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OGGETTO:Rottamazione delle ingiunzioni fiscali
Introduzione | Il D.L. 193/206 all’articolo 6 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (come da modifiche intercorse in sede di conversione in legge dello stesso decreto).Presentando l’apposita istanza di definizione agevolata il contribuente versa solo le somme iscritte a ruolo:
Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali (D16193e).
Negli ultimi anni molti comuni hanno abbandonato la riscossione tramite Equitalia per occuparsene in proprio ovvero mediante affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico, le società con gestione in house. Nelle disposizioni originarie dell’art.6 del D.L. 193/216 le ingiunzioni fiscali non erano ammesse alla definizione agevolata delle somme dovute agli agenti della riscossione, in quanto si faceva esplicito riferimento agli importi iscritti a ruolo e affidati agli stessi agenti dal 2000 al 2015; la formazione del ruolo è tipica dell’attività di Equitalia, per cui i comuni che avevano operato tramite lo strumento dell’ingiunzione fiscale erano esclusi dalla rottamazione; tuttavia in seguito a specifici emendamenti approvati in sede di conversione in legge del decreto sopra citato è stato inserito l’art.6 ter che ammette la possibilità per gli enti territoriali di introdurre la definizione agevolata con l’esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
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La definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali |
La definizione agevolata, definibile anche rottamazione, viene dunque estesa anche alle ingiunzioni fiscali notificate, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016, dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’albo (“Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali”).
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L’istanza di rottamazione presentata dal debitore deve inoltre contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento, la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata nonché la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi eventualmente in essere.Analizziamo quelli che sono gli effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.
Per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi, comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
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Distinti saluti