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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; enti non commerciali</title>
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		<title>Enti non commerciali</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[enti non commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[enti no profit]]></category>

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		<description><![CDATA[Presentazione del Modello EAS entro il 31.03 Quando si presenta il Modello Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli Enti non commerciali devono:  possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;  presentare il Mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presentazione del Modello EAS entro il 31.03 </p>
<p>Quando si presenta il Modello </p>
<p>Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli Enti non commerciali devono:<br />
	possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;<br />
	presentare il Mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.<br />
Tale obbligo interessa la generalità degli Enti privati non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni fiscali. </p>
<p>La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate, appunto, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.<br />
La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:<br />
	le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25 maggio 1995);<br />
	le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (Legge 398/1991);<br />
	le Associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;<br />
	le Onlus di cui al Decreto Legislativo 460/1997.</p>
<p>La comunicazione periodica in scadenza il 31.03</p>
<p>Presentato il “primo” Mod. EAS, al verificarsi di eventi che comportano la variazione di dati precedentemente comunicati, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.<br />
Non tutte le variazioni sono rilevanti ai fini in esame; in presenza di alcune specifiche fattispecie di seguito evidenziate, infatti, non è necessario inviare il Mod. EAS “aggiornato”.</p>
<p>In particolare, non occorre informare l’Amministrazione Finanziaria delle novità che hanno riguardato:<br />
	i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del Modello);<br />
	i messaggi pubblicitari (punto 21 del Modello);<br />
	l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del Modello);<br />
	il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del Modello);<br />
	l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del Modello);<br />
	l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del Modello);<br />
	il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del Modello).</p>
<p>Inoltre, come precisa la Risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli Uffici Finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei Modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita IVA.</p>
<p>I vantaggi </p>
<p>Il regime di favore a cui si fa riferimento prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del TUIR e, in materia di IVA, nell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’Ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.</p>
<p>Possono usufruire dell’esenzione i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del TUIR) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.</p>
<p>Entrando più nel dettaglio, l’agevolazione è per gli Enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “EAS”, con i seguenti codici:<br />
1.	Associazioni politiche;<br />
2.	Associazioni sindacali;<br />
3.	Associazioni di categoria;<br />
4.	Associazioni religiose;<br />
5.	Associazioni assistenziali;<br />
6.	Associazioni culturali;<br />
7.	Associazioni sportive dilettantistiche;<br />
8.	Associazioni di promozione sociale;<br />
9.	Associazioni di formazione extra-scolastica della persona;<br />
10.	Società sportive dilettantistiche;<br />
11.	Associazioni pro-loco;<br />
12.	Organizzazioni;<br />
13.	altri Enti.</p>
<p>Reperibilità del Modello </p>
<p>Il Modello “EAS” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello EAS”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico.<br />
La comunicazione può essere inviata direttamente dall’Associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del Modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di ricezione del Modello EAS.</p>
<p>L’invio in ritardo  </p>
<p>La presentazione “fuori tempo” del Modello EAS è tra i casi ammessi dall’Istituto della rimessione in bonis (articolo 2, comma 1, D.l. 16/2012), che rimette in gioco i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire di agevolazioni fiscali o regimi di favore, ma che hanno compiuto errori formali o hanno inviato non tempestivamente comunicazioni o attestazioni necessarie al beneficio.<br />
I ritardatari possono rimediare oltre la scadenza e non perdere il regime agevolato, eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2015) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il Modello F24 (codice tributo “8114”).<br />
L’uscita di emergenza è accessibile sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.</p>
<p>La documentazione </p>
<p>Riportiamo di seguito un elenco della documentazione che è opportuno verificare per la corretta compilazione del Modello EAS. Vi invitiamo a contattare i nostri referenti per qualsiasi dubbio in merito.<br />
1.	atto costitutivo e Statuto vigente dell’Associazione (con eventuali estremi di 	registrazione);<br />
2.	certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Associazione;<br />
3.	se successivo all’attribuzione del codice fiscale, certificato di attribuzione della partita IVA;<br />
4.	eventuali certificati relativi a modifiche delle informazioni comunicate all’Agenzia delle Entrate del Codice fiscale e della Partita Iva;<br />
5.	raccomandate per opzione regime forfettario previsto dalla L. n.398/91;<br />
6.	registro previsto dal regime forfettario di cui alla L. n.398/91 (per attività commerciali);<br />
7.	rendiconto dell’Associazione dal quale emergano la ripartizione delle entrate per tipologia: quote associative, erogazioni liberali e contributi pubblici;<br />
8.	se presente, delibera fissazione quote associative;<br />
9.	importo dettagliato delle entrate dell’Associazione (quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici) laddove tale distinzione non emerga dal rendiconto sociale;<br />
10.	verbali di approvazione dei rendiconti annuali;<br />
11.	libro soci aggiornato;<br />
12.	rendiconto finanziario per (eventuali) attività di raccolta fondi;<br />
13.	verbale di nomina del Consiglio Direttivo in carica o documento riepilogativo del Consiglio Direttivo in carica completo di dati anagrafici e codice fiscale di ogni membro;<br />
14.	documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;<br />
15.	natura delle eventuali somme corrisposte ai componenti del Consiglio Direttivo (rimborsi spese, compensi, indennità, ecc.);<br />
16.	atti di proprietà, contratti di locazione o di comodato gratuito relativo ad immobili utilizzati dall’Associazione corredata da certificati o estremi di registrazione di tali atti;<br />
17.	ultima Dichiarazione Unico Enc presentata dall’Associazione;<br />
18.	ultima dichiarazione IRAP presentata dall’Associazione;<br />
19.	ultima dichiarazione dei Sostituti d’imposta (Modello 770 Semplificato);<br />
20.	certificato di iscrizione al Registro telematico del Coni (per Associazioni e Società sportive dilettantistiche).<br />
21.	documentazione relativa all’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;<br />
22.	documentazione relativa ad eventuali affiliazioni a federazioni o gruppi (per società e Associazioni sportive dilettantistiche);<br />
23.	documentazione relativa all’iscrizione presso i Registri del Volontariato ex L. 266/91 (Associazioni di volontariato).</p>
<p>Distinti saluti</p>
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