• Per gli autotrasportatori c/terzi emissione fattura con le regole generali

    Gentile Cliente,

    con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che l’art. 1, comma 95, Legge di Stabilità 2014, ha eliminato l’obbligo, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, di emettere fattura per le loro prestazioni “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto”.

    Il citato intervento, ricollega di fatto l’emissione delle fatture, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972).

     

    La disciplina fino al 31.12.2013

     

    A partire dal 12 agosto 2010 (D.L. 103/2010) e fino al 31 dicembre 2013, la fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada doveva avvenire “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto”.

    Tale normativa era stata introdotta dal D.L. 103/2010, modificando l’art. 83 –bis, comma 12, D.L. 112/2008 (Finanziaria triennale)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le modifiche della Legge di Stabilità 2014

     

    L’art. 1, comma 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° Gennaio 2014, ha riscritto l’art. 83 –bis, comma 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione delle fatture, per le imprese di autotrasporto per conto terzi, al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972).

    A seguito della citata modifica:

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Esempio

     

    Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per il periodo 02.01.2014 – 04.01.2014. Il pagamento è fissato al 10.02.2014.

    Con le vecchie regole, la fattura andava emessa entro il 31.01.2014.

    Con le nuove regole, la fattura andrà emessa al momento del pagamento del corrispettivo (10.02.2014), salvo emissione fattura anticipata.

     

     

     

     

    Effetti

     

    Gli effetti pratici di tale disposizione sono considerevoli.

    Infatti, a partire da questo mese, le imprese di autotrasporto per conto terzi non sono più obbligate ad emettere le fatture delle loro prestazioni entro la fine del mese in cui queste si sono svolte, ma possono attendere il verificarsi del momento impositivo.

    La possibilità, dunque, di emettere fattura alla data dell’incasso, ha evidenti effetti benefici in termini finanziari, dando la possibilità, alle imprese di autotrasporto per conto terzi, di posticipare il pagamento dell’Iva in relazione a tale evento.

     

    Fatturazione differita e “agevolazioni” per le imprese di autotrasporto c/terzi

     

    Sussiste la possibilità, inoltre, di utilizzare la c.d. fatturazione differita, ovvero la possibilità per autotrasportatori c/terzi, relativamente alle prestazioni di trasporto individuabili attraverso idonea documentazione, di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto. L’emissione può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.

     

    E’ da sottolineare, infine, la possibilità di emettere un’unica fattura per più operazioni “effettuate” in un trimestre solare, nei confronti di uno stesso committente, per gli autotrasportatori iscritti all’albo che usufruiscono del regime “trimestrale particolare”, previsto dall’art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972.

     

    Emissione fatture autotrasportatori c/ terzi dal 01.01.2014
    Regole generali
    • Pagamento corrispettivo
    • Emissione anticipata fattura
    • Per i trasporti internazionali BtoB, momento di ultimazione della prestazione
    Fatturazione differita Unica fattura riepilogativa delle operazioni svolte verso il medesimo committente. Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 

     

    Agevolazione Facoltà, per gli autotrasportatori iscritti all’albo, per i trasporti effettuati nei confronti del medesimo committente, di emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.Possibilità concessa agli autotrasportatori che applicano il regime trimestrale particolare, di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972.

     

     

     

     

    Distinti saluti

    Rag. Roberta Vailati

    Commercialista – Revisore contabile

    Via Giotto n. 29 – 20145 Milano

    Tel. 02 463463                                                                                                                fax 02 4986382

    roberta.vailati@stvailati.it              roberta.vailati@odcecmilano.it

     

    Articolo evidenziato come ,
Comments are closed.