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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; fisco</title>
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		<title>Addetti ai servizi domestici e familiari: deduzione contributi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2016/10/19/addetti-ai-servizi-domestici-e-familiari-deduzione-contributi/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO: Addetti ai servizi domestici e familiari: deduzione contributi &#160; INTRODUZIONE  Il legislatore fiscale (Art. 10, comma 2, del TUIR), riconosce la possibilità di dedurre, dal reddito complessivo, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Addetti ai servizi domestici e familiari: deduzione contributi</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="197"><strong><em>INTRODUZIONE</em></strong><strong><em> </em></strong></td>
<td width="474">Il legislatore fiscale (Art. 10, comma 2, del TUIR), riconosce la possibilità di dedurre, dal reddito complessivo, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) <strong>per la parte rimasta a carico del datore di lavoro</strong>.Dunque, un soggetto che decide di assumere un/a domestica, una baby-sitter, ecc., può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali versati per conto di questi.</p>
<p>Il datore di lavoro può, dedurre però solo la parte dei contributi a proprio carico, con esclusione, quindi, della quota a carico della/o domestica/o assunta/o.</p>
<p>La deduzione avviene sempre secondo il principio di cassa, ossia per la parte versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La tabella che segue, riepiloga dunque, quali contributi erano deducibili con riferimento al periodo d’imposta 2015 e 2016, in considerazione dei termini di versamento previsti (il versamento è trimestrale).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="457"><strong>Contributi relativi al 2015</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="157"><strong>Trimestre</strong></td>
<td width="157"><strong>Termine di versamento previsto</strong></td>
<td width="143"><strong>Deducibilità</strong><strong>(principio cassa)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="157">I° trimestre 2015 (gennaio – marzo)</td>
<td width="157"><em>Dal 1° aprile 2015 al 10 aprile 2015</em></td>
<td width="143">Modello Unico/2016 (730/2016) riferito al 2015</td>
</tr>
<tr>
<td width="157">II° trimestre 2015 (aprile –giugno)</td>
<td width="157"><em>Dal 1° luglio 2015 al 10 luglio 2015</em></td>
<td width="143">Modello Unico/2016 (730/2016) riferito al 2015</td>
</tr>
<tr>
<td width="157">III° trimestre 2015 (luglio – settembre)</td>
<td width="157"><em>Dal 1° ottobre 2015 al 10 ottobre 2015</em></td>
<td width="143">Modello Unico/2016 (730/2016) riferito al 2015</td>
</tr>
<tr>
<td width="157">IV° trimestre 2015 (ottobre – dicembre)</td>
<td width="157"><em>Dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016</em></td>
<td width="143">Modello Unico/2017 (730/2017) <strong>riferito al 2016</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="456"><strong>Contributi relativi al 2016</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="152"><strong>Trimestre</strong></td>
<td width="153"><strong>Termine di versamento</strong></td>
<td width="150"><strong>Deducibilità</strong><strong>(principio cassa)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="152">I° trimestre 2016 (gennaio – marzo)</td>
<td width="153"><em>Dal 1° aprile 2016 al 10 aprile 2016</em></td>
<td width="150">Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">II° trimestre 2016 (aprile –giugno)</td>
<td width="153"><em>Dal 1° luglio 2016 al 10 luglio 2016</em></td>
<td width="150">Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">III° trimestre 2016 (luglio – settembre)</td>
<td width="153"><em>Dal 1° ottobre 2016 al 10 ottobre 2016</em></td>
<td width="150">Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">IV° trimestre 2016 (ottobre – dicembre)</td>
<td width="153"><em>Dal 1° gennaio 2017 al 10 gennaio 2017</em></td>
<td width="150">Modello Unico/2018 (730/2018) <strong>riferito al 2017</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:</p>
<p>ð      utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso), inviato direttamente dall’Inps;</p>
<p>ð      rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. In tal caso la procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso sportelli postali, tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps, sportelli bancari Unicredit Spa, tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;</p>
<p>ð      online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi Online &#8211; Portale dei Pagamenti &#8211; Lavoratori domestici &#8211; Entra nel servizio, utilizzando la carta di credito;</p>
<p>ð      telefonando al Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>la quota deducibile</em></strong><strong><em> </em></strong></td>
<td width="474">Come anticipato in premessa, il soggetto che assume l’addetto al servizio domestico può dedurre solo la quota di contributi rimasta a proprio carico e versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi. Pertanto, a tal fine, in sede di dichiarazione, quando ci si ritrova il bollettino MAV o, comunque, la ricevuta di avvenuto pagamento, occorre scorporare dall’intero importo la quota contributiva rimasta a carico del dichiarante (datore di lavoro).&nbsp;</p>
<p>A tal fine, l’INPS mette a disposizione sul proprio sito internet un simulatore di calcolo gratuito che agevola notevolmente l’operazione.</p>
<p>Il simulatore è accessibile al seguente <a href="https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b6762%3b&amp;lastMenu=6763&amp;iMenu=1&amp;sURL=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2flavdomesticifrontend%2fSimulazioneCalcoloContributi%2fSimulazioneCCAnonContainer.aspx">link</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>All’interno occorre inserire, man mano, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (tipo di contratto, trimestre di riferimento, paga oraria, ore retribuite nel trimestre, ecc.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, la prima pagina che appare è la seguente (prendiamo come riferimento il III° trimestre 2016).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1° step </strong><em>(tipo di contratto e trimestre di riferimento):</em></p>
<p><strong>2° step</strong><em> (settimane retribuite nel trimestre):</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>3°</em></strong><em> step (ore retribuite nel trimestre):</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4° step </strong><em>(indicare se il lavoratore è parente del datore si/no):</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>5° step </strong><em>(paga oraria o retribuzione mensile)</em></p>
<p><strong>6° step (risultato)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sulla base dei parametri inseriti, dunque, per il III° trimestre 2016 i contributi previdenziali totali sono pari a 417 euro (versati nel periodo 1/10/2016 – 10/10/2016), di cui 105,00 euro a carico del lavoratore. Di conseguenza:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contributi III° trimestre 2016 a carico del datore= 417,00 – 105,00 = 312,00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Quota deducibile III° trimestre</em> <em>2016 </em>= 312,00</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>Limite di deducibilità </em></strong></td>
<td width="474">Fermo restando che la deduzione è ammessa solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e deve avvenire secondo il principio di cassa (sono deducibili le somme effettivamente versate nel periodo d’imposta e, quindi, senza tener conto della competenza dei trimestri), essa spetta fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro (indipendentemente dal numero di domestici assunti).Il predetto, dunque, rappresenta (attualmente) l’importo massimo riportabile in dichiarazione dei redditi del soggetto dichiarante (datore di lavoro) nell’apposito rigo di riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Limite massimo di deduzione </strong><strong>(attualmente)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%"><em>1.549.37 euro.</em></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%"><strong><em>Riepilogando</em></strong><em>, nel Modello Unico/2017 (o 730/2017) (dichiarante) da presentarsi il prossimo anno, deduce, il datore di lavoro:</em>ð      <em>Contributi IV trimestre 2015 (versati a gennaio 2016)</em></p>
<p>ð      <em>Contributi I° trimestre 2016 (versati ad aprile 2016)</em></p>
<p>ð      <em>Contributi II° trimestre 2016 (versati a luglio 2016)</em></p>
<p>ð      <em>Contributi III° trimestre 2016 (versati ad ottobre 2016).</em></p>
<p><em>Il totale (di tutti i trimestri) della quota di contributo a proprio carico è deducibile nel limite massimo di 1.549,37 euro.</em></p>
<p><em>La quota contributiva riferita al IV° trimestre 2016 (versata a gennaio 2017) è deducibile nel Modello Unico/2018 (o 730/2017) riferito al periodo d’imposta 2017.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>VOUCHER DI LAVORO </em></strong></td>
<td width="474">Può accadere che l’addetto che fornisce i servizi domestici o di assistenza personale/familiare sia remunerato tramite i voucher di lavoro. Anche in tal caso, (fermo restando il limite massimo di deducibilità previsto), l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E/2012 ha chiarito che sono deducibili i contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, <strong>a condizione che la prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all&#8217;INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Remunerazione tramite voucher</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Il datore di lavoro può dedurre (a titolo di contributi previdenziali a proprio carico) il 13% del valore nominale del voucher.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>Documentazione necessaria</em></strong></td>
<td width="474">Ai fini della deducibilità, il soggetto dichiarante (datore di lavoro) deve essere in possesso della seguente documentazione.&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Documentazione necessaria</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%"><strong>Ipotesi</strong></td>
<td width="50%"><strong>Documentazione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari secondo le modalità ordinarie (bollettino MAV, tabaccherie, ecc.)</td>
<td width="50%">Ricevute di pagamento da cui si evincono i dati inerenti il rapporto di lavoro e necessari per il calcolo dei contributi (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.).</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari remunerati tramite voucher di lavoro</td>
<td width="50%">
<ul>
<li>ricevute di versamento relative all’acquisto dei voucher;</li>
<li>copia del voucher consegnati al prestatore (nel caso di utilizzo di voucher cartaceo);</li>
<li>documentazione attestante la comunicazione all&#8217;INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (in caso di voucher telematico);</li>
<li>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell&#8217;articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong><em>CHECK LIST</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>DENOMINAZIONE</em></strong></td>
<td width="474"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>CODICE FISCALE</em></strong></td>
<td width="474"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>Breve CHECK</em></strong></td>
<td width="474">q                       <strong>Modlità di pagamento</strong>o    Ordinaria (MAV, ricevitorie, ecc.)</p>
<p>o    Voucher</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>q                       <strong>Quota a carico del datore/dichiarante</strong></p>
<p>o    IV° trimestre anno precedente quello oggetto della dichiarazione redditi (……….euro);</p>
<p>o    I° trimestre anno oggetto della dichiarazione redditi (……….euro);</p>
<p>o    II° trimestre anno oggetto della dichiarazione redditi (……….euro);</p>
<p>o    III° trimestre anno oggetto della dichiarazione redditi (……….euro);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>q                       <strong> verifica limite massimo di deducibilità</strong></p>
<p>o    Totale contributi versati (a carico del dichiarante) euro…….</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>q                       <strong>documentazione necessaria </strong></p>
<p>o    ricevute di versamento</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>q                       <strong>documentazione necessaria in caso di voucher</strong></p>
<p>o    ricevute di versamento relative all’acquisto dei voucher;</p>
<p>o    copia del voucher consegnati al prestatore (nel caso di utilizzo di voucher cartaceo);</p>
<p>o    documentazione attestante la comunicazione all&#8217;INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (in caso di voucher telematico);</p>
<p>o    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell&#8217;articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="197"><strong><em>RECAPITI NECESSARI</em></strong><strong><em>AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA</em></strong></td>
<td width="474">MAIL _____________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TELEFONO ________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FAX ______________________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong><em> </em></strong>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione Inps forfettari</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/02/20/comunicazione-inps-forfettari/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 10:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione all’INPS per i forfettari Premessa Come noto la Legge di Stabilità 2015 (con l&#8217;art.1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime, in vigore dal 1°gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell&#8217;anno precedente i seguenti requisiti: • ricavi/Compensi: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                                 Ai gentili Clienti<br />
									Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Comunicazione all’INPS per i forfettari </p>
<p>Premessa </p>
<p>Come noto la Legge di Stabilità 2015 (con l&#8217;art.1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime, in vigore dal 1°gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d&#8217;impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell&#8217;anno precedente i seguenti requisiti:<br />
•	ricavi/Compensi: non superiori ai limiti indicati nell&#8217;allegato 4 della Legge 190/2014, diversi in base all&#8217;attività ATECO esercitata (non rilevano i ricavi da adeguamento a studi di settore);<br />
•	costi per lavoratori/dipendenti: non superiori a 5.000 Euro lordi;<br />
•	costi per beni strumentali: non superiori a 20.000 Euro al lordo degli ammortamenti (i beni utilizzati promiscuamente per l&#8217;esercizio di impresa, arte o professione concorrono per il 50%, non rilevano i beni immobili e per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente);<br />
•	prevalenza dei redditi da lavoro autonomo: rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati (non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma dei due diversi tipi di reddito non eccede complessivamente i 20.000 Euro).</p>
<p>I contribuenti che scelgono di aderire al nuovo regime forfetario versano un&#8217;imposta sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale e comunale all&#8217;IRPEF ed IRAP pari al 15% del reddito percepito nel periodo d&#8217;imposta e calcolato forfetariamente in base all&#8217;attività esercitata ai fini ATECO.</p>
<p>Regime previdenziale agevolato</p>
<p>Soltanto i contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, hanno il diritto di godere di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.</p>
<p>Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”).</p>
<p>L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS subito dopo l’iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.</p>
<p>Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.</p>
<p>Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.</p>
<p>Comunicazione INPS </p>
<p>L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte:</p>
<p>	Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa<br />
I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.<br />
Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.</p>
<p>Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.<br />
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione &#8211; attraverso la citata procedura telematizzata &#8211; al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.<br />
Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i Modelli F24 precompilati con i Codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.<br />
Cordiali saluti.<br />
Roberta Vailati</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Voluntary disclosure</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/02/04/voluntary-disclosure/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2015/02/04/voluntary-disclosure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri – pubblicato il Modello definitivo per aderire Premessa Pronto il Modello definitivo di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla L. 186/2014. Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del Modello da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri – pubblicato il Modello definitivo per aderire</p>
<p>Premessa</p>
<p>Pronto il Modello definitivo di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla L. 186/2014.<br />
Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del Modello da presentare all’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2014 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e non.<br />
Approvate anche le istruzioni al Modello.<br />
Il Modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto dal:<br />
-	frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;<br />
-	dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente;<br />
-	dai quadri per l’indicazione dei soggetti, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali. </p>
<p>Chi può utilizzare il Modello </p>
<p>Il Modello deve essere utilizzato dall’autore della violazione:<br />
-	degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, co. 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 186 del 2014;<br />
-	e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima Legge n. 186 del 2014.</p>
<p>La procedura: l’adesione e il versamento</p>
<p>Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve:<br />
1.	indicare spontaneamente all&#8217;Amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta telematica (istanza):<br />
	tutti gli investimenti;<br />
	e tutte le attività di natura finanziaria,<br />
costituiti o detenuti all&#8217;estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all&#8217;estero, relativamente a tutti i periodi d&#8217;imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l&#8217;accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all&#8217;art. 4, co. 1 del D.L. n.167/90;<br />
2.	versare le somme dovute in base all&#8217;invito di cui all&#8217;art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; Non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. </p>
<p>Opzione per la tassazione forfetaria</p>
<p>Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del citato Decreto Legge n. 167 del 1990.<br />
Nel Modello Ministeriale tale scelta viene fatta nel frontespizio:</p>
<p>Modalità e termini di presentazione</p>
<p>Il Modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.<br />
È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato:<br />
-	un esemplare cartaceo del Modello predisposto informaticamente;<br />
-	nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Il Modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.</p>
<p>INTEGRAZIONE DEL MODELLO</p>
<p>È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.<br />
L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (30.09.2015).</p>
<p>Il Modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; Nella ricevuta viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a cui dovrà essere inviata la documentazione a supporto dell’istanza e la relazione di accompagnamento del professionista.</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Novità associazioni sportive dilettantistiche</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2015/01/14/novita-associazioni-sportive-dilettantistiche/</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni sportive dilettantistiche]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Novità per le associazioni sportive dilettantistiche Premessa La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche. Il nuovo limite per la tracciabilità delle transazioni La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e associazioni, portando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Novità per le associazioni sportive dilettantistiche</p>
<p>Premessa</p>
<p>La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche.</p>
<p>Il nuovo limite per la tracciabilità delle transazioni</p>
<p>La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per gli enti e associazioni, portando ad un importo pari o superiore a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più i 516,46 euro). </p>
<p>Come noto, infatti, l’articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che:<br />
 “I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all&#8217;Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.</p>
<p>Tutti i versamenti e i pagamenti di importi superiori a 516,46 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere comunque effettuati in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.<br />
L&#8217;inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che, come noto, delinea l’apposito regime tributario di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche), nonché l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).</p>
<p>NOTA BENE &#8211; È da ricordare che, così come chiarito con la risoluzione 102/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate, la normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti non può essere limitata al campo delle associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della Legge 398/91, tra le quali le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco.</p>
<p>La sanatoria per le rateazioni </p>
<p>Il comma 710 della Legge di Stabilità 2015 prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari possono chiedere, entro sei mesi dalla data del 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute.<br />
Tale possibilità è estesa anche agli importi dovuti a seguito di avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali.</p>
<p>NOTA BENE &#8211; Il fatto che la norma parli di associazioni “che siano decadute” dal beneficio della rateazione, lascia pensare che la sanatoria sia riservata a tutti quegli enti che hanno pagato nei termini almeno la prima rata, mentre non può considerarsi ricompreso nella fattispecie in esame il caso dell’associazione che sia decaduta perché non abbia versato la prima rata degli importi dovuti entro i termini previsti.</p>
<p>Alcun riferimento è presente nella norma in merito agli importi iscritti a ruolo presso l’Agente della riscossione. Ecco perché deve ritenersi che, se l’associazione è decaduta da una rateazione Equitalia non potrà richiedere un nuovo piano di rateazione.</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Omesso versamento iva superiore a €. 50.000</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/12/17/omesso-versamento-iva-superiore-a-e-50-000/</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: IVA 2013: il pagamento entro il 29 dicembre esclude il reato Premessa L’art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000 dispone quanto segue: “La disposizione di cui all&#8217;articolo 10-bis – omesso versamento ritenute &#8211; si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l&#8217;imposta sul valore aggiunto, dovuta in base [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>										Ai gentili Clienti<br />
									         Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: IVA 2013: il pagamento entro il 29 dicembre esclude il reato</p>
<p>Premessa</p>
<p>L’art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000 dispone quanto segue:<br />
“La disposizione di cui all&#8217;articolo 10-bis – omesso versamento ritenute &#8211; si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l&#8217;imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell&#8217;acconto relativo al periodo di imposta successivo”.</p>
<p>Gli elementi necessari per la configurazione del delitto, sono individuati:<br />
	nella presentazione della dichiarazione IVA da cui risulti indicato un saldo Iva di importo superiore a 50.000,00 euro;<br />
	mancato versamento entro il termine di versamento dell&#8217;acconto relativo al periodo di imposta successivo.<br />
La presentazione della dichiarazione è il presupposto ineludibile ai fini integrativi del reato, anche perché il dato letterale della norma si riferisce a “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale”.<br />
Anche motivi legati all’impostazione sistematica del dato normativo inducono a ritenere che sia necessaria la presentazione della dichiarazione: il mancato versamento dell’imposta, laddove non venga presentata la dichiarazione Iva, è già previsto e sanzionato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (“Omessa dichiarazione”).<br />
Di conseguenza, una diversa interpretazione porterebbe ad una inammissibile sovrapposizione tra la fattispecie de qua e quella ex art. 5, D.Lgs. 74/200.<br />
La dichiarazione, affinché risulti idonea ai fini integrativi dell’ipotesi in esame, è necessario che sia presentata in maniera fiscalmente valida. Se ciò non avviene, essa dovrà essere considerata omessa e, in tal caso, è integrabile, eventualmente, il delitto ex art. 5, D.lgs. 74/2000.<br />
Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo del reato, l&#8217;art. 10-ter in materia d&#8217;IVA prevede che, la rilevanza penale degli omessi versamenti si verifica solo laddove questi si protraggano fino al termine per il versamento dell&#8217;acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre).</p>
<p>OSSERVA &#8211; Va rilevato che il reato si ritiene comunque commesso anche se successivamente al 29 dicembre 2014 il contribuente provveda a regolarizzare il versamento.</p>
<p>OSSERVA &#8211;  Il versamento effettuato “dopo il 29 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie.</p>
<p>Esempio</p>
<p>Da un punto di vista pratico, a titolo esemplificativo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2013 (periodo d’imposta 2012) con un debito superiore a 50.000,00, senza effettuare il relativo versamento o comunque effettuare un versamento parziale che riduceva il debito al di sotto della soglia di punibilità, si è consumato il reato di omesso versamento dell’IVA lo scorso 27 dicembre 2013. </p>
<p>Allo stesso modo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2014 (periodo d’imposta 2013) con un debito superiore a 50.000,00, senza provvedere a versare quanto dovuto o comunque ad effettuare un versamento parziale che riduca il debito al di sotto della soglia di punibilità, il reato di omesso versamento dell’IVA si configurerà il 29 dicembre 2014.</p>
<p>Sanzioni</p>
<p>La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000.</p>
<p>Il versamento effettuato “dopo il 29 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie.<br />
Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è necessario che l&#8217;estinzione integrale del debito avvenga prima dell&#8217;apertura del dibattimento. In concreto, quindi, per beneficiare dell&#8217;attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza.</p>
<p>Distinti saluti</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Omaggi &#8211; nuove regole</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/12/11/omaggi-nuove-regole/</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[omaggi]]></category>

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		<description><![CDATA[OGGETTO: Decreto Semplificazioni. Omaggi più convenienti Premessa L’articolo 30 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D. Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) prevede l’innalzamento da euro 25,82 ad euro 50,00 della soglia che consente l’integrale detraibilità dell’Iva sull’acquisto degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa ricompresi tra le spese [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OGGETTO: Decreto Semplificazioni. Omaggi più convenienti</p>
<p>Premessa</p>
<p>L’articolo 30 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D. Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) prevede l’innalzamento da euro 25,82 ad euro 50,00 della soglia che consente l’integrale detraibilità dell’Iva sull’acquisto degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa ricompresi tra le spese di rappresentanza.</p>
<p>Nota bene Le nuove disposizioni entreranno in vigore con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, che avverrà trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso in G.U.</p>
<p>Considerando che il D. Lgs. Semplificazioni Fiscali (D. Lgs. 175/2014), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, avvenuta nel C.d.M. del 30.10.2014, questo entrerà in vigore il 13.12.2014.<br />
Pertanto:<br />
	per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il 12.12.2014 si applicheranno le vecchie regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;<br />
	per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” a partire dal 13.12.2014 si applicheranno le nuove regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.</p>
<p>Indetraibilità IVA acquisti di beni destinati ad essere omaggiati<br />
Entro il 12.12.2014	Dal 13.12.2014</p>
<p>Beni di importo unitario superiore ad euro 25,82	Beni di importo unitario superiore ad euro 50,00</p>
<p>Nota bene &#8211; In sostanza, per i beni con costo unitario tra 25,83 euro a 50 euro, non si potrà detrarre l’Iva sugli acquisti effettuati prima del 13 dicembre 2014, anche se le relative fatture sono registrate successivamente. </p>
<p>Quando si considera effettuata l’operazione?</p>
<p>L’efficacia dell’innalzamento della soglia per la detrazione dell’IVA sull’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al momento di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>OSSERVA &#8211; L’art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 sancisce che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data della consegna o spedizione delle merci, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell’imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura (art. 6. co. 4, D.P.R. 633/1972), limitatamente all’importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento.<br />
Detraibilità IVA acquisti di beni destinati ad essere omaggiati<br />
Momento di effettuazione dell’operazione<br />
	Effettuati entro il 12.12.2014	Effettuati a partire dal 13.12.2014<br />
Acquisto beni destinati ad essere omaggiati	Spedizione o consegna dei beni entro il 12.12.2014	Spedizione o consegna dei beni a partire dal 13.12.2014<br />
	Fattura emessa anticipatamente prima del 13 dicembre 2014, anche senza consegna o spedizione dei beni	Fattura emessa anticipatamente a partire dal 13 dicembre 2014, anche senza consegna o spedizione dei beni<br />
	Beni destinati ad essere omaggiati pagati entro il 12.12.2014	Beni destinati ad essere omaggiati pagati a partire dal 13.12.2014<br />
	DDT indicato in fattura differita con data massima 12.12.2014	DDT indicato in fattura differita con data 13.12.2014 in avanti.<br />
Prestazioni di servizi	Fattura emessa entro il 12.12.2014	Fattura emessa dal 13.12.2014</p>
<p>Imposte dirette</p>
<p>Ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES), per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati effettuati entro il 12.12.2014 si prevede l’integrale deducibilità solo se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:<br />
-	48,08 euro, se l’Iva è al 4%;<br />
-	45,45 euro, se l’Iva è al 10%;<br />
-	40,98 euro, se l’Iva è al 22%.<br />
Se vengono superati questi imponibili, si applicheranno le percentuali di deduzione previste dal D.M. 19.11.2008; il suddetto Decreto prevede la deduzione, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel D.M. 19.11.2008, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:<br />
	1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;<br />
	0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;<br />
	0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.</p>
<p>Acquisti di beni destinati ad essere omaggiati: deducibilità IRES/IRPEF<br />
Acquisti effettuati entro il 12.12.2014	Acquisti effettuati dal 13.12.2014<br />
Integrale deducibilità	                  Integrale deducibilità<br />
Imponibile di acquisto non superiore a:<br />
-	48,08 euro, se l’Iva è al 4%;<br />
-	45,45 euro, se l’Iva è al 10%;<br />
-	40,98 euro, se l’Iva è al 22%.	Imponibile di acquisto non superiore a euro 50,00</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Acconti Iva</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/12/10/acconti-iva/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2014/12/10/acconti-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Acconto IVA. La scadenza del 29.12.2014 Premessa Entro il 27.12 di ogni anno va versato l’acconto IVA. Per il 2014, la scadenza viene posticipata al 29.12.2014, dato che il 27 è un sabato. L’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (c.d. Decreto “sviluppo”), ha, infatti, stabilito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                                                                                Ai gentili Clienti<br />
								        Loro sedi</p>
<p>OGGETTO: Acconto IVA. La scadenza del 29.12.2014</p>
<p>Premessa</p>
<p>Entro il 27.12 di ogni anno va versato l’acconto IVA.<br />
Per il 2014, la scadenza viene posticipata al 29.12.2014, dato che il 27 è un sabato.<br />
L’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (c.d. Decreto “sviluppo”), ha, infatti, stabilito lo slittamento al primo giorno non festivo successivo, per tutti gli adempimenti fiscali, aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.</p>
<p>Soggetti tenuti o esclusi dal versamento</p>
<p>Sono obbligati a versare l&#8217;acconto IVA, i contribuenti dotati di partita iva, che effettuano:<br />
•	liquidazioni e versamenti mensili, ex art. 1 del DPR 100/98;<br />
•	liquidazioni e versamenti trimestrali, ex art. 7 del DPR 542/99 e art. 74 c. 4.</p>
<p>Non sono tenuti al versamento dell&#8217;acconto IVA:<br />
•	coloro che hanno iniziato l&#8217;attività nel corso del 2014;<br />
•	coloro che hanno cessato o cesseranno l&#8217;attività nel 2014, ma in ogni caso anteriormente al 1° dicembre, se contribuenti mensili, o al 1° ottobre, se contribuenti trimestrali;<br />
•	i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre 2013, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;<br />
•	i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre dell&#8217;anno precedente, ovvero dalla dichiarazione relativa all&#8217;anno precedente (per i trimestrali &#8220;per opzione&#8221;), risultava un credito IVA;<br />
•	i soggetti che prevedono di chiudere l&#8217;ultima liquidazione del 2014 con un&#8217;eccedenza detraibile d&#8217;imposta;<br />
•	i contribuenti trimestrali &#8220;per opzione&#8221; che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale 2015 (anno 2014);<br />
•	i contribuenti trimestrali &#8220;per opzione&#8221; che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale 2015 (anno 2014);<br />
•	i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34 c. 6;<br />
•	i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 c. 6;<br />
•	le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91;<br />
•	i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;<br />
•	i contribuenti che, nell&#8217;anno precedente, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000): sia coloro che hanno iniziato l&#8217;attività nel 2014 e sia coloro che ne sono usciti con decorrenza 2014;<br />
•	i contribuenti ex minimi 2014 : ovvero coloro che nel 2013 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2014 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione);<br />
•	soggetti che adottano il regime contabile naturale super-semplificato (ovvero coloro che sono fuoriusciti dal regime dei minimi per mancanza dei requisiti ma che conservano i requisiti di fatturato ecc.);<br />
•	i soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro.</p>
<p>I metodi di calcolo</p>
<p>I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto sono tre: storico, previsionale e analitico.</p>
<p>Metodo storico<br />
La determinazione dell&#8217;acconto sulla base del &#8220;dato storico&#8221; consiste nel calcolare l&#8217;importo dovuto nella misura dell&#8217;88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell&#8217;anno precedente (2013).<br />
La base di riferimento è quindi commisurata all&#8217;ammontare dell&#8217;IVA a debito risultante:<br />
•	dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili;<br />
•	dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2013, per i contribuenti trimestrali &#8220;speciali&#8221; (o &#8220;per natura&#8221;) di cui all&#8217;art. 74 co. 4;<br />
•	dalla dichiarazione annuale relativa al 2013, per i contribuenti trimestrali &#8220;per opzione&#8221; di cui all&#8217;art. 7 del D.P.R. 542/99.</p>
<p>Metodo previsionale<br />
Determinazione dell’acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2014 – se si prevede di dover liquidare:<br />
•	per il mese di dicembre del 2014 (contribuenti mensili), o<br />
•	per il quarto trimestre 2014 (contribuenti trimestrali &#8220;speciali&#8221;), o<br />
•	per la dichiarazione del 2014 (contribuenti trimestrali &#8220;per opzione&#8221;),<br />
un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2013, l&#8217;acconto dell&#8217;88% è calcolato su tale minore importo.<br />
In pratica, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell&#8217;anno.<br />
Al fine di rendere omogenei l&#8217;importo relativo al &#8220;dato storico&#8221; e quello &#8220;previsionale&#8221;, quest&#8217;ultimo deve essere considerato al netto dell&#8217;eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.</p>
<p>Metodo analitico<br />
L’acconto, nella misura del 100%, emerge da una liquidazione periodica aggiuntiva, ottenuta sommando algebricamente i seguenti elementi:<br />
•	(con segno +) l&#8217;IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri IVA per il periodo tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2014 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2014 (contribuenti trimestrali);<br />
•	(con segno +) l&#8217;IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre ed il 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;<br />
•	(con segno -) l&#8217;IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 20 dicembre 2014 (contribuenti mensili) e tra il 1° ottobre e il 20 dicembre (contribuenti trimestrali);<br />
•	(con segno -) l&#8217;IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);<br />
•	(con segno -) l&#8217;eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre).</p>
<p>Scomputo dell’acconto</p>
<p>Si ricorda che l&#8217;importo corrisposto a titolo di acconto, verrà scomputato dalla:<br />
•	liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (quindi entro il 16 gennaio 2015 o il 16 febbraio 2015 per coloro che hanno la contabilità presso terzi);<br />
•	liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali &#8220;speciali&#8221; (tenuti al versamento dell&#8217;IVA relativa al quarto trimestre entro il 16 febbraio 2015);<br />
•	dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali &#8220;per opzione&#8221; (tenuti al versamento dell&#8217;IVA relativa al 4° trimestre, insieme con l&#8217;eventuale conguaglio annuale, entro l&#8217;ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale, ossia il 16 marzo 2015);<br />
•	attività separate in regime misto di liquidazione &#8211; liquidazione di dicembre (entro il 16 gennaio 2015) o liquidazione 4° trimestre (entro il 16 febbraio 2015).</p>
<p>Sanzioni e ravvedimento operoso</p>
<p>L’insufficiente o mancato pagamento dell’acconto IVA viene punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi di mora. Tale irregolarità può essere sanata con il ravvedimento operoso e versando sanzioni ridotte:<br />
•	a un 1/10 del 30% (3%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);<br />
•	a un 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo);<br />
•	a un 1/15 del 30% (0,2% per ogni giorno di ritardo) se si procede al versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza e a quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint).</p>
<p>REGIME SANZIONATORIO<br />
- OMESSO VERSAMENTO ACCONTO IVA &#8211;<br />
SANZIONE ORDINARIA = 30% IMPORTO OMESSO<br />
(art. 13 co.1 D.Lgs. 472/97)<br />
Se si regolarizza entro 14 gg. (10/01/2015)<br />
RAVVEDIMENTO SPRINT	0,2% (1/15)<br />
Se si regolarizza entro 30 gg.<br />
(26/01/2015)<br />
RAVVEDIMENTO BREVE	3% (1/10)<br />
Se si regolarizza entro presentazione dich. annuale<br />
(dal 27/01/2015 – 30/09/2015)<br />
RAVVEDIMENTO LUNGO	3,75% (1/8)</p>
<p>In aggiunta al versamento dell’imposta e della sanzione ridotta, occorre versare gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo (attualmente l’1 %) per ogni giorno di ritardo, partendo dal 27 dicembre a quello in cui il versamento viene effettivamente eseguito.<br />
I codici tributo per i versamenti tardivi sono:<br />
•	8904 per la sanzione pecuniaria;<br />
•	1991 per la quota di interessi tardivi;<br />
•	6035 o 6013 per i riferimenti del versamento dell’acconto IVA, a seconda che si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.<br />
L’omesso versamento dell’imposta può assumere valenza penale. </p>
<p>ATTENZIONE &#8211; È infatti punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il 27 dicembre l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2014 se l’ammontare risulti superiore a 50.000 euro per il periodo d’imposta.</p>
<p>Cordiali saluti<br />
Roberta Vailati</p>
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		<title>Comunicazioni Black List</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 18:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[BLACK LIST]]></category>

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		<description><![CDATA[COMUNICAZIONI BLACK LIST Dal 1° luglio 2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli Iva e società cartiere, i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012), intrattenute con operatori aventi sede, residenza o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>COMUNICAZIONI BLACK LIST<br />
Dal 1° luglio 2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli Iva e società cartiere, i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012), intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list, il cui elenco è quello del D.M. 04.05.99 (per le persone fisiche) e del D.M. 21.11.2001 (per le società).<br />
Il modello di comunicazione è presentato con cadenza:<br />
-	trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi.<br />
-	in tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con periodicità mensile.</p>
<p>L’art. 21 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali, approvato dal C.d.M. del 30.10.20014, prevede due semplificazioni:<br />
-	fissa l’obbligo di comunicazione a cadenza annuale;<br />
-	aumenta il limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, da 500 a 10.000 euro.</p>
<p>La soglia annuale di 10.000 euro</p>
<p>Si cerca di riscrivere l&#8217;articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora l&#8217;ammontare complessivo annuale sia superiore a 10.000 euro.</p>
<p>La soglia di 10.000 euro, che fa scattare l’obbligo delle comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list, va applicato all&#8217;ammontare annuale e non alle singole operazioni.<br />
Nonostante il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si sia mostrato non concorde con tale interpretazione, la soglia è da considerarsi annuale, secondo quanto emerso in commissione Finanze dalla bozza di parere che si appresta a rilasciare al Governo sulle Semplificazioni Fiscali. </p>
<p>ATTENZIONE &#8211; La soglia, dunque, non è riferita ad ogni singola operazione ma va fatto il cumulo su base annuale.<br />
Non è ancora chiaro se la soglia annuale da 10.000 euro sia riferibile a tutte le controparti (sommatoria di tutte le transazioni) o se vada verificata per singolo fornitore o cliente.<br />
Attendiamo i necessari chiarimenti dell’Agenzia.</p>
<p>La scadenza annuale</p>
<p>In aggiunta alla nuova veste grafica del modello (che implica oggi la compilazione del quadro BL), viene prevista la futura variazione di periodicità di comunicazione (non più mensile o trimestrale) e di conseguenza della scadenza, che sarà unica e sostituirà quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010.<br />
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.<br />
Probabilmente verrà prevista una scadenza simile: al 31 gennaio dell’anno successivo.<br />
Al fine di stabilire la periodicità della presentazione del modello, dunque, non si dovrà più tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (o se precedente, l’annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).<br />
Il periodo diventerà annuale per tutti.</p>
<p>PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI POLIVALENTI – QUADRO BL &#8211;<br />
OGGI	DOPO L’APPROVAZIONE DEL D.LGS.<br />
(o del Provv. Direttoriale che verrà emanato successivamente all’approvazione)<br />
TRIMESTRALE &#8211; cessioni di beni o prestazioni di servizi registrate nei 4 trimestri precedenti nei registri IVA e per ciascuna categoria di operazioni < 50.000 euro	ANNUALE  MENSILE in tutti gli altri casi	ANNUALE      NOTA BENE &#8211; Nella sua attuale formulazione, il decreto stabilisce che, entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (anno solare che, salvo ritardi nell’iter di approvazione o modifiche in corso d’opera nella stesura delle disposizioni, dovrebbe essere il 2014).                Se questa formulazione della norma verrà confermata, occorrerà quindi presentare:  	entro le scadenze del 10 aprile o del 20 aprile 2015 la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014 stesso, e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali del 2014.     </p>
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		<title>Operazioni con l’estero sotto osservazione</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/10/28/operazioni-con-lestero-sotto-osservazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni estero]]></category>

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		<description><![CDATA[Premessa In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premessa</strong></p>
<p>In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.</p>
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<p>Come è immediato comprendere, l’assoluta novità della previsione introdotta sta nel fatto che le richieste di informazioni potranno riguardare masse di contribuenti e non singole posizioni.</p>
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<p>La legge europea per il 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti necessario ricordare che l’art. 9, comma 1, lettera b) della legge appena richiamata, nel modificare il Decreto-Legge 167/ 1990 ha stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all&#8217;azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l&#8217;Unità centrale per il contrasto all&#8217;evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, <strong>possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l&#8217;estero per masse di contribuenti</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sempre con la stessa disposizione è stato inoltre previsto che può essere richiesto agli altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio (professionisti compresi), l&#8217;identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l&#8217;estero o rapporti ad esse collegate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di poter definire le modalità e i termini delle richieste in oggetto era stata tuttavia prevista l’emanazione di un apposito provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza: provvedimento che, proprio lo scorso 8 agosto, ha visto la luce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pec da trasmettere entro il 31 ottobre</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In considerazione della nuova previsione introdotta, i professionisti saranno tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti da sottolineare come sia le richieste di informazioni che le risposte dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec.</p>
<p>Qualora l’invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.</p>
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<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Cartelle di pagamento a mezzo Pec</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che, con il comunicato stampa del 26 agosto, Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Consigliamo pertanto di controllare costantemente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento intendiamo informarla che, con il comunicato stampa del 26 agosto, Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).</em></p>
<p><em>Consigliamo pertanto di controllare costantemente la PEC</em><em>, in quanto, se la cartella di pagamento è stata correttamente trasmessa da oltre 60 giorni, la stessa non potrà più essere impugnata davanti al giudice. A nulla rileverà, in tal caso, il fatto che il contribuente non abbia materialmente letto il documento trasmesso.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premessa</p>
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<p>Con il comunicato stampa del 26 agosto Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p>
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<p>Quella che può essere vista come una semplificazione (in quanto tutti i contribuenti possono così verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia con indicazione esatta del giorno e ora della notifica), rischia tuttavia di rappresentare un reale problema ove la casella Pec non sia correttamente gestita dall’imprenditore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti necessario sottolineare che, <strong>nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente trasmessa a mezzo Pec da oltre 60 giorni, la stessa non potrà essere più impugnata davanti al giudice, anche se il contribuente non ha materialmente letto il documento prima dello spirare dei termini</strong>.</p>
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<p>L’indirizzo PEC</p>
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<p>L’Agente della riscossione invierà pertanto le cartelle di pagamento agli indirizzi di posta elettronica risultanti dall&#8217;Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).</p>
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<p>L&#8217;indice, realizzato da InfoCamere, viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi dei professionisti, ed è composto da due sezioni, una per i professionisti e l’altra per le imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È possibile consultare gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sull’INI-PEC all’indirizzo: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies</p>
<p><strong>NOTA BENE &#8211; </strong>L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC è stato introdotto, anche per le imprese individuali, dal D.l. 179/2012.</p>
<p>A seguito delle previsioni introdotte con la disposizione in oggetto, le imprese che si iscrivono per la prima volta nel registro delle imprese devono necessariamente dotarsi di indirizzo PEC, il quale dovrà essere indicato all’atto dell’iscrizione.</p>
<p>Le imprese già esistenti, invece, dovevano comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese entro il 30 giugno 2013.</p>
<p>In mancanza di specifiche sanzioni, però, molte imprese non hanno adempiuto all’obbligo in oggetto. In questi casi Equitalia continuerà ad inviare le cartelle di pagamento cartacee, a mezzo raccomandata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
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