• Rivalutazione quote e terreni entro il 30 giugno

     

     

    Ai gentili Clienti

                                                                                                                                                 Loro sedi

     

    OGGETTO: Rivalutazione quote e terreni entro il 30.06

    Premessa

     

    La Legge di Stabilità 2016 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione:

        • del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
        • dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
          • i beni che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016;
          • il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2016;
          • le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2016 (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della Legge 448/2001);
          • la data di riferimento dei valori che è quella del 1° gennaio 2016.
        • I nuovi termini riguardano:

    I beni rivalutabili

     

    L’agevolazione consente la possibilità di rivalutare i beni di seguito indicati:

    • Partecipazioni: non quotate in mercati regolamentati, quando la loro cessione dà luogo a plusvalenze o minusvalenze (art. 67 co. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir);
    • Terreni: quando la loro cessione dà luogo a plusvalenze o minusvalenze.

    Ambito oggettivo

     

    La nuova norma modifica il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 282/2002 inserendo solo la proroga dei termini senza inserire alcun cambiamento alla disciplina che rimane invariata.

    Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso con esclusione quindi dei redditi d’impresa.

    Pertanto, i soggetti sono i seguenti:

    • le persone fisiche residenti in Italia;
    • le società semplici ed equiparate residenti;
    • gli enti non commerciali residenti;
    • i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.

    Perizia

     

    Il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nel termine del 30 giugno 2016, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.

     

    I professionisti abilitati sono:

    • commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati;
    • ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola.

    Imposta sostituiva

     

    L’aliquota dell’imposta sostitutiva risulta pari all’8% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni.

    L’imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il Mod. F24 alternativamente:

    • in unica soluzione entro il 30.6.2016;
    • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2016 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
    • 1° rata ⇒ entro il 30.6.2016;
    • 2° rata ⇒ entro il 30.6.2017 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2016;
    • 3° rata ⇒ entro il 02.7.2018 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2016.A tal fine va utilizzato il seguente codice tributo.
    • 8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
    • 8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.    Distinti saluti
    • Quale anno di riferimento va indicato “2016”.
    Articolo evidenziato come
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