></td>
</tr>
<tr>
<td width="323"><em>Delega?</em></td>
<td width="347">In carta libera sottoscritta da una delle parti e documento di riconoscimento del delegato.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="670">Per la registrazione del contratto di comodato continua ad utilizzarsi il Modello 69 il quale non è, invece, più utilizzabile per la registrazione dei contratti di locazione. Infatti, dal 1° aprile 2014, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per le eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione o della revoca della cedolare secca, deve essere utilizzato il modello RLI.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La data di stipula del contratto di comodato</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per genitori e figli cha hanno già in essere all’1/1/2016 un contratto di comodato registrato, l’agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti si applica per tutto il 2016.</p>
<p>Qualora, invece, non sia in essere alcun contratto di comodato regolarmente registrato, poiché la registrazione di un contratto di comodato deve avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula e dato che la data di stipula deve essere anteriore a quella di decorrenza, ne consegue che al fine di godere dell’agevolazione in esame per tutto l’anno 2016 (da gennaio a dicembre), le parti devono far sì che la data di stipula e quella di decorrenza decadano entro i primi 15 giorni di gennaio.</p>
<p>Infatti, vale sempre la regola che è considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="671"><strong>Stipula contratto di comodato</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><strong>Ipotesi</strong></td>
<td width="186"><strong>Termine per la registrazione</strong></td>
<td width="293"><strong>Agevolazione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Comodato stipulato in data 01/01/2016 con decorrenza 01/01/2016.</em></td>
<td width="186">Entro il 20/01/2016.</td>
<td width="293">Tutto il 2016.</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Comodato stipulato in data 10/01/2016 con decorrenza 14/01/2016.</em></td>
<td width="186">Entro il 30 gennaio 2016.</td>
<td width="293">Tutto il 2016 (gennaio è computato per intero poiché il possesso in capo al comodatario si protrae per più di 15 giorni).</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Comodato stipulato in data 10/01/2016 con decorrenza 20/01/2016.</em></td>
<td width="186">Entro il 30 gennaio 2016.</td>
<td width="293">L’agevolazione è concessa solo per i mesi che vanno da febbraio a dicembre (gennaio non si considera, poiché il possesso in capo al comodatario si protrae per meno di 15 giorni).</td>
</tr>
<tr>
<td width="192"><em>Comodato stipulato il 01/03/2016 con decorrenza 18/03/2016.</em></td>
<td width="186">Entro il 20/03/2016.</td>
<td width="293">L’agevolazione è concessa solo per i mesi che vanno da aprile a dicembre (marzo non si considera, poiché il possesso in capo al comodatario si protrae per meno di 15 giorni).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si ricorda che la data di stipula deve essere sempre anteriore alla data di decorrenza e che l’omessa registrazione è sanabile con il ravvedimento operoso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La convenienza</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Proviamo a fare una simulazione e verificare in quanto si concretizza il risparmio concedendo l’immobile in comodato al genitore o al figlio.</p>
<p>Si ipotizzi un genitore proprietario (al 100%) nel comune di Caserta di un’abitazione (cat. A/2) e di un altro appartamento a disposizione (cat. A/3) situato sempre nel comune di Caserta. L’immobile di categoria A/2 è l’abitazione principale per il genitore e l’immobile di cat. A/3 è concesso in comodato al figlio, dal 01/01/2016, per il quale rappresenta la sua abitazione principale.</p>
<p>Si ipotizzi che il predetto immobile abbia rendita catastale di 480 euro e che il comune di Caserta abbia fissato per le seconde case un’aliquota IMU dello 0,96% e un’aliquota TASI dello 0,15%.</p>
<p>Una precisazione da fare è che nel liquidare IMU e TASI, il genitore dovrà, comunque, considerare l’immobile come “a disposizione” e quindi applicare le aliquote previste per tale categoria di immobili e non quelle fissate per l’abitazione principale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="671"><strong>Simulazione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="217"><strong>Immobile non concesso in comodato </strong></td>
<td width="321"><strong>Immobile concesso in comodato dall’1/1/2016</strong></td>
<td width="132"><strong>Risparmio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="217"><strong><em>IMU</em></strong><em> = [(480 x 1,05) x 160] x 0,96%</em></p>
<p><strong><em> 774,14</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>TASI</em></strong><em> = [(480 x 1,05) x 160] x 0,15% <strong>120,96</strong></em></td>
<td width="321"><strong><em>IMU</em></strong><em> = [(480 x 1,05) x 160] x 0,96% = 774,14 x 50% = <strong>387,07</strong></em></p>
<p><strong><em>TASI </em></strong><em>= [(480 x 1,05) x 160] x 0,15% = 120,96 x 50% = <strong>60,48</strong></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Costi registrazione contratto di comodato </em></p>
<p><em> 200,00 + 32,00 = 232,00</em></td>
<td width="132">Anno 2016</p>
<p>895,10 – 679,55</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="217"><em>Totale = 895,10</em></td>
<td width="321"><em>Totale = 679,55</em></td>
<td width="132"><strong>215,55</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, optando per la concessione in comodato, per l’anno 2016, il genitore avrà un risparmio IMU e TASI per complessivi 215,55. Il risparmio sarebbe maggiore qualora, all’1/1/2016 il contratto di comodato fosse già in essere (poiché ad esempio già stipulato e registrato nel 2015) in quanto non ci saranno i costi per la registrazione di 232,00 euro.</p>
<p>Per gli anni successivi il 2016, invece, se da un lato non ci saranno i costi di registrazione del comodato, occorrerà fare i conti con eventuali aumenti di aliquote e con “il rischio” che la Manovra 2017 potrebbe modificare qualcosa in merito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La dichiarazione IMU</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il comodante dovrà attestare i requisiti fissati dal comma 10 delle Legge di Stabilità 2016 nella dichiarazione IMU (valevole anche ai fini TASI).</p>
<p>Pertanto, ad esempio, il genitore che concede l’immobile in comodato al figlio nel 2016 dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Distinti saluti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti </em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Canone Rai in bolletta</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/01/13/canone-rai-in-bolletta/</link>
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		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ai gentili Clienti                                                                                                                                                                                                                                                                        Loro sedi &#160; OGGETTO: Canone Rai ordinario in bolletta Premessa &#160; La Legge 208 del 2015 (Stabilità per il 2016) prevede il pagamento rateale del Canone RAI ordinario con addebito sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. Il Canone Rai ordinario,quindi, diventa una voce di spesa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                                                                                                                                       Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Canone Rai ordinario in bolletta</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Legge 208 del 2015 (Stabilità per il 2016) prevede il pagamento<strong> rateale </strong>del Canone RAI ordinario <strong>con addebito </strong>sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.</p>
<p>Il Canone Rai ordinario,quindi, <strong>diventa una voce di spesa</strong> della bolletta elettrica e il suo importo, per il 2016, è di <strong>100 euro</strong> (contro i 113,50 euro dovuti nel 2015).</p>
<p><strong> </strong><strong>Addebito in bolletta dal 1° luglio 2016 </strong></p>
<p>In ragione dei tempi tecnici per adeguare i sistemi di fatturazione, il Canone RAI si pagherà in <strong>bolletta dal 1° luglio 2016</strong>.</p>
<p>Nella prima fattura della società elettrica successiva al 1° luglio 2016, pertanto, saranno <strong>cumulativamente addebitate</strong> tutte le rate scadute (la bolletta, cioè, conterrà gli arretrati dei sei mesi precedenti).</p>
<p>Dal 2017 il Canone RAI sarà invecediviso in 10 rate da 10 euro <strong>da gennaio a ottobre</strong> (quindi si tratterà di 20 euro a bolletta e non si pagherà l&#8217;ultimo bimestre dell&#8217;anno).</p>
<p>Per chi ha l’addebito della bolletta <strong>sul conto corrente bancario o postale</strong>, l’opzione si intende estesa anche al pagamento del Canone TV.</p>
<p>Resta salva la facoltà del correntista di<strong> revocare </strong>l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto.</p>
<p>Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento televisivo <strong>per suggellamento</strong> dell’apparecchio; ossia l’abbonato non potrà rendere inutilizzabile la TV, ad esempio, attraverso un imballaggio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Chi deve pagare                                                 </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’obbligo di pagamento del Canone RAI è disciplinato dal Regio Decreto Legge n. 246/38, (“<em>Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”</em>) le cui disposizioni sono state <strong>in parte modificate</strong> dalla Legge di Stabilità per il 2016.</p>
<p>Presupposto dell’imposta <strong>resta</strong> la detenzione di uno o più apparecchi <strong>“<em>atti o adattabili</em>”</strong> alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.</p>
<p>La novità consiste nel fatto che da quest’anno la detenzione o l’utenza di un apparecchio ricevente le trasmissioni televisive <strong>si presume</strong>:</p>
<p>Þ     <strong>dall’intestazione </strong>di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua <strong>residenza anagrafica</strong>.</p>
<p>In ogni caso il canone di abbonamento alla televisione “<em>per uso privato”:</em></p>
<p>Þ     è dovuto<strong> una sola volta</strong> in relazione agli apparecchi detenuti &#8211; <strong>nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora</strong> &#8211; dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla <strong>stessa famiglia anagrafica</strong>, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/89.</p>
<p>La <strong>detenzione esclusiva</strong> in ambito familiare di <strong>apparecchi radio</strong> non comporta il pagamento del canone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">La nota del 22 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Dipartimento per le comunicazioni – chiarisce cosa si deve intendere<em>per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni</em>” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>La dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per non pagare il Canone RAI</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chi <strong>non detiene</strong> uno o più apparecchi “<em>atti o adattabili”</em> alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, pur avendo un’utenza elettrica, può <strong>inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p>La dichiarazione di non detenere apparecchi va <strong>rilasciata </strong>ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ed essa ha <strong>validità per l’anno</strong> in cui è presentata.</p>
<p>La dichiarazione di non detenzione ha validità<strong> solo per l’anno</strong> in cui è presentata. Ciò vuol dire che andrà rinnovata annualmente se persiste la condizione per l’esonero.</p>
<p>La dichiarazione <strong>mendace</strong> comporta effetti <strong>anche penali (</strong>si veda art. 76 D.P.R. 445/00).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Chi non deve pagare il Canone RAI ordinario</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono esenti dal pagamento del Canone Rai ordinario:</p>
<p>Þ     i soggetti di età <strong>pari o superiore a 75 anni </strong>con reddito annuo non superiore a 8 mila euro. Le modalità difruizione dell’esenzione per tali soggetti saranno stabilite con decreto del MEF, di concerto con il MISE;</p>
<p>Þ     <strong>rivenditori e riparatori</strong> di televisori;</p>
<p>Þ     ospedali militari, Case del soldato o Sale convegno dei militari delle <strong>Forze Armate Italiane</strong> (mentre il canone deve essere pagato dal militare che abbia un apparecchio nell’alloggio privato ubicato in dette strutture);</p>
<p>Þ     <strong>agenti diplomatici e consolari</strong>, se stranieri accreditati in Italia <strong>e a condizione</strong> che nel paese da loro rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani ivi accreditati godano del medesimo trattamento.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Canone Rai speciale. Disciplina invariata</strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>È rimasta <strong>invariata &#8211; </strong>con la sola eccezione della disdetta per suggellamento che è stata abolita dalla L. 208/15<strong> -</strong> la disciplina del Canone RAI speciale dovuto, ad esempio, da alberghi, esercizi pubblici e banche.</p>
<p>In particolare il canone Rai speciale è l’imposta dovuta:</p>
<p>Þ     da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive <strong>fuori dall&#8217;ambito familiare</strong> o che li impieghi a <strong>scopo di lucro</strong> diretto o indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L. luogotenenziale del 21/12/1944 n. 458).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>studi di settore</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/07/03/studi-di-settore/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 08:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai signori clienti Loro sedi OGGETTO: Studi di settore : in arrivo lettere anomalie Premessa Al fine di sensibilizzare adeguatamente la platea dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore, l’Agenzia ha previsto l’invio di apposite comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i dati rilevanti per l’applicazione degli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Ai signori clienti<br />
Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Studi di settore : in arrivo lettere anomalie</p>
<p>Premessa  </p>
<p>Al fine di sensibilizzare adeguatamente la platea dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore, l’Agenzia ha previsto l’invio di apposite comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i dati rilevanti per l’applicazione degli studi dei quali è obbligatoria l’indicazione nella dichiarazione.</p>
<p>È, infatti, questo un nuovo anno durante il quale, proprio in vista della compilazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore, l&#8217;Agenzia delle Entrate avvisa contribuenti ed intermediari d’irregolarità presenti nella compilazione degli studi di settore.</p>
<p>In particolare l’Agenzia sta invitando i 190mila contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2011-2013.</p>
<p>Modalità di invio </p>
<p>Anche quest’anno le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.</p>
<p>In caso di comunicazioni di anomalie, se non è stato delegato alcun intermediario, l’Agenzia avvisa dell’avvenuto aggiornamento del “cassetto” tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. A quelli abilitati ai servizi telematici recapita un avviso personalizzato nell’area autenticata e invia, ai riferimenti dagli stessi indicati, un messaggio di posta elettronica o un sms.</p>
<p>Comunicazione</p>
<p>In particolare, l’Agenzia ripone nel “cassetto fiscale” dell’interessato (a cui può accedere anche l’eventuale intermediario delegato):<br />
	l’invito a presentare i modelli degli studi, se il contribuente, pur obbligato, non vi ha provveduto;<br />
	i modelli trasmessi;<br />
	l’elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili di Unico e i dati degli studi;<br />
	le segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli sulle cause di esclusione o di inapplicabilità;<br />
	le comunicazioni di anomalie rilevate dall’Agenzia analizzando i dati dichiarati ai fini degli studi o le altre fonti informative disponibili;<br />
	le risposte inviate dal contribuente relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati;<br />
	le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore (queste sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, consultabili liberamente e gratuitamente);<br />
	il prospetto su base pluriennale dell’andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi applicati;<br />
	il documento di sintesi dell’esito dell’applicazione degli studi sulla base dell’ultima versione di Gerico, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell’indicazione sull’accesso al regime premiale.</p>
<p>Le stesse informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di Finanza.</p>
<p>Comportamenti da adottare </p>
<p>I contribuenti interessati da comunicazioni di anomalie o da situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o, ancora, da cause di esclusione o inapplicabilità, possono fornire – anche tramite intermediario delegato – chiarimenti e precisazioni, utilizzando gli appositi software disponibili sul sito delle Entrate.</p>
<p>Inoltre, anche alla luce degli elementi e delle informazioni rese note dall’Agenzia delle Entrate, possono decidere di rimediare a eventuali errori e omissioni avvalendosi del rinnovato Istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in base alla tempestività della correzione (articolo 1, comma 637, Legge 190/2014).</p>
<p>Distinti saluti</p>
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		<title>Lettera d&#8217;intento</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/05/28/lettera-dintento/</link>
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		<pubDate>Thu, 28 May 2015 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[lettera d'intento]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO: Niente lettera d’intento cartacea in Dogana Premessa L’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l&#8217;Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d&#8217;intento. La [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
OGGETTO: Niente lettera d’intento cartacea in Dogana</p>
<p>Premessa</p>
<p>L’art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l&#8217;Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d&#8217;intento.<br />
La norma prevede che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma (13.12.2014 -12.04.2015) l&#8217;Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d&#8217;intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.</p>
<p>In conformità a tale previsione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, esonerando l’esportatore abituale dalla consegna della lettera d’intento alle Dogane.</p>
<p>Il ritardo della semplificazione<br />
Per difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata. L’Agenzia delle Dogane (con nota 46452/RU del 20 Aprile 2015) comunicava che con un apposita nota saranno diramate le istruzioni di dettaglio relative all’attivazione dei controlli sostanziali bloccanti che “consentiranno la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento”.</p>
<p>Dal 25 Maggio operativa la semplificazione: niente più lettere d’intento cartacee in Dogana</p>
<p>Essendo state superate le suddette difficoltà legate ad aspetti informatici del sistema, è stata fissata al 25 maggio 2015 la data di attivazione dell’interoperabilità con l’Agenzia delle entrate. Pertanto, da tale data, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione (vedi Nota n. 58510 del 20 maggio 2015 dell’Agenzia delle Dogane).<br />
Viene inoltre resa operativa la possibilità di presentare la Dichiarazione d’intento per più importazioni.<br />
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38 del 13.04.2015, ha ammesso la possibilità, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, di presentare una dichiarazione d&#8217;intento che possa riguardare una serie di operazioni doganali d&#8217;importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell&#8217;anno di riferimento. Nella nota 46452/RU del 20 Aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito che “con successiva nota, che sarà diramata non appena si ridurrà la percentuale degli errori di compilazione riguardanti gli estremi della dichiarazione d’intento …….., si comunicherà la data a partire dalla quale saranno in esercizio tali procedure, condizione necessaria per l’utilizzo in dogana anche della dichiarazione d’intento valida per più operazioni”.<br />
In linea con quanto previsto dalla citata risoluzione, con comunicazione del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni d’intento. Pertanto, per le operazioni di importazione, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento.<br />
Nel primo caso, inserisce il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.<br />
Nel secondo caso, inserisce l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.</p>
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