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	<title>Studio Roberta Vailati &#187; amministratore</title>
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	<description>Milano -  Via Giotto 29 - tel: 02 463463</description>
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		<title>Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>

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		<description><![CDATA[Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014. &#160; Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti (compreso il nostro studio) le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti (compreso il nostro studio) le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l&#8217;acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (<strong>sempre che l&#8217;F24 sia superiore a 1.000 euro)</strong>.</p>
<p>Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:</p>
<p>-      <strong>superiori a mille euro</strong>;</p>
<p>-      o di quelli che <strong>utilizzano crediti d&#8217;imposta in compensazione</strong>.</p>
<p>In questi casi si dovrà effettuare il pagamento <strong>solo in via telematica</strong>, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo stabilisce l&#8217;articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l&#8217;obbligo dell&#8217;invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.</p>
<p>Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello <strong>F24 cartaceo</strong> (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un <strong>saldo pari o inferiore a € 1.000</strong>, <strong>senza alcuna compensazione</strong>.</p>
<p><strong>In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici</strong> dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello <strong>presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni</strong> (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel</strong></p>
<p>È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi.</p>
<p>Per l&#8217;F24 web e l&#8217;F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l&#8217;F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell&#8217;F24 viene scartata se non c&#8217;è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).</p>
<p>In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l&#8217;F24 web o l&#8217;F24 online.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="671">
<tbody>
<tr>
<td width="14%"><strong>SOGGETTI</strong></td>
<td width="28%"><strong>VERSAMENTO CON F24</strong></td>
<td colspan="3" width="57%"><strong>VERSAMENTO DAL 01.10.2014</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="42%"><strong> </strong></td>
<td width="14%"><strong>MODELLO CARTACEO</strong></td>
<td width="16%"><strong>HOME BANKING O REMOTE BANKING</strong></td>
<td width="26%"><strong>SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="14%"><strong>TITOLARI DI PARTITA IVA</strong><strong> </strong></td>
<td width="28%">
<ul>
<li>Versamento imposte dirette</li>
<li>Addizionali</li>
<li>Ritenute alla fonte</li>
<li>Imposte sostitutive</li>
<li>Irap</li>
<li>IVA fino a 5.000 euro</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi &gt; 5.000 euro</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%">NO</td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="14%"><strong>NON</strong><strong> TITOLARI DI PARTITA IVA (privati)</strong></td>
<td width="28%">Versamento di importi pari o &lt; 1.000 euro senza compensazioni</td>
<td width="14%"><strong>SI</strong></td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Versamento di importi &gt; 1.000 euro senza compensazioni</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito)</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%"><strong>SI</strong></td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%">Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0(delega a zero)</td>
<td width="14%">NO</td>
<td width="16%">NO</td>
<td width="26%"><strong>SI</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, ricapitolando le varie casistiche:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni &#8211; </strong>Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.</p>
<p>Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:</p>
<p>-          “<strong>F24 on line</strong>”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;</p>
<p>-          “<strong>F24</strong> <strong>web</strong>”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni &#8211; </strong>Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:</p>
<p>-          dall’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>-          oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.</p>
<p>I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati <strong>esclusivamente mediante (forme alternative)</strong>:</p>
<p>-          i servizi “<strong>F24 on line</strong>”, “<strong>F24 web</strong>” e “<strong>F24 cumulativo</strong>”;</p>
<p>-          i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di </strong><strong>compensazioni &#8211; </strong>Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:</p>
<p>-          dall’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>-          oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.</p>
<p>Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):</p>
<ul>
<li>i servizi “<strong>F24 on line</strong>”, “<strong>F24 web” e</strong> “<strong>F24 cumulativo”</strong>;</li>
<li>i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 cartaceo &#8211; </strong>Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende <strong>un saldo pari o inferiore a € 1.000,00</strong>, <strong>senza la presenza di alcuna compensazione</strong>. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-      <strong>F24 cumulativo &#8211; </strong>L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) <strong>può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento</strong> (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.</p>
<p>Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.</p>
<p><strong>In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Operazioni con l’estero sotto osservazione</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/10/28/operazioni-con-lestero-sotto-osservazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni estero]]></category>

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		<description><![CDATA[Premessa In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premessa</strong></p>
<p>In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.</p>
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<td></td>
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<p>Come è immediato comprendere, l’assoluta novità della previsione introdotta sta nel fatto che le richieste di informazioni potranno riguardare masse di contribuenti e non singole posizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La legge europea per il 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti necessario ricordare che l’art. 9, comma 1, lettera b) della legge appena richiamata, nel modificare il Decreto-Legge 167/ 1990 ha stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all&#8217;azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l&#8217;Unità centrale per il contrasto all&#8217;evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, <strong>possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l&#8217;estero per masse di contribuenti</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sempre con la stessa disposizione è stato inoltre previsto che può essere richiesto agli altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio (professionisti compresi), l&#8217;identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l&#8217;estero o rapporti ad esse collegate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di poter definire le modalità e i termini delle richieste in oggetto era stata tuttavia prevista l’emanazione di un apposito provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza: provvedimento che, proprio lo scorso 8 agosto, ha visto la luce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pec da trasmettere entro il 31 ottobre</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In considerazione della nuova previsione introdotta, i professionisti saranno tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti da sottolineare come sia le richieste di informazioni che le risposte dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec.</p>
<p>Qualora l’invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.</p>
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<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Cartelle di pagamento a mezzo Pec</title>
		<link>https://www.stvailati.it/2014/10/24/cartelle-di-pagamento-a-mezzo-pec/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[circolari]]></category>
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		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>

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		<description><![CDATA[Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che, con il comunicato stampa del 26 agosto, Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Consigliamo pertanto di controllare costantemente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento intendiamo informarla che, con il comunicato stampa del 26 agosto, Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).</em></p>
<p><em>Consigliamo pertanto di controllare costantemente la PEC</em><em>, in quanto, se la cartella di pagamento è stata correttamente trasmessa da oltre 60 giorni, la stessa non potrà più essere impugnata davanti al giudice. A nulla rileverà, in tal caso, il fatto che il contribuente non abbia materialmente letto il documento trasmesso.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premessa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il comunicato stampa del 26 agosto Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
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</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
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<p>Quella che può essere vista come una semplificazione (in quanto tutti i contribuenti possono così verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia con indicazione esatta del giorno e ora della notifica), rischia tuttavia di rappresentare un reale problema ove la casella Pec non sia correttamente gestita dall’imprenditore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È infatti necessario sottolineare che, <strong>nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente trasmessa a mezzo Pec da oltre 60 giorni, la stessa non potrà essere più impugnata davanti al giudice, anche se il contribuente non ha materialmente letto il documento prima dello spirare dei termini</strong>.</p>
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<p>L’indirizzo PEC</p>
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<p>L’Agente della riscossione invierà pertanto le cartelle di pagamento agli indirizzi di posta elettronica risultanti dall&#8217;Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;indice, realizzato da InfoCamere, viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi dei professionisti, ed è composto da due sezioni, una per i professionisti e l’altra per le imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È possibile consultare gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sull’INI-PEC all’indirizzo: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies</p>
<p><strong>NOTA BENE &#8211; </strong>L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC è stato introdotto, anche per le imprese individuali, dal D.l. 179/2012.</p>
<p>A seguito delle previsioni introdotte con la disposizione in oggetto, le imprese che si iscrivono per la prima volta nel registro delle imprese devono necessariamente dotarsi di indirizzo PEC, il quale dovrà essere indicato all’atto dell’iscrizione.</p>
<p>Le imprese già esistenti, invece, dovevano comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese entro il 30 giugno 2013.</p>
<p>In mancanza di specifiche sanzioni, però, molte imprese non hanno adempiuto all’obbligo in oggetto. In questi casi Equitalia continuerà ad inviare le cartelle di pagamento cartacee, a mezzo raccomandata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
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		<title>Obbligo Pos dal 30 giugno</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 09:51:27 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, salvo ulteriori interventi, dal 30 giugno sarà in vigore l’obbligo di accettare i pagamenti con carta di debito. Tuttavia, così come chiarito dal MEF, non saranno previste sanzioni in capo a professionisti ed imprenditori che non dovessero datarsi di POS. &#160; Premessa &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, salvo ulteriori interventi, dal 30 giugno sarà in vigore l’obbligo di accettare i pagamenti con carta di debito. Tuttavia, così come chiarito dal MEF, non saranno previste sanzioni in capo a professionisti ed imprenditori che non dovessero datarsi di POS.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premessa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’obbligo Pos è stato introdotto per promuovere la diffusione e l&#8217;uso dei pagamenti con carte di debito e credito e limitare l’uso del contante.</p>
<p>I costi connessi a tale nuova previsione non sono tuttavia trascurabili, e, per tali motivi, vivaci sono state le proteste degli operatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="51"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<p>Si aderisce, in tal modo, all’interpretazione fornita dal Consiglio nazionale Forense, che, con riferimento alla disposizioni che dovrebbero trovare presto attuazione parla di mero “onere”, piuttosto che di “obbligo giuridico”.</p>
<p>Le conseguenze</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “<strong>mora del creditore</strong>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.</p>
<p>Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="72"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<p>In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire <strong>un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito</strong>: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alcune perplessità sorgono invece con riferimento ad altre fattispecie: si pensi, a tal proposito ad un piccolo ristorante, in cui il cliente decida di pagare con carta di debito.</p>
<p>In questo caso, evidentemente, la mora del creditore non è una conseguenza priva di effetti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I costi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In considerazione del fatto che il cliente può comunque richiedere il pagamento con carta di debito, è da rilevare come molti ordini professionali stiano sottoscrivendo appositi accordi per la sottoscrizione di contratti a costi particolarmente vantaggiosi per i loro iscritti.</p>
<p>In ogni caso, però, i costi non sono trascurabili.</p>
<p>Al fine di illustrare la procedura prevista per i pagamenti con carta di debito e i costi alla stessa connessi, può essere utile richiamare lo studio condotto dai Consulenti del lavoro (Circolare n.12 del 29 maggio)</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>I costi appena esposti diventano particolarmente penalizzanti in tutti quei casi in cui il margine di guadagno è particolarmente contenuto: si pensi, a tal proposito, ai tabaccai e ai distributori di carburante.</p>
<p>Prospettive future</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È necessario ricordare come il D.M. 24.1.2014 abbia espressamente rimandato ad un successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (e, dunque, entro il 26 giugno 2014), la possibilità di definire nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli in precedenza fissati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non rimane pertanto che attendere eventuali futuri sviluppi.</p>
<p>Distinti saluti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proroga Tasi</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[circolari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

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		<description><![CDATA[Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che con comunicato del 19 maggio 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in risposta alle richieste di proroga provenienti dai contribuenti, ha deciso che nei Comuni che entro il 31 maggio 2014 non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gentile Cliente, </em></p>
<p><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che con comunicato del 19 maggio 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (<strong>MEF</strong>), in risposta alle richieste di proroga provenienti dai contribuenti, ha deciso che <strong>nei Comuni che entro il 31 maggio 2014 non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre</strong></em>.</p>
<p>Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il <strong>16 giugno 2014</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Versamento TASI</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il versamento della <strong>TASI</strong> è legato alla pubblicazione delle delibere da parte dei Comuni con cui vengono stabilite aliquote e detrazioni dell’imposta.</p>
<p>Per <strong>le abitazioni principali e pertinenze</strong> (oltre che per immobili assimilati alle stesse) i sindaci devono approvare le aliquote Tasi entro il <strong>23 maggio 2014</strong> per la pubblicazione entro il <strong>31 maggio 2014</strong>.</p>
<p>In caso di mancata pubblicazione, il versamento viene automaticamente fatto slittare al <strong>16 dicembre 2014</strong>, senza necessità di proroga.<br />
Per “<em>gli altri immobili</em>” la determinazione delle aliquote e delle detrazione doveva trovare rispondenza nelle delibere da approvare entro il <strong>31 maggio 2014</strong>. Tuttavia, solo una piccola parte dei Comuni vi aveva provveduto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La proroga</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il <strong>comunicato del MEF n° 128 del 19.05.2014</strong> è stato annunciato che “<em>nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, <strong>per gli immobili diversi dall’abitazione principale, s</strong><strong>e i</strong> <strong>comuni non delibereranno entro il 31 maggio 2014</strong> (e non entro il 23 come specificato erroneamente dal Ministero), il versamento verrà prorogato al <strong>16 Settembre 2014</strong>.</p>
<p>Dopo la proroga, i termini di versamento della TASI sono i seguenti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="219"><strong>Fattispecie</strong></td>
<td width="226"><strong>Delibera pubblicata sul sito del MEF entro il 31 Maggio</strong></td>
<td width="227"><strong>Termine di versamento</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="219"><strong>Abitazione principale e assimilate</strong></td>
<td width="226">SI</td>
<td width="227">16 giugno 2014 in acconto (o in un’unica soluzione). Il saldo va pagato il 16 dicembre 2014.</td>
</tr>
<tr>
<td width="226">NO</td>
<td width="227">16 dicembre 2014 in un’unica soluzione</td>
</tr>
<tr>
<td width="219"><strong> </strong></td>
<td width="226"><strong>Delibera approvata entro il 31 Maggio</strong></td>
<td width="227"></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="219"><strong>Immobili diversi dall’abitazione principale</strong></td>
<td width="226">SI</td>
<td width="227">16 giugno 2014 in acconto. Il saldo si versa il 16 dicembre.</td>
</tr>
<tr>
<td width="226">NO</td>
<td width="227">16 settembre 2014 in acconto. Il saldo si versa il 16 dicembre.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Distinti saluti</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rag. Roberta Vailati</strong></p>
<p><strong>Commercialista – Revisore contabile</strong></p>
<p>Via Giotto n. 29 – 20145 Milano</p>
<p>Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382</p>
<p><a href="mailto:roberta.vailati@stvailati.it">roberta.vailati@stvailati.it</a>                                                                      roberta.vailati@odcecmilano.it</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
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