• Autotrasportatori – pagamenti solo con strumenti di tracciabilità -

    OGGETTO:Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili

    Premessa

    La Legge 11/11/2014 n. 164 di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall’importo.

    Si prevede inoltre l’obbligo, in capo ai professionisti, di comunicare al Mef eventuali infrazioni rilevate.

    “4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell`articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.
    Il fine è quello prevenire le infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali.

    Ambito di applicazione

    La norma chiarisce espressamente che sono tenuti al pagamento con strumenti tracciabili “tutti i soggetti della filiera dei trasporti”, per “le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”.

    In considerazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 286/2005 deve ritenersi che soggetti al nuovo obbligo siano tutti i soggetti titolari di partita Iva che commissionano un trasporto di merci, nonché, ovviamente, tutti gli altri soggetti della filiera del trasporto (come, ad esempio, il vettore, subvettore, spedizioniere, ecc.).

    Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286
    Articolo 2 – Definizioni

    1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
    a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
    b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
    c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.

    ATTENZIONE – La novità introdotta merita sicuramente dei chiarimenti, in quanto moltissimi sono i dubbi che potrebbero essere sollevati in merito alla stessa.
    In primo luogo non è correttamente definito l’aspetto sanzionatorio, ma anche la delimitazione dell’ambito di applicazione ha sollevato molte perplessità.
    Lo Studio avrà cura di aggiornarLa su eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire in futuro.

    Articolo evidenziato come
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