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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; circolari</title>
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		<title>Scadenze fiscali da Settembre a Dicembre 2019</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2019/09/06/444/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2019/09/06/444/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; Le scadenze fiscali da Settembre a Dicembre 2019 &#160; Ai Gentili clienti Loro Sedi Scadenze Settembre 2019 &#160; Calendario Redditi Il termine per il versamento per i soggetti ISA – ma anche per minimi e forfettari il cui codice ATECO rientri tra quelli per i quali sono stati approvati gli indici – è [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le scadenze fiscali da Settembre a Dicembre 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai Gentili clienti</p>
<p>Loro Sedi</p>
<p>Scadenze Settembre 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Calendario Redditi</p>
<p>Il termine per il versamento per i soggetti ISA – ma anche per minimi e forfettari il cui codice ATECO rientri tra quelli per i quali sono stati approvati gli indici – è il 30 settembre 2019. Fortunatamente, vale la regola dello 0,4% in più in caso di versamento effettuato entro 30 giorni, quindi vi è ancora un’ultima chance al 30 ottobre (non al 31, attenzione!).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192">Scadenza</td>
<td width="268">Ordinaria</td>
<td width="208">Con maggiorazione 0,40%</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">Redditi (Saldo 2018 e 1°acconto 2019)</td>
<td width="268">30 settembre</td>
<td width="208">30 ottobre</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">Redditi (2° acconto 2019)</td>
<td width="268">2 dicembre (30 novembre è sabato)</td>
<td width="208"></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">Trasmissione telematica modello Redditi</td>
<td width="268">2 dicembre (30 novembre è sabato)</td>
<td width="208"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il diritto annuale CCIAA</p>
<p>Anche il calendario del diritto annuale CCIAA segue le medesime regole e scadenze dei Redditi, calendario che porta con sé anche i termini IRAP e INPS relativamente ai versamenti che emergono dai dichiarativi, quindi INPS Gestione Separata e i contributi proporzionali gestione Artigiani e Commercio/Servizi. Lo spostamento delle scadenze riguarda il solo saldo dovuto per il 2018 ed il I° acconto 2019, ma senza spostare in avanti, rispetto agli anni precedenti, l’arco temporale entro il quale i versamenti devono essere effettuati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192">Scadenza</td>
<td width="268">Ordinaria</td>
<td width="208">Con maggiorazione 0,40%</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">Saldo dovuto per il 2018 ed il I acconto 2019</td>
<td width="268">30 settembre</td>
<td width="208">30 ottobre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi</p>
<p>È scaduto il 2 settembre il termine per la trasmissione telematica dei corrispettivi di luglio. L’adempimento riguarda quei contribuenti che, avendo superato il tetto di 400mila euro di corrispettivi nel 2018, sono tenuti dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi stessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="23%">Lunedì 02 Settembre</td>
<td width="76%">Trasmissione corrispettivi telematici luglio</td>
</tr>
<tr>
<td width="76%">Categoria: Iva</td>
</tr>
<tr>
<td width="76%">Sottocategoria: Adempimenti</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">SOGGETTI INTERESSATI</td>
<td width="76%">Soggetti Iva con volume di affari superiore a 400mila euro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimiliate”, per le quali la fattura viene emessa solo a richiesta del cliente.</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">ADEMPIMENTO</td>
<td width="76%">La trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi incassati nel mese di luglio 2019 per evitare le sanzioni per mancato invio è il 2 settembre (il termine naturale del 31 agosto era sabato).</td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">COME SI PRESENTA</td>
<td width="76%">Il contribuente può adottare, nel periodo transitorio di sei mesi, una delle seguenti modalità per inviare i corrispettivi giornalieri per via telematica.<br />
A disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi sono:un servizio web per effettuare l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, divisi per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di “ventilazione”, o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, anche questi distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di “ventilazione”.Inoltre, esiste una terza via telematica, attraverso un sistema di cooperazione applicativa che tramite il web service permette di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo https o sftp.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA</p>
<p>Scadono anche le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE): i dati relativi al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio entro il 16 settembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="662">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="156">Lunedì 16Settembre</td>
<td width="506">IVA – Comunicazione liquidazioni periodiche IVA &#8211; secondo trimestre</td>
</tr>
<tr>
<td width="506">Categoria: Iva</td>
</tr>
<tr>
<td width="506">Sottocategoria: Adempimenti</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">SOGGETTI INTERESSATI</td>
<td width="506">Soggetti passivi dell&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">ADEMPIMENTO</td>
<td width="506">Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2019, da effettuare utilizzando il modello &#8220;Comunicazione liquidazioni periodiche IVA&#8221;.</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">COME SI PRESENTA</td>
<td width="506">Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell&#8217;allegato al Provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato &#8220;Modalità di trasmissione dati&#8221;.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riepilogo scadenze Settembre 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">SETTEMBRE</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="21%">2 Lunedì</td>
<td width="52%">Comunicazione dati fatture estereLuglio</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">IVATrasmissione telematica corrispettivi di luglio</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="21%">16 Lunedì</td>
<td width="52%">Versamento IVAAgosto</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamento RitenuteAgosto</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Comunicazioni LIPE2° trimestre 2019</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="21%">25 Mercoledì</td>
<td width="52%">Modello INTRAAgosto</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Comunicazione dati fatture estereAgosto</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="21%">30 Lunedì</td>
<td width="52%">Modello RedditiVersamento saldo 20181° acconto 2019</td>
<td rowspan="2" width="26%">Prorogata dal DL n° 34/2019 – Titolari di partiva IVA che applicano gli ISA</td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Modello IRAPVersamento saldo 20181° acconto 2019</td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Diritto CCIAA</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scadenze Ottobre 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imposta di bollo fatture elettroniche</p>
<p>Scade il 21 ottobre (poiché il 20 è domenica) il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture relative al terzo trimestre 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Adesione servizio di consultazione delle e-fatture</p>
<p>Entro il 31 ottobre i contribuenti che desiderano proseguire nella facoltà di consultare ed effettuare il download integrale delle e-fatture dal Sistema di Interscambio dovranno aderire all’apposito contratto di servizio dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="669">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="669"> NUOVE SCADENZE OTTOBRE</td>
</tr>
<tr>
<td width="319">Imposta bollo 3° trimestre</td>
<td width="350">21 ottobre</td>
</tr>
<tr>
<td width="319">Adesione e-fatture</td>
<td width="350">31 ottobre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riepilogo scadenze Ottobre 2019</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">OTTOBRE</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="21%">16 Mercoledì</td>
<td width="52%">Versamento IVASettembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamento RitenuteSettembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%">21 Lunedì</td>
<td width="52%">Versamento imposta di bollo su FE3° trimestre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%">25 Venerdì</td>
<td width="52%">Modello INTRASettembre3° trimestre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="21%">31 Giovedì</td>
<td width="52%">Modello TR3° trimestre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Invio telematico Modello 770/2019Anno 2018</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Comunicazione dati fatture estereSettembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Comunicazione saldo e stralcio</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scadenze Novembre 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">NOVEMBRE</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="21%">18 Lunedì</td>
<td width="52%">Versamento IVAOttobre3° trimestre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamento RitenuteOttobre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamenti INPS fissi</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%">20 Mercoledì</td>
<td width="52%">Versamento Enasarco su provvigioni maturate 3° trimestre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%">25 Lunedì</td>
<td width="52%">Modello INTRAOttobre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="21%">30 Sabato® 2 Dicembre</td>
<td width="52%">Rottamazione ter2ᵃ rata</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Saldo e stralcio1ᵃ rata</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scadenze Dicembre 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">DICEMBRE</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="7" width="21%">2 Lunedì</td>
<td width="52%">PVC liti pendenti3ᵃ rata</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Modello Redditi 2019anno 2018</td>
<td width="26%">Proroga emendamenti DL n° 34/2019</td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Modello IRAP 2019anno 2018</td>
<td width="26%">Proroga emendamenti DL n° 34/2019</td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Comunicazioni LIPE3° trimestre 2019</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Imposte, contributi e cedolare secca2° acconto 2019</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Estromissione 20191ᵃ rata imposta sostitutiva (60%)</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Comunicazione dati fatture estereOttobre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="21%">16 Lunedì</td>
<td width="52%">Versamento IVANovembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamento RitenuteNovembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamento IMU-TASISaldo 2019</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Versamento acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="21%">27 Venerdì</td>
<td width="52%">IVA 2019acconto</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="52%">Modello INTRANovembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="21%">31 Martedì</td>
<td width="52%">Comunicazione dati fatture estereNovembre</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td width="599"></td>
<td width="72"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="660"></td>
</tr>
<tr>
<td width="269"></td>
<td width="391"></td>
</tr>
<tr>
<td width="269"></td>
<td width="391"></td>
</tr>
<tr>
<td width="269">Conservazione fatture emesse</td>
<td width="391">ElettronicaCartaceaMista</td>
</tr>
<tr>
<td width="269">Conservazione fatture di acquisto</td>
<td width="391">ElettronicaCartaceaMista</td>
</tr>
<tr>
<td width="269">Servizio di conservazione elettronica</td>
<td width="391">Delega ad intermediarioNessuna delega</td>
</tr>
<tr>
<td width="269">Servizio di generazione e trasmissione e-fattura</td>
<td width="391">Delega ad intermediarioNessuna delega</td>
</tr>
<tr>
<td width="269">OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</td>
<td width="391"></td>
</tr>
<tr>
<td width="269">OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (ESTEROMETRO)</td>
<td width="391">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">MESE DI RIFERIMENTO</td>
<td width="50%">DATA INVIO</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Luglio</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Agosto</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Settembre</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Ottobre</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Novembre</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Dicembre</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="269">DATI DEI CORRISPETTIVI</td>
<td width="391"></td>
</tr>
<tr>
<td width="269">COMUNICAZIONE LIPE</td>
<td width="391">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">TRIMESTRE</td>
<td width="50%">DATA INVIO</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">II°</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">III°</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">IV°</td>
<td width="50%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="660">NUOVO CLIENTEDocumenti necessari per la compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche</td>
</tr>
<tr>
<td width="269"></td>
<td width="391">฀ Copia dell’ultima Dichiarazione IVA presentata nel 2019 (periodo 2018);฀ Copia delle liquidazioni periodiche dell’anno 2017 del mese/trimestre di riferimento annotate sui registri IVA;฀ Copia dei modelli F24 per il versamento dell&#8217;acconto Iva e per l’utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA;฀ Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie;</p>
<p>฀ Riepilogo di tutte le compensazioni d’imposta dell’eventuale credito IVA 2018 e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2018 chiesti a rimborso o in compensazione;</p>
<p>฀ Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2019, regolarmente suddivise per aliquota;</p>
<p>฀ Prospetto di calcolo dell’acconto IVA.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le principali scadenze dal 9 al 16 settembre 2019</p>
<table width="680">
<tbody>
<tr>
<td width="171">DATA</td>
<td width="510">ADEMPIMENTI</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="170">Lunedì 16 Settembre</td>
<td width="510">Soggetti Iva &#8211; Emissione delle fatture differite</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Commercio al minuto e assimilati &#8211; Annotazione nel registro dei corrispettivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="35" width="170">Lunedì 16 Settembre</td>
<td width="510">Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonteVersamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.</p>
<p>Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.</p>
<p>Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p>
<p>Imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili</p>
<p>Imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione</p>
<p>Imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione</p>
<p>Imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d&#8217;Aosta e versata fuori regione</p>
<p>Imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta, maturati fuori dalle predette regioni</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Sostituti d&#8217;imposta &#8211; Imposte su premi di produttività</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE &#8211; Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Banche e poste italiane – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili o detraibili)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) – Versamento ritenute sui proventi derivanti</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Imprese di assicurazione &#8211; Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposte sulle assicurazioni</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">IVA – Liquidazione e versamento mensile</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">IVA – Versamento mensile &#8211; (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">IVA – Versamento VII rata Iva annuale</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento Iva PA (scissione dei pagamenti)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Imposta sugli intrattenimenti – versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Imposta fabbricazione e consumo – versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Nota bene &#8211; Versamento prorogato al 30.09.2019 per i soggetti ISA</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi PF –SP 2019- Titolari di partita Iva – VERSAMENTO 4° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione a partire dal 01-07)IrpefIrapAddizionale regionale</p>
<p>Addizionale Comunale</p>
<p>Tassazione separata</p>
<p>Imposta sostitutiva sulle plusvalenze</p>
<p>Soldo Iva &#8211; scadenza legata al modello redditi</p>
<p>Contributo di solidarietà</p>
<p>IVIE</p>
<p>IVAFE</p>
<p>Cedolare secca</p>
<p>Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: versamento 4° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l&#8217;imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi – Società fiduciarie: versamento 4° rata dell&#8217;IVIE –saldo e I° acconto (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi SC &#8211; Soggetti Ires: versamento 4°- saldo e I° acconto (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi SC &#8211; Società &#8220;di comodo&#8221;: versamento 4° rata della maggiorazione del 10,5% &#8211; saldo I° acconto (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Versamento 4° rata tassa etica (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Adeguamento ISA – Versamento 4° rata (rateizzazione a partire dal 01-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi PF –SP 2019- Titolari di partita Iva – VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)IrpefIrapAddizionale regionale</p>
<p>Addizionale Comunale</p>
<p>Tassazione separata</p>
<p>Imposta sostitutiva sulle plusvalenze</p>
<p>Soldo Iva &#8211; scadenza legata al modello redditi</p>
<p>Contributo di solidarietà</p>
<p>IVIE</p>
<p>IVAFE</p>
<p>Cedolare secca</p>
<p>Imposta tassazione separata derivati da pignoramenti verso terzi</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi PF – Regime forfetario agevolato: VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi PF -Regime fiscale di vantaggio per l&#8217;imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi – Società fiduciarie: VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi SC &#8211; Soggetti Ires: VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Modello Redditi SC &#8211; Società &#8220;di comodo&#8221;: VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Tassa etica &#8211; VERSAMENTO 3° rata &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="510">Adeguamento studi di settore – VERSAMENTO 3° &#8211; Saldo e I° acconto (rateizzazione con maggiorazione 0,40% per chi ha deciso di non usufruire della proroga e pagare la prima e la seconda rata il 20-07)</td>
</tr>
<tr>
<td width="170"></td>
<td width="510">ATTENZIONE! &#8211; Non godono di alcuna proroga i soggetti che non hanno nulla a che fare con gli ISA, o che restano espressamente fuori dalla proroga:I “privati”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA. Si considerano “privati” anche gli agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario.I contribuenti che esercitano attività di impresa o professionale per le quali gli ISA non sono stati approvati.I soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, ne sono esclusi per l’aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Ristrutturazione condomini</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/ristrutturazione-condomini/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                            Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Ristrutturazione condomini Premessa &#160; La Legge di Bilancio 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. &#160; INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Ristrutturazione condomini </em></strong></p>
<p>P<strong><em>remessa </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Legge di Bilancio 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="675"><strong>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="296"><strong>Tipologia intervento</strong></td>
<td colspan="2" width="264"><strong>Detrazione spettante</strong></td>
<td rowspan="2" width="115"><strong>Spesa massima</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><strong>Fino al 31.12.2016</strong></td>
<td width="132"><strong>Dall’1.1.2017 al 31.12.2021</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="296">
<h2>Generalità degli interventi agevolabili</h2>
</td>
<td colspan="2" width="264">65%</td>
<td width="115">
<h2>Specifico limite</h2>
<h2>previsto per</h2>
<h2>tipologia di intervento</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="296">
<h2>Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</h2>
</td>
<td width="132">&#8212; (*)</td>
<td width="132">70%</td>
<td rowspan="2" width="115">
<h2>€ 40.000</h2>
<h2>X</h2>
<h2>numero unità</h2>
<h2>del condominio</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="296">
<h2>Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015</h2>
</td>
<td width="132">&#8212; (*)</td>
<td width="132">75%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(*)  Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli “ordinari” interventi agevolabili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Cessione del credito </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>TIPOLOGIA INTERVENTO</h2>
</td>
<td width="340">
<h2>CESSIONE CREDITO</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>“Generalità” degli interventi agevolabili</h2>
</td>
<td width="340">
<ul>
<li>solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti”</li>
<li>ai fornitori che hanno eseguito gli interventi</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671"><strong>Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</h2>
</td>
<td rowspan="2" width="340">
<ul>
<li>da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)</li>
<li>ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione</li>
<li>da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)</li>
<li>ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Dall’1.1.2018</h2>
<h2>sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>“Generalità” degli interventi agevolabili</h2>
</td>
<td width="340"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Bonus per interventi di recupero edilizio e sisma bonus </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È prorogata, per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="671">
<h2>ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1)</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="221">
<h2>Tipologia intervento</h2>
</td>
<td colspan="2" width="355">
<h2>Detrazione spettante</h2>
</td>
<td rowspan="2" width="95">
<h2>Spesa massima</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="176">
<h2>Fino al 31.12.2016</h2>
</td>
<td width="179">
<h2>Dall’1.1.2017</h2>
<h2>al 31.12.2021</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="221">
<h2>“Generalità” degli interventi</h2>
<h2>ex art. 16-bis, comma 1,</h2>
<h2>lett. i), TUIR</h2>
</td>
<td width="176">
<ul>
<li>Zona 1 e 2</li>
<li>Procedure autorizzatorie dal 4.8.2013</li>
<li>Abitazioni principali e attività produttive</li>
<li>Zona 1, 2 e 3</li>
<li>Procedure autorizzatorie dall’1.1.2017</li>
<li>Abitazioni e attività produttive</li>
<li>70%</li>
<li>75% se su parti comuni condominiali (3)</li>
<li>80%</li>
<li>85% se su parti comuni condominiali (3)</li>
</ul>
</td>
<td width="179"></td>
<td rowspan="5" width="95">
<h2>€ 96.000</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="176">
<h2>10 rate annuali</h2>
</td>
<td width="179">
<h2>5 rate annuali</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="176">
<h2>65%</h2>
</td>
<td width="179">
<h2>50%</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="221">
<h2>Se da detti interventi deriva il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore</h2>
</td>
<td width="176">
<h2>&#8212;   (2)</h2>
</td>
<td width="179"></td>
</tr>
<tr>
<td width="221">
<h2>Se da detti interventi deriva il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore</h2>
</td>
<td width="176">
<h2>&#8212; (2)</h2>
</td>
<td width="179"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(1)       Dall’1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.</p>
<p>(2)       Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR.</p>
<p>(3)       La detrazione del 75% &#8211; 85% è riconosciuta su una spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio.</p>
<p>Con riferimento a tali interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall’1.1.2017, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (capienti / incapienti) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Locazioni brevi</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/locazioni-brevi/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di locazione]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Locazioni brevi Premessa La nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. &#160; CEDOLARE SECCA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Locazioni brevi </em></strong></p>
<p>P<strong><em>remessa </em></strong></p>
<p>La nuova disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="674"><strong>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="328">
<h2>®      contratti di locazione;</h2>
<h2>®      contratti di sublocazione;</h2>
<h2>®      contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi,</h2>
</td>
<td width="346">
<h2>Stipulati a partire dal 1° giugno 2017 a determinate condizioni, è possibile applicare, previa opzione, le disposizioni relative alla cedolare secca, art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, con l’aliquota del 21%.</h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="378">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>IL CONTRIBUENTE HA, DUNQUE, LA POSSIBILITÀ DI:</strong>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="623">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>assoggettare “ordinariamente” ad IRPEF i redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="623">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>optare per la cedolare secca, nella misura del 21%.&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Locazioni brevi </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>LOCAZIONI BREVI</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="312">
<h2>SOGGETTO</h2>
</td>
<td width="359"><strong>REQUISITI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="312">
<h2>PERSONA FISICA AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D’IMPRESA</h2>
</td>
<td width="359">
<ul>
<li>deve trattarsi di locazioni non superiori a 30 giorni di immobili ad uso abitativo</li>
<li>la locazione dell’immobile può comprendere anche prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali</li>
<li>la locazione può essere effettuata direttamente dal locatore o tramite l’ausilio di intermediari immobiliari i quali si avvalgono anche di portali online</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contratti di sublocazione </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La facoltà riconosciuta in capo al sublocatore di optare per la cedolare secca, costituisce un’importante novità, in quanto comporta una deroga all’art. 67, lett. h, TUIR.</p>
<p>Infatti, in base a detta disposizione, i redditi derivanti dalla sublocazione sono inquadrati come redditi diversi e non come redditi di natura fondiaria; da ciò ne conseguiva l’impossibilità di optare per la cedolare secca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="671">
<h2>Sublocazione</h2>
<p><strong>(reddito diverso in capo al sublocatore)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>Fino al 31/05/2017</h2>
</td>
<td width="340"><strong>Dal 01/06/2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="331">
<h2>NO OPZIONE PER CEDOLARE SECCA</h2>
</td>
<td width="340">POSSIBILE OPZIONE PER CEDOLARE SECCA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Adempimenti intermediari </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I commi 4 e 5, art. 4, D.L. n. 50/2017, introducono nuovi adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula/gestione dei contratti di locazione breve.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="324"><strong>SOGGETTO </strong></td>
<td width="347"><strong>ADEMPIMENTI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="324">
<h2>SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, NONCHÉ QUELLI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI</h2>
</td>
<td width="347">All’applicazione, in qualità di sostituti d’imposta, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="263">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="584">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Vers. con il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo dell’accredito al beneficiario;&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="641">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>oggetto di certificazione. L’intermediario deve, infatti, procedere alla compilazione della Certificazione Unica ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 322/1998 con relativo invio all’Amministrazione finanziaria (precompilata) e consegna al percettore.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La nuova rottamazione dei ruoli</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2018/03/23/la-nuova-rottamazione-dei-ruoli/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: la nuova rottamazione dei ruoli Premessa La legge consente l’accesso al nuovo istitutoai contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, nonché a coloro che presentano carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione. Viene altresì concessodi aderire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: la nuova rottamazione dei ruoli</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa </em></strong></p>
<p>La legge consente l’accesso al nuovo istitutoai <strong>contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017,</strong> nonché a coloro che presentano<strong> carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente definizione</strong>. Viene altresì concessodi aderire alla nuova rottamazione ai<strong> contribuenti esclusi in precedenza, </strong>ossia a coloro che, nella precedente edizione dell’istituto, si erano visti respingere l’istanza poiché, al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.</p>
<p>Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata dei ruoli beneficerà di alcuni vantaggi che, in alcuni casi porteranno allo stralcio quasi totale dell’importo a debito risultante in esattoria (es. nel caso in cui la cartella di pagamento contenga solo sanzioni).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="375">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come detto, i soggetti cui si rivolge l’istituto possono essere ricondotti in tre categorie:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="376">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Soggetti interessati</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Di seguito, si riportano, in dettaglio, i termini previsti per ciascuna delle tre fattispecie soggettive previste dalla legge.</p>
<p><strong><em>Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</em></strong></p>
<p>Tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, ivi compresi contributi INPS e INAIL, possono aderire alla nuova rottamazione dei ruoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 2017</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>31 marzo 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati</li>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> &#8211; pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della terza rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della quarta rata della rottamazione bis</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una comunicazione riguardante le somme che le sono state affidate dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4" width="168">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Il contribuente che intende aderire all’istituto della definizione agevolata, dovrà presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione utilizzando l’apposito modello, il “<strong>Modello DA 2000/17</strong>” – “<em>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download</em> sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali, <strong>entro e non oltre il 15 maggio 2018, a pena di decadenza. </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="236">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679">l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti dovranno essere saldati, a discrezione del contribuente, in <strong>un’unica soluzione</strong>, entro il 31 luglio 2018, <strong>o al più in cinque rate</strong> con scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="679"><strong>L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatori</strong>a, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili). In proposito, si rammenta che «<em>Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari</em>» può essere impugnato dal contribuente.   L’impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui la stessa si riveli errata.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La nuova rottamazione dei ruoli abbraccia anche i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, <strong>purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="99%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di precedente definizione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’<strong>eventuale</strong> ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> &#8211; pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle <strong>eventuali </strong>rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> &#8211; comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della prima rata o unica rata della rottamazione</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della terza e ultima rata della rottamazione</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="343">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>ENTRO IL 15 MAGGIO 2018, A PENA DI DECADENZA</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Anche questi contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di adesione mediante il modello “<strong>Modello DA 2000/17</strong>” – “<em>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017”, disponibile in download</em> sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso i suoi sportelli nazionali.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’eventuale <strong>ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016</strong> che dovrà essere saldato in un’unica soluzione dal contribuente, entro il 31 luglio 2018. Anche in questo caso, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">Una volta sanato l’eventuale debito pregresso, <strong>il contribuente è tenuto a pagare gli importi dovuti, a seguito della rottamazione, in massimo tre rate</strong>: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Contribuenti esclusi nella prima edizione</em></strong></p>
<p>Anche i contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, possono accedere alla nuova rottamazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="97%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>Per i contribuenti con carichi esclusi nella prima edizione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<ul>
<li><strong>15 maggio 2018</strong> – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli da parte degli esclusi</li>
<li><strong>30 giugno 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016</li>
<li><strong>31 luglio 2018</strong> – pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza</li>
<li><strong>30 settembre 2018</strong> – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis</li>
<li><strong>31 ottobre 2018</strong> &#8211; pagamento della prima o unica rata della rottamazione</li>
<li><strong>30 novembre 2018</strong> &#8211; pagamento della seconda rata della rottamazione</li>
<li><strong>28 febbraio 2019</strong> &#8211; pagamento della terza e ultima rata della rottamazione</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="290">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>PREVIA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">A seguito di ciò, il contribuente che, per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si era visto respingere l’istanza perché non in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potrà approfittare della <strong>remissione <em>in bonis</em> dopo aver saldato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, quanto dovuto</strong>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="219">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong><strong>ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018</strong> l’Agente della Riscossione comunicherà</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="164">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>, entro il 30 settembre 2018 l’Agente della Riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute ai fini della rottamazione bis, da <strong>pagare in massimo tre rate</strong>: le prime due, con scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 nvembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione, entro il 28 febbraio 2019.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5" width="243">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="206">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="202">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Peculiarità della domanda di definizione agevolata da presentare all’agente della riscossione siciliano</em></strong></p>
<p>Si precisa che, <strong>limitatamente alle domande di rottamazione da presentare all’Agente della Riscossione siciliano</strong>, ossia “Riscossione Sicilia S.p.A.”, <strong>non può essere utilizzato il “Modello DA 2000/17”</strong>, <strong>ma deve essere presentato un apposito modello</strong> disponibile al seguente link: <em>https://www.riscossionesicilia.it/images/Dichiarazione-adesione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf</em> <strong>per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</strong>, e il modello disponibile al link: <em>https://www.riscossionesicilia.it/images/Istanza-riammissione-alla-definizione-agevolata-ex-art.1-del-D.L.-n.148-2017.pdf</em> <strong>per i carichi affidati dal 2000 al 2016 oltre che per i soggetti riammessi</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuovo spesometro</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/29/nuovo-spesometro/</link>
		<comments>https://www.stvailati.it/2017/03/29/nuovo-spesometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[&#160;                                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                                             Loro sedi &#160; OGGETTO: Spesometro, liquidazioni IVA e invio telematico fatture “opzionale”: i termini per l’invio dei dati &#160; Introduzione &#160; L’Agenzia delle Entrate, il 27 marzo 2017, ha emanato un provvedimento (Prot. 58793) con cui, tra l’altro sono dettati in maniera precisa i termini entro cui inviare (telematicamente) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>                                                                                                                                                            Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                            Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Spesometro, liquidazioni IVA e invio telematico fatture “opzionale”: i termini per l’invio dei dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Introduzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, il 27 marzo 2017, ha emanato un provvedimento (Prot. 58793) con cui, tra l’altro sono dettati in maniera precisa i termini entro cui inviare (telematicamente) alla stessa Amministrazione finanziaria, i dati relativi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      al nuovo spesometro di cui all’art. 21 D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D. L. n. 193/2016);</p>
<p>æ      ai dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e bolle doganali, nel caso in cui il contribuente decida di optare, comunque, per l’invio telematico;</p>
<p>æ      delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Provvedimento Prot. n. 58793</strong><strong>(Termini invio dati)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="49%"><strong>Cosa</strong></td>
<td width="50%"><strong>Rif. Normativo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Nuovo spesometro 2017</td>
<td width="50%">Art. 21 D. L. n. 78/2010</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Trasmissione telematica fatture su scelta “opzionale”</td>
<td width="50%">Articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Comunicazione liquidazione periodiche IVA</td>
<td width="50%">Art. 21 – bis D. L. n. 78/2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Termini per il nuovo spesometro</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, interamente riscritto dall’articolo 4, comma 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.</p>
<p>È questo il “nuovo spesometro”, in vigore dal 2017 (ossia per le operazioni IVA che decorrono dal 1° gennaio di quest’anno).</p>
<p>Sono esclusi dalla trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      contribuenti che trasmettono i dati delle fatture per opzione;</p>
<p>æ      produttori agricoli situati nelle zone montane;</p>
<p>æ      contribuenti in regime forfetario;</p>
<p>æ      contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l&#8217;imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;</p>
<p>æ      Amministrazioni pubbliche.</p>
<p>La disciplina prevede che i dati vanno trasmessi (telematicamente) con cadenza “trimestrale” entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p>Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione (ossia 2017), con il Decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) il legislatore ha stabilito che i dati vadano trasmessi con scadenza semestrale (18 settembre con riferimento ai dati delle fatture del I° semestre 2017 e febbraio 2018 per le fatture del II° semestre 2017). Solo a regime (ossia dal 2018), la trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Termini trasmissione telematica dati nuovo spesometro</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Periodo d’imposta di riferimento</strong></td>
<td width="67%"><strong>Scadenze </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>2017</strong></td>
<td width="67%">ð      1° semestre entro il 16 settembre 2017ð      2° semestre entro febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Dal 2018</strong></td>
<td width="67%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Invio telematico delle fatture per scelta</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, delle relative variazioni, e delle bolle doganali.</p>
<p>Per il primo anno di applicazione (ossia 2017) l’opzione è da esercitarsi (attraverso il software “Fatture e corrispettivi” messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 marzo 2017, con effetto dall’1/1 di quest’anno ed ha validità quinquennale (ossia 2017 e 4 anni successivi):</p>
<p>A regime, invece, l’opzione è da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dal quale si vuole che abbia inizio l’efficacia della scelta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Termini esercizio opzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Termine di esercizio dell’opzione</strong></td>
<td><strong>Efficacia</strong></td>
<td><strong>Revoca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Entro il 31/03/2017</strong></td>
<td>Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)</td>
<td>Entro il 31/12/2021 (con effetto dall’1/1/2022).Se non esercitata la revoca l’opzione si esistente per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2026)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017</strong></td>
<td>Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)</td>
<td>Entro il 31/12/2022 (con effetto dall’1/1/2023).Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2027)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>La normativa di riferimento prevede che, se esercitata l’opzione, i dati (fatture emesse e ricevute, note di variazione e bolle doganali) vanno trasmessi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La stessa proroga menzionata per lo spesometro (e sancita dal citato D. L. 244/2016) non era stata, tuttavia, prevista per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel caso di “scelta opzionale”, con la conseguenza che già dal 2017 l’invio sarebbe dovuto avvenire trimestralmente (ossia 31 maggio per il primo trimestre 2017, e così via).</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, così, con il provvedimento del 27 marzo 2017, ha sancito che anche in tal caso i termini sono allineati a quelli del nuovo spesometro. Pertanto:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>æ      anche in caso di opzione esercitata entro il 31/03/2017, l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute per il 2017 dovrà avvenire entro il 16 settembre 2017 (1° semestre) e febbraio 2018 (2° semestre).</p>
<p>æ      solo dal 2018 troverà applicazione la regola generale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong>Termini trasmissione telematica delle fatture, note variazione e bolle doganali</strong><strong>(In caso di opzione)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Periodo d’imposta di riferimento</strong></td>
<td width="67%"><strong>Scadenze </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>2017</strong></td>
<td width="67%">ð      1° semestre entro il 16 settembre 2017ð      2° semestre entro febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%"><strong>Dal 2018</strong></td>
<td width="67%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ne consegue che:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Scelta opzionale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="175"><strong>Termine di esercizio dell’opzione</strong></td>
<td width="238"><strong>Efficacia</strong></td>
<td width="271"><strong>Termine trasmissione dati</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="175"><strong>Entro il 31/03/2017</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td rowspan="2" width="238">Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)</td>
<td width="271"><strong>Per il 2017</strong>ð     1° semestre entro il 16 settembre 2017</p>
<p>ð     2° semestre entro febbraio 2018</td>
</tr>
<tr>
<td width="271"><strong>Dal 2018</strong>ð      1° trimestre entro il 31 maggio</p>
<p>ð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="175"><strong>Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017</strong></td>
<td width="238">Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)</td>
<td width="271">                 <strong>Dal 2018</strong>ð      1° trimestre entro il 31 maggio</p>
<p>ð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La liquidazione periodica IVA</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa diversa riguarda, invece, l’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010) non interessate da nessuna proroga. I soggetti obbligati, già dal 2017, dovranno effettuare le comunicazioni trimestrali secondo il seguente calendario:</p>
<p>æ      1° trimestre entro il 31 maggio;</p>
<p>æ      2° trimestre entro il 16 settembre;</p>
<p>æ      3° trimestre entro il 30 novembre;</p>
<p>æ      4° trimestre entro febbraio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Prospetto di riepilogo</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito, si ritiene utile fornire un prospetto di riepilogo sulle scadenze dei termini di trasmissione dei dati alla luce del provvedimento in commento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="98%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"><strong>Tabella riepilogo scadenze invio telematico dei dati</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Tipo di comunicazione</strong></td>
<td width="40%"><strong>Periodo d’imposta 2017</strong></td>
<td width="38%"><strong>Dal 2018</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Nuovo spesometro (art. 21 D.L. 78/2010)</strong></td>
<td rowspan="2" width="40%">ð      1° semestre entro il 16 settembre 2017ð      2° semestre entro febbraio 2018</td>
<td rowspan="2" width="38%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art.1, comma 3, Dlgs. n. 127/2015)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010)</strong></td>
<td width="40%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
<td width="38%">ð      1° trimestre entro il 31 maggioð      2° trimestre entro il 16 settembre</p>
<p>ð      3° trimestre entro il 30 novembre</p>
<p>ð      4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2017/03/29/nuovo-spesometro/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Scadenza Aprile 2017</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/29/scadenza-aprile-2017/</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Aprile 2017 &#160; DATA ADEMPIMENTI Lunedì 10 Aprile Comunicazioni operazioni IVA – Spesometro &#8211; Contribuenti Iva mensili Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo (soggetti art. 22 e art. 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663) – Contribuenti mensili Produttori agricoli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Aprile 2017</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="20%"><strong>DATA</strong></td>
<td width="79%"><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="20%"><strong>Lunedì</strong></p>
<p><strong>10 Aprile</strong></td>
<td width="79%">Comunicazioni operazioni IVA – Spesometro &#8211; Contribuenti Iva mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo (soggetti art. 22 e art. 74<em>-ter </em>del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663) – Contribuenti mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">Produttori agricoli mensili – Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" width="20%"><strong>Martedì</strong></p>
<p><strong>18 Aprile</strong></p>
<p><strong>(Il 15 aprile cade di sabato e lunedì 17 è Pasquetta)</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td width="79%">IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IVA – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI – Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuate o effettuate in maniera insufficiente (<strong>RAVVEDIMENTO</strong>)</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">CONTRIBUENTI &#8211; Regolarizzazione dei versamenti d’imposte e ritenute non effettuate o effettuate in maniera insufficiente (<strong>RAVVEDIMENTO</strong>)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="15" width="20%"><strong> </strong></p>
<p><strong>Martedì</strong></p>
<p><strong>18 aprile</strong></p>
<p><strong>(Lunedì 17 è Pasquetta)</strong></td>
<td width="79%">ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte:</p>
<ul>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.</li>
<li>Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili)</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IMPRESE DI ASSICURAZIONE &#8211; Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IVA – Liquidazione e versamento mensile</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IVA – Versamento mensile &#8211; (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IVA ANNUALE – Versamento rateale</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">SCISSIONE PAGAMENTI – Versamento Iva PA</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">SOCIETÀ DI CAPITALI – Versamento ritenute su dividendi</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6" width="20%"><strong>Giovedì</strong></p>
<p><strong>20 Aprile</strong></td>
<td width="79%">COMMERCIO ELETTRONICO (REGIME SPECIALE IVA MOSS) – Dichiarazione e versamento IVA</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">MISURATORI FISCALI &#8211; Trasmissione dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">Comunicazione operazioni in contanti legate al turismo (soggetti art. 22 e art. 74-<em>ter</em> del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663) – Contribuenti non mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">COMUNICAZIONE ANAGRAFICA TRIBUTARIA &#8211; Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">Produttori agricoli non mensili – Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">Comunicazioni operazioni IVA –Spesometro &#8211; Contribuenti Iva non mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><strong>Venerdì 21 Aprile</strong></td>
<td width="79%">EQUITALIA – Rottamazione delle cartelle di pagamento &#8211; PRESENTAZIONE DEL MODELLO DA1</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="20%"><strong>Mercoledì</strong></p>
<p><strong>26 Aprile</strong></p>
<p><strong>(25 aprile festa della Liberazione)</strong></td>
<td width="79%">IVA – Scambi Intracomunitari &#8211; Elenchi INTRASTAT- Mensili</td>
</tr>
<tr>
<td width="79%">IVA – Scambi Intracomunitari &#8211; Elenchi INTRASTAT- Trimestrali</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Opzione fatture e corrispettivi telematici</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/22/opzione-fatture-e-corrispettivi-telematici/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stvailati.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti                                                                                                                                                 Loro sedi &#160; OGGETTO: Opzione fatture e corrispettivi telematici &#160; Introduzione &#160; I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (incluse bolle doganali e note di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Opzione fatture e corrispettivi telematici</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Introduzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (incluse bolle doganali e note di variazione). Inoltre, i commercianti al minuto possono optare per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="100%"><strong><em>Opzione trasmissione telematica fatture e corrispettivi</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="27%"><strong>Chi</strong></td>
<td width="72%"><strong>Cos</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Soggetti passivi IVA</td>
<td width="72%">Opzione trasmissione telematica fatture, bolle doganali, note di variazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Commercianti al dettaglio</td>
<td width="72%">Trasmissione telematica corrispettivi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Termini per l’esercizio dell’opzione</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La normativa prevede che:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>solo con riferimento al primo anno di applicazione, l’opzione può avvenire entro il 31 marzo 2017 con effetto a decorrere dall’1/1/2017.</li>
<li>una volta esercitata, l&#8217;opzione ha effetto dall&#8217;inizio dell&#8217;anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio;</li>
<li>la revoca va esercita (sempre tramite la stessa funzionalità con cui è esercitata l’opzione) entro il 31/12 dell’ultimo anno di validità dell’opzione ed ha effetto dall’1/1 dell’anno successivo.</li>
<li></li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="679"><strong><em>Termini esercizio opzione</em></strong></p>
<p><strong><em>(Tabella 1)</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Termine di esercizio dell’opzione</strong></td>
<td><strong>Efficacia</strong></td>
<td width="320"><strong>Revoca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Entro il 31/03/2017</td>
<td>Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso)</td>
<td width="320">Entro il 31/12/2021 (con effetto dall’1/1/2022).</p>
<p>Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2026)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>A regime</em></strong>, l’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui ha inizio la trasmissione dei dati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong><em>Termini esercizio opzione</em></strong></p>
<p><strong><em>(Tabella 2)</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Esempio</strong></td>
<td><strong>Efficacia</strong></td>
<td><strong>Revoca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017</td>
<td>Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso)</td>
<td>Entro il 31/12/2022 (con effetto dall’1/1/2023).</p>
<p>Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2027)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Periodicità per la trasmissione dei dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se esercitata l’opzione, i dati vanno trasmessi con la seguente periodicità:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per le fatture, la trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento;</li>
<li>per i corrispettivi, la trasmissione dovrebbe essere quotidiana.Quindi, per chi decide di esercitare l’opzione entro il 31/03/2017, la trasmissione dovrà avvenire con la seguente tempistica:</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="100%"><strong><em>La trasmissione dei dati</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%"><strong>Cosa</strong></td>
<td width="37%"><strong>Come/Quando</strong></td>
<td width="46%"><strong>Termini</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%">Fatture</td>
<td width="37%">
<ul>
<li>31/05 (I° trimestre)</li>
<li>31/08 (II° trimestre)</li>
<li>30/11 (III° trimestre)</li>
<li>28/02/2018 (IV° trimestre)</li>
</ul>
</td>
<td width="46%">Software “Fatture e corrispettivi”</p>
<p>Disponibile al seguente <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/">link</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%">Corrispettivi</td>
<td width="37%">Giornaliero</td>
<td width="46%">Registratore di cassa telematico oppure tramite il software “Fatture e corrispettivi”</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche per l’esercizio o revoca dell’opzione in commento occorre utilizzare il software (gratuito) “Fatture e corrispettivi”. Il tutto può avvenire a direttamente da parte del contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) oppure anche tramite intermediario incaricato.</p>
<p>Per i chiarimenti circa i dati da trasmettere occorre far riferimento alla Circolare n. 1/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Da sapere</em></strong></p>
<p>Per chi decide di optare per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, il legislatore riconosce di vantaggi, ossia:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>esonero dal nuovo spesometro trimestrale (semestrale per il 2017) di cui al D. 193/2016;</li>
<li>esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;</li>
<li>esonero dalla comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino;</li>
<li>esonero dai modelli Intrastat.</li>
<li>la priorità nei rimborsi Iva, i quali saranno eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall&#8217;articolo 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Dpr 633/72;</li>
<li>la riduzione di due anni (per chi garantisce la tracciabilità di incassi e pagamenti d’importo superiore a 30 euro) dei termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette.È, inoltre, previsto l’esonero dalla registrazione delle fatture, dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi IVA, ma solo se trattasi di soggetti di cui all’art. 5 DM 4 agosto 2016 (soggetti ammessi al tutoraggio IVA). In particolare, stiamo parlando di:</li>
<li></li>
</ul>
<ul>
<li>esercenti arti e professioni;</li>
<li>imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all&#8217;art. 18 del decreto n. 600 del 1973;</li>
<li>limitatamente all&#8217;anno di inizio dell&#8217;attivita&#8217; e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973. Optando per la trasmissione telematica dei corrispettivi è fatto, altresì, esonero dall’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi stessi (resta fermo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente). Inoltre:</li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<ul>
<li>l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, non implica anche la necessità di optare per la trasmissione delle fatture;</li>
<li>per i distributori automatici, la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria;</li>
<li>una volta esercitata l’opzione, qualora il contribuente non provveda a trasmette i dati richiesti, vengono meno i vantaggi sopra evidenziati e si rende applicabile il relativo sistema sanzionatorio (sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso oltre che l’eventuale sospensione della licenza o autorizzazione ad esercitare l’attività).</li>
<li></li>
</ul>
<table width="678">
<tbody>
<tr>
<td width="197">&nbsp;</td>
<td width="481"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197">&nbsp;</td>
<td width="481"><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="197">&nbsp;</td>
<td width="481">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Modello Eas scadenza 31 marzo</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/22/modello-eas-scadenza-31-marzo/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni sportive dilettantistiche]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;                                                                                                                                                                 Ai gentili Clienti                                                                                                                                                                Loro sedi &#160; OGGETTO: Presentazione modello EAS entro il 31 marzo Premessa &#160; Scade il 31 marzo 2017 il termine entro il quale gli enti associativi devono trasmettere in via telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>                                                                                                                                                                Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                               Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO: Presentazione modello EAS entro il 31 marzo</em></strong></p>
<p><strong><em>Premessa</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scade il 31 marzo 2017 il termine entro il quale gli <strong>enti associativi</strong> devono trasmettere in via telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi).</p>
<p>Il modello per la trasmissione dei dati ai fini dell’adempimento richiamato è il &#8220;modello Eas&#8221;. Tale modello può essere trasmesso direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel:</p>
<ul>
<li>entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;</li>
<li>entro il 31 marzo dell’anno successivo il modello deve essere, nuovamente presentato quando nel corso dell’anno cambiano i dati precedentemente comunicati riportando anche i dati che non hanno subito variazioni.</li>
<li>Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="672">L’articolo 30, comma 1, del D.L. 185/2008, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) e all’articolo 4 del D.P.R. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello EAS <strong>approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 02.09.2009</strong>.</td>
<td width="4"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="677">
<table width="652">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="652"><strong>Presentazione modello EAS</strong>(La scadenza)</td>
</tr>
<tr>
<td width="199"><strong>Adempimento</strong></td>
<td width="452">Presentazione modello EAS</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="199"><strong>Termine adempimento</strong></td>
<td width="452">Ente di nuova costituzione &#8211; Entro 60 giorni dalla data di costituzione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="452">Variazione dei dati forniti nel modello EAS inviato precedentemente &#8211; Entro il <strong>31 marzo</strong> dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="452">Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria &#8211; Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti compilando l’apposita sezione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="199"><strong>Come </strong></td>
<td width="452"> In via telematica &#8211; direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel</td>
</tr>
<tr>
<td width="199"><strong>Dove trovare il modello</strong></td>
<td width="452">Il modello è disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate.<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Home</a> - <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/">Cosa devi fare</a> - <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/">Comunicare dati</a> - <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Enti+associativi+modello+EAS/">Comunicazioni da parte di Enti associativi (modello Eas)</a> - Modello e istruzioni.Il Modello EAS può essere scaricato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del Provv. 2.9.2009.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il modello EAS </em></strong></p>
<p><em>Le informazioni acquisite tramite il modello EAS, costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell&#8217;analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere (elusione fiscale) il pagamento delle imposte dovute.</em></p>
<p>La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p>
<p>L’obiettivo delle disposizioni normative e di prassi è dunque quello di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal Legislatore fiscale e individuare, conseguentemente, l&#8217;uso distorto dello strumento associazionistico.</p>
<p>Distinti saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stvailati.it/2017/03/22/modello-eas-scadenza-31-marzo/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Bonus energia e ristrutturazione condominio: proroga termini invio dati</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/01/bonus-energia-e-ristrutturazione-condominio-proroga-termini-invio-dati/</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                              Loro sedi &#160; OGGETTO:Bonus energia e ristrutturazione condominio: proroga termini invio dati &#160; Introduzione Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 7 marzo per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>OGGETTO:Bonus energia e ristrutturazione condominio: proroga termini invio dati</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="85"><strong>Introduzione</strong></td>
<td width="586">Gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 7 marzo per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché relative all&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all&#8217;arredo delle parti comuni dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p><strong>Il termine del 28 febbraio viene così prorogato per effetto di un Comunicato Stampa pubblicato in data 21 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Con un provvedimento pubblicato sul proprio sito in data 27 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche da considerare ai fini dell’espletamento dell’adempimento in commento.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>Il comunicato stampa</strong></td>
<td width="586">Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti. La proroga è legata all’esigenze manifestate dagli amministratori, che comunque non andrà a incidere o compromettere sulla tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nello stesso comunicato viene ribadito che la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="571">Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>Soggetti interessati</strong></td>
<td width="586">Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre del 2016 sono dunque tenuti all’invio dei dati delle spese sostenute nel 2016 in relazione alle parti condominiali per:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="85"><strong>Le Faq aggiornate</strong></td>
<td width="586">&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="567"><strong>Le Faq aggiornate</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500">L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle Entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flaq pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500">Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.</p>
<p>Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.</td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?</strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="500">Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell&#8217;intervento &#8211; Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="491">Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:</p>
<p>v      una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2) che sostengono entrambi le spese;</p>
<p>v      una ad uso ufficio;</p>
<p>sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).</p>
<p>L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali).</p>
<p>L’importo complessivo dell&#8217;intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="500"><strong>Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="500">Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:</p>
<p>ð      qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio;</p>
<p>ð      qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="671">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Scadenziario marzo 2017</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2017/03/01/scadenziario-marzo-2017/</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roberta vailati]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[                                                                                                                                                             Ai gentili Clienti                                                                                                                                                              Loro sedi OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Marzo 2017 &#160; DATA ADEMPIMENTI Venerdì 3 Marzo CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento Martedì 7 Marzo SOSTITUTI D’IMPOSTA – Trasmissione della Certificazione Unica SOSTITUTI D’IMPOSTA – Comunicazione per la ricezione in via telematica del 730-4 AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Trasmissione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>                                                                                                                                                             Ai gentili Clienti</em></p>
<p><em>                                                                                                                                                             Loro sedi</em></p>
<p><strong><em>OGGETTO: Le principali scadenze Fiscali di Marzo 2017</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="95%">
<tbody>
<tr>
<td width="18%"><strong>DATA</strong></td>
<td width="81%"><strong>ADEMPIMENTI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="18%"><strong>Venerdì</strong></p>
<p><strong>3 Marzo</strong></td>
<td width="81%">CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="18%"><strong>Martedì</strong></p>
<p><strong>7 Marzo</strong></td>
<td width="81%">SOSTITUTI D’IMPOSTA – Trasmissione della Certificazione Unica</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">SOSTITUTI D’IMPOSTA – Comunicazione per la ricezione in via telematica del 730-4</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Trasmissione spese sostenute per ristrutturazione, risparmio energetico, bonus mobili, delle parti comuni condominiali</td>
</tr>
<tr>
<td width="18%"><strong>Giovedì 9 Marzo</strong></td>
<td width="81%">CONTRIBUENTI – Opposizione comunicazione dati spese sanitarie</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="18%"><strong>Mercoledì 15 Marzo</strong></td>
<td width="81%">IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="15" width="18%"><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Giovedì</strong></p>
<p><strong>16 Marzo</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td width="81%">ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte</p>
<ul>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.</li>
<li>Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.</li>
<li>Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (oneri deducibili e detraibili)</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%"> Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IMPRESE DI ASSICURAZIONE &#8211; Versamento ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IVA ANNUALE – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IVA – Liquidazione e versamento mensile</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IVA – Versamento mensile &#8211; (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">SOCIETA’ DI CAPITALI &#8211; Bollatura libri e registri contabili</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="18%"><strong>Lunedì 20 Marzo</strong></p>
<p><strong>(18 Marzo cade di sabato)</strong></td>
<td width="81%">ENTI PUBBLICI &#8211; Ravvedimento &#8211; Omessi versamenti d’imposte e ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">CONTRIBUENTI – Ravvedimento &#8211; Omessi versamenti di imposte e ritenute</td>
</tr>
<tr>
<td width="18%"><strong>Lunedì 27 Marzo</strong></p>
<p><strong>(25 Marzo cade di sabato)</strong></td>
<td width="81%">IVA – Scambi Intracomunitari &#8211; Elenchi INTRASTAT- Mensili</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="16" width="18%"><strong>Venerdì 31 Marzo</strong></td>
<td width="81%">IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Modello INTRA-12</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IVA – Acquisti intracomunitari ENC – Liquidazione e versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI – Modello EAS</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">ENTI CREDITIZI &#8211; Dichiarazione imposta sostitutiva</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">EREDI – Presentazione della dichiarazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">RISPARMIO AMMINISTRATO – Rilascio attestazione</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">EROGAZIONI LIBERALI – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">TOBIN TAX &#8211; Presentazione modello FTT</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">IVA – Adempimenti di fine mese</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">Condomìni: cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">Equitalia – Rottamazione delle cartelle di pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">FATTURE E CORRISPETTIVI TELEMATICI &#8211; Opzione per la trasmissione telematica dei dati</td>
</tr>
<tr>
<td width="81%">SOSTITUTI D’IMPOSTA</p>
<ul>
<li>Consegna della Certificazione Unica</li>
<li>Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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