• Regime dei minimi

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    OGGETTO: Minimi e inizio attività nel 2015

    Regimi fiscali agevolati

    Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto dall’1.1.2015 un nuovo regime forfettario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:
    • il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;
    • il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
    • il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.

    Tuttavia, a favore di coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art. 27, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

    La Legge n. 11/2015 di conversione al D.L. 192/2014 (“Decreto Milleproroghe”) ha, però successivamente, previsto la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.
    Di fatto, quindi, il regime dei minimi può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che la iniziano nel corso del 2015.

    Adempimenti per chi ha iniziato nel 2015

    Chi ha iniziato nel corso del 2015 prima del 29 febbraio (data di entrata in vigore della Legge 11/2015) ha quindi scelto il proprio regime fiscale senza sapere che si sarebbe riaperta la possibilità di accedere ai superminimi che, come regime agevolato, è quello di maggior convenienza.
    Infatti, solo con il Provvedimento delle Entrate 75295 del 3 giugno scorso è stato aggiornato il modello di inizio attività AA9/12. Di qui il chiarimento richiesto a cui le Entrate hanno risposto con la Risoluzione 67/E/2015.
    Nella Risoluzione 67/E/2015 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:
    • per quanto ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies del D.L. 192/2014 l’applicazione del regime fiscale di vantaggio sia espressione di una specifica scelta del contribuente – l’opzione resta comunque regolata dal D.P.R. 442/1997;
    • in base al comma 1 dell’articolo 1 di questo Decreto, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
    • la validità dell’opzione è quindi subordinata alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno e il contribuente è poi tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

    In pratica, quindi, quello che rileva è il comportamento concludente, per cui la mancanza o la tardività della comunicazione di opzione, pur essendo in linea di principio sanzionabile, non determina l’inefficacia della scelta.

    Per questo motivo l’Agenzia precisa che coloro che hanno intrapreso un’attività nel corso del 2015 e che, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa, laddove non abbiano manifestato nel modello di inizio attività l’opzione:
     possono comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Viene poi precisato che questa facoltà si applica anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima del 29 febbraio 2015.

    Le Entrate evidenziano anche che il contribuente, al fine di esercitare l’opzione per i superminimi, dovrà apportare le necessarie rettifiche dei documenti eventualmente già emessi con addebito dell’imposta. Per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
    Sarà, inoltre, necessario effettuare la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

    Distinti saluti

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